5 Agosto 2022
Da imprenditore a professionista, è uguale per il “Sostegni-bis”
Con la risposta n. 419 del 5 agosto 2022, l’Agenzia precisa che, in caso di cessione d’azienda, nel determinare l’ammontare del fatturato medio da porre a confronto per la verifica dei requisiti di accesso al “contributo Sostegni-bis”, l’istante deve elidere le somme riferibili all’imprese ceduta. Inoltre, il passaggio dall’attività di impresa a quella professionale non determina alcun effetto sulle modalità di fruizione del contributo.
L’istante è titolare di un’impresa individuale che, tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, ha effettuato una cessione di ramo di azienda, e variato l’attività principale, essendo passato da attività di impresa ad attività professionale. Inoltre, l’impresa individuale, prima del passaggio di attività, ha comunicato alla Camera di commercio, un periodo di sospensione di ogni attività, senza cancellare la partita Iva, e, successivamente, la cancellazione dal Registro delle imprese, avendo avviato un’attività professionale.
L’istante chiede:
1) le modalità di determinazione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 5 Dl n. 73/2021 e, in particolare, se gli importi riscossi per la cessione del ramo d’azienda debbano essere considerati al fine del calcolo della differenza del fatturato medio mensile
2) se la variazione del codice attività, nonché del regime fiscale, essendo passato da una attività di impresa commerciale ad una di lavoro autonomo pur mantenendo la medesima partita Iva, consenta di accedere al contributo.
L’Agenzia premette che l’articolo 1, comma 5 Dl n. 73/2021, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, riconosce un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo, continua la norma, spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Per rispondere al primo quesito, l’Agenzia richiama la circolare n. 22/2020 che – seppure emanata in relazione al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 Dl “Rilancio” – specifica che “resta fermo che i soggetti dante causa delle operazioni di riorganizzazione realizzate nel periodo sopra menzionato, qualora possiedano i requisiti per accedere al contributo qui in esame, devono tener conto degli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato. In altri termini, non dovranno considerare ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 3 e 4 gli ammontari relativi all’azienda o al ramo d’azienda oggetto di trasferimento”.
In sostanza, nel determinare l’ammontare del fatturato medio da porre a confronto per la verifica dei requisiti di accesso al contributo, l’istante deve elidere le somme riferibili all’imprese ceduta.
Quanto al secondo quesito, tenendo conto della finalità del contributo in questione e considerando che tra i soggetti fruitori vi sono sia i soggetti che svolgono attività d’impresa sia i lavoratori autonomi, l’Agenzia ritiene che il passaggio dall’attività di impresa a quella professionale non determini alcun effetto sulle modalità di fruizione del contributo.
In definitiva, l’istante deve determinare la riduzione del fatturato rispetto ai dodici mesi precedenti, prescindendo dalla circostanza che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia riconducibile ad attività d’impresa ovvero ad attività di lavoro autonomo, senza tener conto di quanto realizzato dall’azienda oggetto di cessione nel periodo d’imposta 2020.
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