Normativa e prassi

7 Aprile 2022

Sulla sola miglioria della piazza l’Iva è “di norma” quella ordinaria

Quando la manutenzione straordinaria appaltata non prevede specificamente la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche, l’Iva applicata non può essere quella ridottissima del 4% (n. 41-ter) della tabella A, parte II, Dpr n. 633/1972) e, se non si tratta di opere ex novo, neanche quella ridotta del 10 per cento (n. 127-quinquies) della tabella A, parte III, stesso Dpr). L’Agenzia illustra il perché nella risposta n. 180 del 7 aprile 2022, deludendo le aspettative dell’istante.

Questi, in procinto di avviare il rifacimento di una piazza, sulla base di un contratto d’appalto stipulato con un Comune, ha chiesto di poter accedere all’aliquota agevolata del 4, piuttosto che a quella del 10% prevista, tra l’altro, per la realizzazione di lavori di urbanizzazione primaria. L’istanza è stata motivata dal fatto, che l’opera in questione prevede la totale eliminazione di qualsiasi dislivello tra il piano stradale e la precedente struttura esistente “a vasca”, con il risultato che la ritrovata complanarità elimina qualsiasi barriera architettonica nei confronti dei portatori di handicap.

Studiata la documentazione di supporto alla richiesta, l’Agenzia evidenzia che, per capire se un intervento edilizio rientra nell’ambito applicativo della disposizione relativa all’Iva ridottissima, è necessario fare riferimento, alla normativa di settore in materia di barriere architettoniche, cioè:
– il Dm n. 236/1989, con le “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche
– il Dpr n. 503/1996, con il quale è stato emanato il “regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.
Quest’ultimo, sottolinea, all’articolo 4 prevede che “i progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l’utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l’uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall’ISPESL e dall’U.N.I. in conformità alla normativa comunitaria”.

Per completezza, poi, l’amministrazione aggiunge che, qualora le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto riguardino non solo la realizzazione di opere finalizzate all’abbattimento di barriere architettoniche, ma anche altre tipologie di intervento, l’aliquota ridottissima spetta solamente sulla parte di corrispettivo dovuto per i lavori di abbattimento delle barriere, che va chiaramente distinto dagli altri, pena l’applicazione dell’aliquota più alta (cfr risoluzioni nn. 223/1996 e 142/1999).

Il contratto di appalto in osservazione – che prevede un corrispettivo unitario – e la documentazione amministrativa prodotta dall’istante, si riferiscono genericamente alla realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria, senza alcun accenno alla normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto, ai lavori in programma, non potrà essere applicata l’aliquota Iva del 4 per cento.

La risposta non si ferma, però, a questa asserzione. L’Agenzia, infatti, alla convinzione dell’istante di poter comunque avvalersi dell’altra aliquota agevolata del 10%, osserva che le relative disposizioni trovano applicazione solo se i lavori sono riconducibili nel concetto di “costruzione”, che riguarda la realizzazione “ex novo” di un’opera edilizia, mentre non possono rientrarvi le semplici migliorie o modifiche dell’opera stessa (cfr risoluzione n. 202/2008).
Di conseguenza, considerato che il contratto prevede il rifacimento della sola parte settentrionale della piazza, anche l’aliquota Iva ridotta del 10% non può trovare applicazione.

Sulla sola miglioria della piazza l’Iva è “di norma” quella ordinaria

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