Normativa e prassi

5 Agosto 2022

Vendite online di omaggi floreali: nessun obbligo di emissione fattura

L’attività di trasmissione di ordini e vendita B2C di omaggi floreali, piante, frutta, vini o alimenti confezionati, sia in Italia che all’estero, attraverso cui l’istante riceve l’ordine on line dal cliente, lo trasmette a un fiorista che consegna i fiori, o il bene acquistato, al destinatario indicato dallo stesso cliente, non è soggetto all’obbligo di emissione di fattura in quanto equiparata alla vendita per corrispondenza. L’emissione del documento contabile, quindi, avviene solo su richiesta del cliente. È la sintesi della risposta n. 416 dell’Agenzia del 5 agosto.

L’operazione di vendita effettuata dall’istante si può considerare una transazione di “commercio elettronico indiretto”, con ordini, pagamenti e stipule interamente realizzati on line e consegna dei beni, invece, eseguita fisicamente dal fiorista incaricato (vedi anche risoluzione n. 312/2008 e n. 133/2004).

L’Agenzia quindi rileva in primo luogo che per questo tipo di operazione non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.

Parimenti l’operatore è esonerato anche dall’obbligo di certificazione e invio telematico dei corrispettivi, a cui potrà ricorrere solo su base volontaria (articolo 1, comma 3 del decreto del Mef del 10 maggio 2019). Se l’operatore sceglie l’esonero da tale obbligo dovrà procedere comunque all’annotazione dei corrispettivi nell’apposito registro (articolo 24 Dpr n. 633/1972).

In conclusione la cessione dei beni forniti dall’istante tramite sito internet o canali online con consegna fisica della merce da parte del fiorista da lui incaricato può essere assimilata alle vendite per corrispondenza le quali, ai fini Iva, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura, a meno che non lo richieda il cliente, né all’obbligo dello scontrino o della ricevuta fiscale ma dovranno semplicemente essere annotate nel registro, secondo le previsioni dell’articolo 24 del decreto Iva (vedi anche risoluzione n. 274/2009 e risposta n. 198/2019).

Vendite online di omaggi floreali: nessun obbligo di emissione fattura

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto