13 Maggio 2022
Aliquota Iva ordinaria alle lettiere realizzate con carta riciclata
La cessione della lettiera per gatti, realizzata con un pallet ottenuto da carta riciclata, sconta l’aliquota ordinaria. Al nuovo prodotto non può essere infatti applicata l’agevolazione prevista al n. 18), tabella A, parte seconda, dal decreto Iva, perché non rientra in nessuna classificazione merceologica agevolabile né è compresa tra i beni di carta a Iva ridotta elencati nella norma Iva riportata.
Il chiarimento fornito con la risposta n. 263 del 13 maggio 2022, è diretto a una società che produce alimenti e altri prodotti per animali. Nell’ambito della sua attività ha progettato una nuova lettiera per gatti e piccoli animali realizzata con carta. In particolare, l’accessorio è composto da un pallet ottenuto dalla carta riciclata.
L’istante chiede quale sia la corretta aliquota Iva applicabile alla cessione della lettiera. Da parte sua, sentito il parere tecnico delle Dogane, ritiene applicabile l’aliquota ridotta al 4% prevista al n. 18), Parte II, della Tabella A, allegata al decreto Iva.
Le conclusioni dell’Agenzia delle entrate arrivano a diversa soluzione.
Dall’analisi effettata dai laboratori chimici delle dogane è emerso che il prodotto in via di commercializzazione può essere classificato nell’ambito del Capitolo 48 della Tariffa Doganale che comprende “Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone” e, in particolare, alla sottovoce 48239085, “Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa” –“altri”; — “altri”.
La categoria merceologica individuata dall’Adm, precisa l’Agenzia delle entrate, non risulta richiamata in nessuna voce della Tabella A, allegata al decreto Iva, che individua tassativamente i beni le cui cessioni possono beneficiare delle aliquote Iva ridotte.
Inoltre, il richiamo della società al n. 18) della stessa tabella con riferimento all’Iva scontata prevista per i beni di carta, non è pertinente perché in tal caso non sono agevolabili tutti i beni di carta, ma esclusivamente quelli individuati dalla norma stessa, e cioè “giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, [anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti], ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente le campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica”.
In definitiva, alle cessioni delle lettiere progettate dalla società andrà applicata l’aliquota ordinaria.
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