5 Gennaio 2023
Autodichiarazione aiuti di Stato Covid, aggiornate le Faq dell’Agenzia
New entry per le Faq in tema di “Autodichiarazione requisiti Temporary framework”. Fra i chiarimenti dell’Agenzia, la compilazione del modello in caso di fruizione di “altri aiuti” oltre quelli inclusi nel perimetro del “regime ombrello”, il responsabile dell’autodichiarazione nel caso di conferimento d’azienda, le modalità di calcolo degli interessi da recupero e quelle da cui è possibile operare lo scomputo da aiuti successivi.
Nel dettaglio, un primo quesito riguarda le modalità di compilazione dell’autodichiarazione per i contribuenti che hanno fruito sia degli aiuti del regime ombrello (sezione 3.1 del Temporary Framework) sia degli aiuti Covid fuori da tale regime (sezione 3.12 del TF). L’Agenzia fornisce un quadro degli step da percorrere.
Occorre, cioè, compilare la dichiarazione sostitutiva per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del TF, mentre non va compilata quella per gli aiuti relativi alla sezione 3.12 del TF. Inoltre, per quanto riguarda il quadro A è necessario compilare solo la sezione I barrando la casella “Sez. 3.1” relativa agli aiuti percepiti, mentre la sezione II non dovrà essere compilata.
In un’altra Faq inedita, viene chiesto se il soggetto tenuto alla presentazione dell’autodichiarazione in caso di conferimento d’azienda dell’impresa individuale è il conferente o il conferitario.
Secondo i chiarimenti dell’Agenzia, è l’imprenditore destinatario di aiuti Covid da “regime ombrello” che conferisce la propria azienda in una società a dover trasmettere l’autodichiarazione relativa agli aiuti percepiti senza compilare il riquadro “Rappresentante firmatario della Dichiarazione”, salvo i casi di minori o di interdizioni. Il conferimento di azienda infatti non comporta l’estinzione del conferente, per cui la società conferitaria non dovrà presentare l’autodichiarazione per conto dell’ex imprenditore (conferente).
Ulteriori chiarimenti riguardano la Faq sul calcolo degli interessi di recupero. Dopo aver confermato che gli interessi da recupero sono considerati essi stessi un aiuto di Stato, l’Agenzia precisa che per determinare tali interessi, nel caso di allocazione degli aiuti dal massimale di 800mila a un milione e 800mila per la sezione 3.1 si deve tener conto del tempo che va dall’utilizzo dell’aiuto al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale). Nel caso degli agli aiuti di cui alla Sezione 3.12, gli interessi da recupero devono essere così calcolati:
- per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della stessa Sezione (se non risulta superato il massimale dei 3 milioni)
- per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021, data di ingresso del nuovo massimale di 10milioni.
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