22 Marzo 2022
Con l’autorizzazione del giudice il conto del de cuius si sblocca
Qualora sia un’Autorità giudiziaria ad autorizzare l’amministratore di sostegno ad addebitare sul conto del de cuius determinate spese, come quelle per il funerale o per l’ultima mensilità della badante, anche se non è stata ancora presentata la dichiarazione di successione o del relativo esonero, la banca che gestisce il conto può eseguire le operazioni autorizzate, senza violare le regole del Testo unico delle successioni. Tra queste, infatti c’è quella che esplicitamente prevede il blocco immediato, al momento del decesso, dei rapporti intestati al de cuius, impedendo a qualunque interessato qualsiasi operazione su tali rapporti, finché non viene fornita prova della presentazione della dichiarazione di successione o che non vi è obbligo di presentarla (articolo 48, comma 4, Dlgs n. 346/1990, il Tus).
Il perché, osserva l’Agenzia nella risposta n. 147 del 22 marzo 2022, sta nel fatto che il provvedimento appositamente emanato dal giudice tutelare nell’ambito del procedimento dell’amministrazione di sostegno, con cui autorizza l’amministratore di sostegno a provvedere al pagamento delle spese funerarie o gli altri debiti del beneficiario deceduto, è compatibile con la ratio sottesa all’articolo 48 del Tus. Cioè, evitare che gli aventi causa del de cuius possano attuare comportamenti evasivi ai fini del tributo successorio, obbligandoli indirettamente a dichiarare la successione.
La risposta, in sostanza, è quella auspicata dalla banca istante, preoccupata di essere in contrasto con la previsione normativa del richiamato articolo 48 del Tus, per aver ottemperato alle decisioni dei giudici tutelari, e di essere quindi passibile della sanzione prevista dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell’articolo 53 del Tus, che fissa le pene per chi viola l’articolo 48.
In conclusione, l’esecuzione delle operazioni di versamento dal conto del cliente deceduto, esplicitamente autorizzate dall’autorità giudiziaria all’amministratore di sostegno, nelle more della presentazione della dichiarazione di successione o prima che sia dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi è obbligo di presentarla, non costituisce una violazione punibile e non troverà applicazione la sanzione prevista dall’articolo 53 del Testo unico delle successioni.
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