Analisi e commenti

19 Luglio 2022

Dal “decreto Aiuti” convertito – 2: premiata la partecipazione a fiere

Il contributo potrà coprire fino al 50% delle spese e degli investimenti sostenuti per prendere parte agli eventi fieristici. Occorrerà presentare un’istanza telematica, attraverso un’apposita piattaforma. Il bonus, richiedibile una sola volta da ciascun beneficiario, sarà riconosciuto dal ministero dello Sviluppo economico (Mise) secondo l’ordine temporale delle domande, nei limiti delle risorse stanziate, ossia 34 milioni di euro (articolo 25-bis, Dl 50/2022).

A chi spetta il bonus
Destinatarie della nuova misura di sostegno introdotta durante l’esame parlamentare del “decreto Aiuti” per la sua conversione in legge sono le imprese con sede operativa nel territorio nazionale che, durante il periodo che va dal 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della legge 91/2022) al 31 dicembre 2022, partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia. Si tratta, nel dettaglio, degli eventi inclusi nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Questi operatori potranno ottenere un buono del valore di 10mila euro, valido fino al 30 novembre 2022, facendone specifica richiesta attraverso la piattaforma telematica che il Mise (o l’eventuale altro soggetto incaricato dallo stesso ministero) dovrà rendere disponibile entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti”.
Nell’attribuzione delle somme, lo Sviluppo economico dovrà tener conto sia dell’ordine temporale di ricezione delle domande sia del tetto di spesa autorizzata per l’anno 2022, fissato in 34 milioni di euro.

I contenuti dell’istanza
Nel modello per la richiesta del bonus, l’impresa dovrà fornire:
– un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante
– le coordinate di un conto corrente bancario (Iban) di cui è intestataria
– una serie di autodichiarazioni in cui attesta:

  • di avere sede operativa in Italia e di essere iscritta al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio
  • di avere ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni internazionali incluse nel calendario fieristico
  • di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a uno o più di quegli eventi
  • di non essere sottoposta a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente
  • di non essere destinataria di sanzioni interdittive ex articolo 9, comma 2, lettera d), Dlgs 231/2001 (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi) e di non trovarsi in altre condizioni che, secondo la legge, sono causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o sono, comunque, a ciò ostative
  • di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le stesse finalità
  • di conoscere le finalità del buono nonché le spese e gli investimenti con esso rimborsabili.

L’iter per il rimborso
Il ministero dello Sviluppo economico (o il soggetto da esso delegato), ricevuta la richiesta, eroga il buono inviandolo all’indirizzo Pec segnalato nell’istanza.
A questo punto, attraverso la stessa piattaforma utilizzata per richiedere l’assegnazione del contributo, i beneficiari, entro la data di scadenza del buono, possono presentare l’istanza di rimborso per le spese e gli investimenti affrontati per la partecipazione alle fiere internazionali; questo può arrivare al massimo al 50% di quanto effettivamente sostenuto e, in ogni caso, è contenuto entro il limite dell’importo riconosciuto.
Alla domanda deve essere allegata copia del buono nonché delle fatture relative alle spese e agli investimenti fatti, con il dettaglio dei costi. In caso di mancata o incompleta presentazione della documentazione, il rimborso non viene erogato.
Invece, in caso di esito positivo della pratica, il Mise (o il soggetto delegato) rimborsa la cifra spettante, accreditandola, entro fine 2022, sul conto corrente bancario comunicato nell’istanza per l’attribuzione del buono.

L’Europa ci guarda
La fruizione del nuovo contributo a favore delle imprese che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia deve avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti dettati dalle norme unionali, vale a dire dal regolamento Ue 1407/2013, dal regolamento Ue 1408/2013 e dal regolamento Ue 717/2014, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, rispettivamente, agli aiuti “de minimis”, agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

continua
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 18 luglio

Dal “decreto Aiuti” convertito – 2: premiata la partecipazione a fiere

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