9 Novembre 2022
Imprese di trasporto, il codice per fruire del bonus gasolio
Con la risoluzione n. 65/E del 9 novembre 2022 è istituito il codice tributo “6989”. Dovrà essere indicato nel modello F24 dalle imprese di trasporto con sede legale o stabile organizzazione in Italia, beneficiarie del contributo straordinario, nella veste di credito d’imposta, introdotto dal decreto “Aiuti” (articolo 3, Dl n. 50/2022) a loro favore per l’acquisto di gasolio nel primo trimestre 2022.
Nel dettaglio, destinatarie del detto contributo straordinario diretto a mitigare gli effetti del caro carburante sono le imprese di trasporto individuate dall’articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del Testo unico sulle accise.
Il tax credit è pari al 28% della spesa sostenuta per il gasolio nei primi tre mesi dell’anno in corso.
Le disposizioni attuative della misura sono state definite con il decreto del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 13 luglio 2022 e con il decreto del 29 luglio 2022 del direttore generale della Sicurezza stradale e l’autotrasporto dello stesso ministero.
Il bonus è utilizzabile soltanto in compensazione tramite il modello F24, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e a tal fine, oggi, 9 novembre, puntuale arriva, dall’Agenzia delle entrate il codice tributo:
“6989” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto – art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
Deve essere indicato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati, verifica che i contribuenti interessati siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, e che l’ammontare del tax credit utilizzato in compensazione non ecceda l’importo assegnato, pena lo scarto del pagamento.

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