5 Agosto 2022
Il concordato preventivo blocca il “Cfp perequativo”
La società in liquidazione volontaria, che nel 2021 ha avviato la procedura del concordato preventivo, poiché versava in uno stato di crisi, anche se inquadrabile come “piccola o media impresa” per le sue caratteristiche dimensionali, non può accedere al contributo a fondo perduto perequativo introdotto dall’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto “Sostegni bis”. L’aiuto, infatti, come anche precisato al paragrafo 7 della circolare n. 15/2020, non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019. Lo afferma l’Agenzia con la risposta n. 415 del 5 agosto 2022.
In pratica, la società istante, che nel 2019 ha avuto alle proprie dipendenze meno di 50 dipendenti e registrato un valore del fatturato e dell’attivo patrimoniale superiore a 10 milioni di euro e che negli anni 2020 e 2021 ha visto diminuire sia i dipendenti sia il fatturato, ritenendo di essere in possesso dei requisiti, ha chiesto il sussidio in argomento. Nella stessa istanza ha però dichiarato di essere una società in liquidazione volontaria che, nel settembre 2021, ha chiesto di accedere, ai sensi della legge Fallimentare al concordato preventivo con presupposto lo stato di crisi.
A tal proposito l’interpellante, richiamando le istruzioni contenute nella guida dell’Agenzia delle entrate relativa al contributo perequativo, chiede se il requisito dimensionale di micro o piccola impresa delineato nel framework temporaneo (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”) sia da verificare alla data del 31 dicembre 2019 o a quella di presentazione dell’istanza. E, soprattutto, se l’assoggettamento alla procedura di concordato preventivo, con presupposto lo stato di crisi, precluda la presentazione della domanda del contributo, perché intesa come “procedura concorsuale per insolvenza”.
Nel riepilogare le norme nazionali e sovranazionali di riferimento, l’Agenzia fa notare che “con la comunicazione del 29 giugno 2020 la Commissione europea ha modificato alcune condizioni relative alle misure temporanee di aiuti di Stato… In particolare, … la Commissione ha ritenuto che gli aiuti possono essere concessi alle micro imprese o alle piccole imprese… che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019…, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione)”.
Detto questo, pur sussistendo il requisito dimensionale che colloca la società tra le piccole e medie imprese, l’Agenzia rileva che, in coerenza con i propri documenti di prassi sul contributo in argomento, anche la relativa guida, richiamata dall’istante, esplicita quanto detto prima riguardo all’ultima Comunicazione della Commissione europea. Sul punto, pertanto, è necessario definire il significato di “impresa in difficoltà”.
Al riguardo, la Commissione Ue, chiarisce che per individuare un’“impresa in difficoltà”, occorre fare riferimento all’articolo 2, punto 18, del regolamento (Ue) n. 651/2014, secondo il quale un’impresa in difficoltà è tale se soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: “[…] c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori”.
Ai sensi dell’articolo 160, comma 1, della legge Fallimentare, “l’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo (…)». Il successivo comma 3 stabilisce che “ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza”.
Per risolvere la questione, quindi, è necessario leggere le affermazioni del giudice nel decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Questi, nello specifico, ha statuito che l’istante “versa in uno stato di insolvenza manifesta, non essendo in grado, per sua stessa ammissione, di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, potendo soddisfare soltanto in misura ridotta i propri creditori”.
Quindi, l’istante è un’impresa in difficoltà, in quanto lo stato della situazione economica al 31 dicembre 2019, come descritta nei documenti allegati all’istanza, soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei confronti dell’interpellante di una procedura concorsuale per insolvenza, con la conseguente impossibilità di fruire del contributo a fondo perduto perequativo.
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