20 Aprile 2022
Il regime forfettario è escluso, se l’attività trasferita non è nuova
La presenza di tutti gli altri requisiti non basta: se l’attività da svolgere in Italia è la stessa di quella esercitata all’estero ed è indirizzata ai medesimi clienti, il designer che ha lavorato oltre confine per più di tre anni, il quale intende trasferirsi nel Paese, non potrà fruire del regime forfettario, perché manca il requisito della “novità”.
Il regime agevolativo previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014, afferma l’Agenzia nella risposta n. 197 del 20 aprile 2022, è destinato a incentivare esclusivamente la nascita di nuove iniziative.
L’istante, residente da più di tre anni in un Paese estero, dove svolge l’attività di designer con partita Iva estera, dichiara di voler trasferire la propria residenza in Italia, per qui continuare l’esercizio della stessa attività a servizio dei medesimi clienti esteri, aprendo una partita Iva italiana e optando per il regime forfetario. In altri termini, vorrebbe applicare al proprio reddito imponibile l’aliquota ridotta del 5% (comma 65), sulla base dell’apertura della “nuova” partita Iva.
Riguardo alla descritta situazione, l’Agenzia seleziona gli aspetti della norma che consentono di dare una soluzione certa al caso. Richiama, quindi, la lettera b) del comma 57, per la quale non possono avvalersi del regime forfetario “i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto”.
E, il comma 65, che “al fine di favorire l’avvio di nuove attività” prevede l’aliquota ridotta al 5 per cento, per il primo esercizio e per i quattro successivi, a condizione che, tra l’altro:
– “il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività …, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare” (lettera a))
– “l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni” (lettera b)).
Tanto premesso, nonostante il designer, che lavora in un Paese non rientrante tra gli Stati membri della Ue, né tra quelli facenti parte dello Spazio economico europeo, trasferisca effettivamente la residenza in Italia in tempo utile per poter essere considerato qui residente ai fini fiscali nell’anno in corso e apra una nuova partita Iva, italiana, dovrà determinare il reddito imponibile ai sensi del comma 64 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014, Non gli sarà consentito, quindi, applicare l’aliquota ridotta prevista dal successivo comma 65, in quanto manca il descritto requisito di “novità”. È lo stesso istante, infatti, ad affermare che intende proseguire la “medesima attività svolta nel Paese Estero” e che la stessa “sarà rivolta agli stessi clienti”.
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