23 Dicembre 2022
Formazione calcistica under 12: attività senza Iva a certe condizioni
La Scuola di calcio, normalmente avente finalità di lucro, può anche rientrare fra le attività non commerciali, se è resa in conformità alle finalità istituzionali della Associazione sportiva dilettantistica di cui fa parte, non ha una specifica organizzazione e i suoi corrispettivi non eccedano i costi necessari per espletare l’attività didattica stessa. In tal caso le prestazioni rese non scontano l’Iva. È la sintesi della risposta alla consulenza giuridica n. 7/2022 dell’Agenzia.
L’articolo 143, comma 1, del Tuir, infatti, prevede che, ai fini della determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali, “non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione”.
L’Agenzia ricorda che il comma 3 dello stesso articolo prevede che fra le condizioni che qualificano una attività “non commerciale” c’è l’attuazione degli scopi istituzionali in assenza di una specifica organizzazione. Tale requisito, da verificare di volta in volta, si concretizza, ad esempio, qualora l’attività venga svolta sull’impianto sportivo gestito dall’Associazione stessa e con l’utilizzo degli stessi insegnanti o preparatori atletici.
Come chiarito anche dalla circolare n. 18/2018, il richiamato articolo 148, comma 3, del Tuir prevede la non imponibilità, ai fini Ires, per le prestazioni di enti non commerciali associativi, in presenza delle seguenti condizioni:
- deve trattarsi degli organismi associativi tassativamente indicati dalla norma, tra cui le Asd
- l’attività deve essere effettuata “in diretta attuazione degli scopi istituzionali” dell’ente
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Con riferimento all’Iva l’Agenzia ricorda la disposizione (in vigore fino al 31 dicembre 2023) secondo cui è esclusa dall’imposta, l’attività posta in essere dalle Associazioni sportive dilettantistiche nei confronti degli associati o di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Quindi nel caso in esame fino alla data del 31 dicembre 2023, l’attività di formazione sportiva effettuata dalle Asd, in presenza dei requisiti su indicati, sarà esclusa dall’Iva se è resa nei confronti degli associati o altre associazioni come sopra specificato, ma anche nei confronti dei frequentatori se sono “tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali” cui è affiliato l’ente sportivo dilettantistico non lucrativo. In assenza di soggetti associati o tesserati, anche se frequentatori e/o praticanti, si applicherà l’Iva nella misura ordinaria.
Per completezza, l’Agenzia precisa che, per l’applicazione della agevolazione relativa alla decommercializzazione, sia ai fini Ires sia fini Iva, delle attività rese da particolari categorie di enti non commerciali associativi, comprese le Associazioni sportive dilettantistiche, è necessario che, oltre alla circostanza che dette attività siano rese in diretta attuazione delle finalità istituzionali in favore di determinati soggetti, che gli enti interessati conformino i loro statuti, alle clausole dirette a garantire la non lucratività dell’ente nonché l’effettività del rapporto associativo (circolare n. 18/2018). Infine, l’Agenzia ribadisce che gli enti che intendono avvalersi delle disposizioni di agevolazione devono comunicare all’Agenzia, mediante modello Eas, i dati e le notizie rilevanti agli effetti fiscali.
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