7 Aprile 2022
Sulla sola miglioria della piazza l’Iva è “di norma” quella ordinaria
Quando la manutenzione straordinaria appaltata non prevede specificamente la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche, l’Iva applicata non può essere quella ridottissima del 4% (n. 41-ter) della tabella A, parte II, Dpr n. 633/1972) e, se non si tratta di opere ex novo, neanche quella ridotta del 10 per cento (n. 127-quinquies) della tabella A, parte III, stesso Dpr). L’Agenzia illustra il perché nella risposta n. 180 del 7 aprile 2022, deludendo le aspettative dell’istante.
Questi, in procinto di avviare il rifacimento di una piazza, sulla base di un contratto d’appalto stipulato con un Comune, ha chiesto di poter accedere all’aliquota agevolata del 4, piuttosto che a quella del 10% prevista, tra l’altro, per la realizzazione di lavori di urbanizzazione primaria. L’istanza è stata motivata dal fatto, che l’opera in questione prevede la totale eliminazione di qualsiasi dislivello tra il piano stradale e la precedente struttura esistente “a vasca”, con il risultato che la ritrovata complanarità elimina qualsiasi barriera architettonica nei confronti dei portatori di handicap.
Studiata la documentazione di supporto alla richiesta, l’Agenzia evidenzia che, per capire se un intervento edilizio rientra nell’ambito applicativo della disposizione relativa all’Iva ridottissima, è necessario fare riferimento, alla normativa di settore in materia di barriere architettoniche, cioè:
– il Dm n. 236/1989, con le “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”
– il Dpr n. 503/1996, con il quale è stato emanato il “regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.
Quest’ultimo, sottolinea, all’articolo 4 prevede che “i progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l’utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l’uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall’ISPESL e dall’U.N.I. in conformità alla normativa comunitaria”.
Per completezza, poi, l’amministrazione aggiunge che, qualora le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto riguardino non solo la realizzazione di opere finalizzate all’abbattimento di barriere architettoniche, ma anche altre tipologie di intervento, l’aliquota ridottissima spetta solamente sulla parte di corrispettivo dovuto per i lavori di abbattimento delle barriere, che va chiaramente distinto dagli altri, pena l’applicazione dell’aliquota più alta (cfr risoluzioni nn. 223/1996 e 142/1999).
Il contratto di appalto in osservazione – che prevede un corrispettivo unitario – e la documentazione amministrativa prodotta dall’istante, si riferiscono genericamente alla realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria, senza alcun accenno alla normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto, ai lavori in programma, non potrà essere applicata l’aliquota Iva del 4 per cento.
La risposta non si ferma, però, a questa asserzione. L’Agenzia, infatti, alla convinzione dell’istante di poter comunque avvalersi dell’altra aliquota agevolata del 10%, osserva che le relative disposizioni trovano applicazione solo se i lavori sono riconducibili nel concetto di “costruzione”, che riguarda la realizzazione “ex novo” di un’opera edilizia, mentre non possono rientrarvi le semplici migliorie o modifiche dell’opera stessa (cfr risoluzione n. 202/2008).
Di conseguenza, considerato che il contratto prevede il rifacimento della sola parte settentrionale della piazza, anche l’aliquota Iva ridotta del 10% non può trovare applicazione.

Ultimi articoli
Normativa e prassi 7 Febbraio 2025
Ok al nuovo regime impatriati, anche con stesso “datore” estero
La cittadina francese, che ha lavorato all’estero per un periodo sufficiente e intende rientrare in Italia per continuare a lavorare con la stessa azienda, può beneficiare del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, a condizione che rispetti i requisiti stabiliti dalla normativa.
Normativa e prassi 7 Febbraio 2025
Variazione catastale da Superbonus, l’Agenzia avvisa delle dimenticanze
Pronte le comunicazioni per rimediare al mancato invio della dichiarazione catastale da parte dei contribuenti che hanno usufruito del Superbonus.
Normativa e prassi 7 Febbraio 2025
Auto per disabili: costo detraibile anche con la permuta dell’usato
Il contribuente che acquista un’auto nuova per il figlio disabile a carico, pagando parte dell’importo dovuto scomputando il valore di un veicolo usato venduto al concessionario stesso, può beneficiare della detrazione Irpef del 19% sull’intero prezzo del veicolo (entro il limite di 18.
Normativa e prassi 6 Febbraio 2025
Credito d’imposta investimenti Zls, il codice tributo per andare in cassa
Istituito il codice tributo “7038” per la compensazione del contributo corrisposto alle imprese che hanno effettuato, fra l’8 maggio e il 15 novembre 2024, degli investimenti per acquisire beni strumentali da destinare a strutture produttive delle Zone logistiche semplificate (Zls).