20 Settembre 2022
Credito d’imposta agricoltura, al via le istanze per l’agevolazione
A partire da oggi, 20 settembre, le reti di imprese agricole e agroalimentari potranno inviare all’Agenzia delle entrate le istanze telematiche per comunicare le spese sostenute nel 2021 per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Le domande dovranno essere trasmesse direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i canali telematici messi a disposizione dalle Entrate. La finestra temporale per richiedere il bonus 2021 si chiude il 20 ottobre 2022.
La comunicazione all’Agenzia dovrà essere effettuata tramite il modello “Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”, approvato con il provvedimento del 20 maggio 2022 unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche. Disponibile sul sito internet istituzionale, da oggi, il software di compilazione e di controllo.
A partire dalle spese realizzate per l’anno in corso, invece, la comunicazione andrà inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.
Bonus agricoltura
La misura agevolativa introdotta dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 131 legge n. 178/2020) prevede, per il periodo 2021-2023, un credito d’imposta pari al 40% degli investimenti sostenuti per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche per potenziare il commercio elettronico, in particolare quelle destinate al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza di clienti finali residenti fuori del territorio nazionale. Il bonus non potrà essere superiore a 25mila euro per le grandi imprese di prodotti agricoli e a 50mila euro per le piccole e medie imprese, in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio.
Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle relative ad attività e progetti legati all’incremento delle esportazioni effettuate nell’ambito delle dotazioni tecnologiche e del software e dello sviluppo di database e sistemi di sicurezza.
Le imprese beneficiarie
Destinatarie del credito d’imposta sono le reti di imprese agricole e agroalimentari, costituite ai sensi dell’articolo 3 del Dl n. 5/2009, anche in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”. Le reti di imprese sono suddivise in “rete contratto” e “rete soggetto” a seconda se possiedono o meno autonoma soggettività giuridica. la comunicazione è presentata in caso di “rete contratto”, dalle singole imprese aderenti per la quota di spese ad esse riferibili, in caso di “rete soggetto”, dalla rete stessa.
Domande da martedì 20 settembre
I contribuenti interessati dovranno inviare la comunicazione esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un incaricato abilitato, utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e le specifiche tecniche approvate con il citato provvedimento.
A seguito della presentazione della comunicazione l’Agenzia rilascia entro 5 giorni una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, indicando le motivazioni.
Entro 10 giorni dal termine ultimo per l’invio delle istanze, fissato al 20 ottobre 2022, l’Agenzia rende noto con un provvedimento la percentuale di credito d’imposta spettante fra l’importo richiesto e le risorse stanziate. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle domande risulti inferiore al limite di spesa, il bonus spetterà per intero.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione per i periodi d’imposta compresi tra il 2021 e il 2023, tramite modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale spettante a ciascun beneficiario.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.