Normativa e prassi

13 Maggio 2022

Meccanismi transfrontalieri: nuovi chiarimenti dell’Agenzia

Dopo un periodo di consultazione pubblica (dal 28 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021) l’Agenzia delle entrate, ha messo nero su bianco, nella circolare n. 2/2021 (vedi articolo “Meccanismi transfrontalieri: le regole in versione definitiva”), i primi chiarimenti sui meccanismi transfrontalieri che fanno scattare l’obbligo di comunicazione. Il tutto finalizzato a una corretta e uniforme applicazione delle disposizioni che hanno recepito la direttiva comunitaria Dac6, vale a dire il Dlgs n. 100/2020 e il decreto Mef del 17 novembre dello stesso anno. Oggi, con una seconda circolare, la n. 12/2022, fornisce nuove precisazioni tratte dai contributi ricevuti, che per la loro specificità hanno richiesto una trattazione a parte.

Nel documento di prassi, con l’intento di rendere più chiara l’esposizione delle tematiche, i singoli paragrafi hanno lo stesso titolo di quelli organizzati nella prima circolare, risultando un’estensione dei relativi macro-argomenti, e il loro contenuto è organizzato secondo il modello “risposte a quesiti”.

Questi i macro-argomenti dove vanno a inserirsi le nuove precisazioni:

  • Intermediari
  • Meccanismo transfrontaliero: aspetti definitori
  • Standard di conoscenza
  • Riduzione d’imposta e criterio del vantaggio fiscale principale
  • Termini di presentazione
  • Profili sanzionatori
  • Elementi oggetto di comunicazione
  • Pagamenti transfrontalieri deducibili tra imprese associate
  • Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di Scambio informazioni e la titolarità effettiva
  • Beni Immateriali di difficile valutazione
  • Trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attività.

All’interno di ciascuno di essi una serie di quesiti con le rispettive risposte.
Tra queste, si distinguono quelle relative alla qualificazione di alcune attività svolte da intermediari finanziari ai fini dell’obbligo di comunicazione da parte del fornitore di servizi, quelle della rilevanza delle ritenute alla fonte per il calcolo del vantaggio fiscale e quelle connesse alla qualificazione degli Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) ai fini della definizione di imprese associate.

Riguardo al primo argomento, la circolare afferma un principio secondo il quale non è possibile escludere a priori alcuna attività ai fini della qualificazione di fornitore di servizi soggetto all’obbligo di comunicazione, dovendo il soggetto che la svolge effettuare sempre una analisi caso per caso volta a verificare la sussistenza o meno dei requisiti che delineano la figura del fornitore di servizi.

Sulla rilevanza delle ritenute in uscita, chiarisce che, nel caso di ritenute sui redditi pagati a soggetti esteri da parte di un contribuente italiano, il relativo carico fiscale può essere considerato nel calcolo del vantaggio fiscale.
In merito, poi, alla qualificazione degli Oicr, ai fini della definizione di imprese associate, l’interpretazione fornita dall’Agenzia è nel senso di escludere, dal concetto di impresa associata, gli Organismi di investimento collettivo del risparmio regolamentati, non potendosi configurare in capo agli stesi attività d’impresa. Tuttavia, l’amministrazione osserva che anche un Oicr potrebbe essere considerato parte di una associazione tra imprese, in caso di strumentalizzazione o utilizzo non fisiologico dello stesso.

Meccanismi transfrontalieri: nuovi chiarimenti dell’Agenzia

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