11 Ottobre 2022
Scambi San Marino – Italia, chiarimenti sulla territorialità
In caso di cessione da parte di un venditore sanmarinese a un privato italiano, il momento di effettuazione dello scambio, rilevante ai fini dell’imponibilità Iva, non ha effetti riguardo al requisito della territorialità. Inoltre, l’operazione non può essere considerata “vendita a distanza” se non è il fornitore a occuparsi della spedizione e della consegna. È, in sintesi, quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 498 dell’11 ottobre 2022.
L’istante è un operatore sammarinese che intende avviare un’attività di vendita di beni a soggetti italiani non operanti nell’esercizio di imprese, arti o professioni, in breve, a privati.
I suoi dubbi si focalizzano sull’applicazione dell’Iva alla luce della nuova disciplina, che regolarizza gli scambi tra l’Italia e la repubblica di San Marino ossia il decreto Mef 21 giugno 2021. Nello specifico, le delucidazioni fornite dall’Agenzia riguardano l’articolo 13, comma 2, del Dm secondo cui “le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti italiani non operanti nell’esercizio di imprese, arti o professioni, diverse da quelle indicate nel presente titolo, sono assoggettate all’imposta nel territorio della Repubblica di San Marino”, e l’articolo 15 che disciplina le “vendite a distanza”.
I quesiti sono due. L’operatore della piccola repubblica chiede se:
1. nel caso in cui un venditore sammarinese effettui un trasporto di beni ricevendo il pagamento tramite il trasportatore e, quindi, condizionando consegna e traslazione della merce al pagamento, il fornitore sia tenuto a versare l’Iva nel paese di destinazione (nel nostro caso in Italia quindi)
2. in caso di “vendita a distanza” sempre da parte di un fornitore sammarinese, senza la consegna e/o il trasporto a cura del cedente in territorio italiano, il fornitore sia ugualmente tenuto al pagamento dell’imposta nello stato di destinazione.
L’Agenzia delle entrate, richiamando la normativa sopra citata, evidenzia che le vendite a distanza da San Marino all’Italia sono tassate nel nostro Paese se l’operatore sanmarinese, nell’anno precedente, ha effettuato scambi con cessionari italiani privati per un ammontare complessivo superiore a 28mila euro o abbia superato tale soglia nell’anno in corso, oppure se, pur non avendo oltrepassato detto limite, opti per la tassazione in Italia. In caso contrario l’Iva va versata alla piccola repubblica.
Nell’ipotesi di Iva applicata nel nostro Paese il venditore deve nominare un rappresentante fiscale in Italia.
Tornando ai quesiti e, in particolare, al primo chiarimento richiesto, il documento di prassi precisa che, comunque, nelle vendite a distanza, il momento di effettuazione dell’operazione, rilevante ai fini dell’esigibilità dell’imposta, non incide sul requisito della territorialità. In presenza di un eventuale accordo di pagamento post-consegna l’imposta potrà essere versata in tale circostanza, ma nulla cambia ai fini della territorialità e, perciò, del luogo di imposizione.
Per quanto riguarda il secondo quesito, lo scambio avvenuto senza che il fornitore curi il trasporto e la spedizione della merce non può essere qualificato, spiega l’Agenzia, come “vendita a distanza”. Di conseguenza, non è sottoposto alla disciplina dell’articolo 15 sopra richiamato, ma ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo13, comma 2 (“cessioni nei confronti di privati”), con conseguente assoggettamento a Iva nella Repubblica di San Marino (salvo i casi sopra esposti).
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