27 Dicembre 2022
Bonus investimenti pubblicitari, il nuovo modello di comunicazione
Il “Bonus pubblicità” si affaccia al nuovo anno in versione originaria. Ripristinato per il 2023 il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto a quello dell’anno precedente, introdotto dalla norma originaria (articolo 57-bis, Dl n. 50/2017) e messo in pausa per le annualità 2021 e 2022, ma sono agevolabili solo le spese sulla stampa e non anche quelle per radio e televisioni. Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023 è possibile inviare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022. Il modello aggiornato e le relative istruzioni sono disponibili sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito dell’Agenzia.
Resta invariata la modalità di presentazione del modello, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata.
Il “Decreto Energia” (articolo 25-bis Dl n. 17/2022) ha modificato la disciplina del bonus pubblicità, ritornando all’approccio incrementale delle spese, escludendo dall’agevolazione gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche. Dal 2023, in sintesi, alle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali è concesso il credito d’imposta nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie, esclusivamente per le spese sostenute per la stampa, quotidiana e periodica, anche on line.
I destinatari del bonus dovranno dimostrare un incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti del 2022 in mancanza del quale le spese non saranno agevolabili.
Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
A cosa serve il modello
Il modello deve essere utilizzato per presentare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” con i dati sugli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato e per presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” che attesta l’effettiva realizzazione, nell’anno agevolato, degli investimenti indicati nella comunicazione e il rispetto dei requisiti richiesti dalla norma (articolo 3 del Dpcm n. 90/2018 e articolo 57-bis del Dl n.50/2017).
Finestra temporale per gli invii
Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023 si potrà inviare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022. Il nuovo modello è disponibile sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
La comunicazione per accedere al bonus deve essere inviata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno.
Soggetti tenuti alla comunicazione
Il modello può essere trasmesso direttamente dalle imprese, lavoratori autonomi o enti non commerciali interessati a richiedere il credito, tramite una società del gruppo nel caso in cui il richiedente fa parte di un gruppo societario o tramite gli incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni.
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