11 Ottobre 2022
La registrazione al sistema Oss non preclude il regime del margine
La registrazione al “Oss”, un sistema europeo di assolvimento dell’Iva, centralizzato e digitale che riguarda le vendite elettroniche, non fa perdere l’applicazione del regime del margine alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti privati in altro Stato membro Ue. Il sistema Oss, al di fuori dei casi di espressa rinuncia, sarà utilizzato solo nel caso in cui l’istante effettui cessioni escluse dal regime del margine, considerate vendite a distanza. È la risposta dell’Agenzia n. 497 dell’11 ottobre 2022 a un agente di e-commerce di oggetti d’arte e antiquariato che avendo superato la soglia dei 10mila euro ha aderito al sistema Oss provvedendo a registrarsi a tale regime al solo scopo di sbloccare le vendite verso la Germania, non più consentite dal sistema a causa del superamento del tetto.
Il regime del margine è una tipologia di imposizione Iva di origine comunitaria che riguarda le cessioni di alcune categorie di beni (beni usati, oggetti d’arte, antiquariato o oggetti da collezione), finalizzata a evitare la doppia tassazione dei beni ceduti con successiva rivendita.
La norma consente di assoggettare a Iva solo l’utile lordo realizzato dal rivenditore, cioè la differenza (il margine) fra il prezzo di vendita e quello d’acquisto, maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie, calcolato secondo tre diversi metodi analitico, forfettario e globale. Sull’argomento ci sono alcuni chiarimenti forniti dalla circolare n.177/1995.
Il regime Oss (One stop shot), invece, permette di assolvere l’Iva in base all’aliquota degli altri Stati membri senza la necessità di dover aprire una posizione fiscale in ogni stato nel quale si effettua commercio elettronico.
Per quanto riguarda la disciplina delle vendite a distanza intracomunitarie l’Agenzia ricorda che il Dlgs n. 83/2021 ha semplificato gli obblighi Iva per le imprese di e-commerce transfrontaliero. La norma in sintesi ha introdotto il regime Iva Oss cioè un “regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche“. Tale regime inoltre per effetto dell’articolo 3 dello stesso Dlgs n. 83/2021 non è applicabile alle vendite a distanza in caso di adozione del regime del margine.
Questa esclusione deriva dal recepimento dell’articolo 35 della direttiva n. 112/2006 (“l’articolo 33 non si applica alle cessioni di beni d’occasione e di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato, quali definiti all’articolo 311, paragrafo 1, punti da 1) a 4), né alle cessioni di mezzi di trasporto d’occasione quali definiti all’articolo 327, paragrafo 3, assoggettate all’IVA conformemente ai regimi speciali applicabili ai beni d’occasione, agli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato, e ai mezzi di trasporto d’occasione“).
L’Agenzia, per quanto riguarda il quesito sottoposto alla sua attenzione, ricorda che il contribuente può sempre rinunciare all’applicazione del regime del margine su alcune o tutte le operazioni realizzate anche se hanno ad oggetto beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36, comma 3, del Dl n. 41/1995). In conclusione fuori dall’ipotesi di rinuncia all’applicazione del regime del margine, la registrazione al sistema Oss non comporta, di per sé, l’automatico assoggettamento ad imposta nel Paese di destinazione delle operazioni realizzate.
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