Analisi e commenti

14 Marzo 2022

Una lente sul “decreto Energia” – 2: nuovi tax credit vs il caro costi

Alle imprese a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto, e a quelle che effettuano investimenti nelle regioni del Sud Italia, volti a ottenere una migliore efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, il “decreto Energia”, con gli articoli 5 e 14, riconosce due nuove agevolazioni sotto forma di crediti d’imposta.

Il bonus per chi non può fare a meno di un po’ di gas in più
L’articolo 5 del “decreto Energia” si occupa di un contributo straordinario a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, a queste, sempre per disinnescare gli effetti della crisi energetica, caratterizzata dall’aumento dei costi. In sostanza, riconosce alle stesse, a determinate condizioni, un nuovo credito d’imposta.

In particolare, l’articolo prevede che, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese a forte consumo di gas naturale, alle stesse è riconosciuto un credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero (Mi-Gas) pubblicati dal Gestore del mercato energetico (Gme), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio, riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Gli oneri derivanti dall’utilizzo della misura agevolativa in commento sono valutati nella misura di 522,2 milioni di euro per l’anno 2022.

Per imprese a forte consumo di gas naturale si considerano quelle che operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del ministro della Transizione ecologica n. 541/2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 8 gennaio, e che hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del citato decreto ministeriale, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
 
Lo sconto fiscale per chi investe in energia al Sud
A coloro che effettuano investimenti nelle regioni del Sud Italia, volti a ottenere una migliore efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’articolo 14 attribuisce un nuovo credito d’imposta. In particolare, l’articolo stabilisce che, fino al 30 novembre 2023, l’agevolazione spetta alle imprese che effettuano tali investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Ai fini dell’applicazione della misura di favore sono considerati agevolabili i costi sostenuti per gli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive.
I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo ai costi ammissibili all’agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli, saranno stabilite con decreto del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, di concerto con i ministri della Transizione ecologica, dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del “decreto Energia”.
 
L’agevolazione è riconosciuta nella misura massima consentita dal regolamento Ue n. 651/2014 della Commissione, in materia di aiuti di stato. Gli oneri derivanti dall’applicazione della citata disposizione sono quantificati in misura pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in relazione ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 177, della legge n. 178/2020.

Le caratteristiche comuni
Entrambi i crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, senza applicazione dei limiti ordinariamente previsti in materia dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e dall’articolo 34 della legge n. 388/2000. Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

I benefici sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Fine
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 7 marzo

Una lente sul “decreto Energia” – 2: nuovi tax credit vs il caro costi

Ultimi articoli

Normativa e prassi 7 Novembre 2025

Immobili, le indennità di servitù dal 2024 rientrano nei redditi diversi

La nuova formulazione della norma di riferimento impone la tassazione delle somme percepite per la costituzione di diritti reali di godimento, anche se derivanti da esigenze di pubblica utilità L’indennità di servitù, corrisposta a titolo di saldo in relazione alla costituzione del diritto reale di godimento, come nel caso di una linea elettrica a servizio di un immobile ubicato in un’area interessata da un esproprio finalizzato alla realizzazione di un progetto di pubblica utilità, va tassata come reddito diverso.

Normativa e prassi 7 Novembre 2025

Liquidazione Iva di gruppo, focus sull’esonero dalla garanzia

In una risposta ad interpello l’Agenzia fa luce sui requisiti per fruirne con riguardo alle eccedenze di imposta a credito compensate tra le società che fanno parte del perimetro di liquidazione Con una risposta a un interpello, l’Agenzia fornisce chiarimenti sui requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia per le eccedenze di credito Iva utilizzate in compensazione nell’ambito della liquidazione dell’Iva di gruppo (articolo 73 comma 3 del Dpr n.

Attualità 7 Novembre 2025

False comunicazioni dell’Agenzia anche a tema rimborsi

In caso di dubbi sulla veridicità delle comunicazioni ricevute apparentemente dalle Entrate, è sempre consigliabile consultare la pagina apposita sul sito istituzionale o rivolgersi all’assistenza Con l’avviso del 7 novembre, è descritta una falsa comunicazione in circolazione che, sfruttando illecitamente il logo dell’Agenzia delle entrate, informerebbe su un presunto rimborso fiscale €1495,39.

Attualità 6 Novembre 2025

Nuova campagna di phishing, sulla dichiarazione delle criptovalute

Una mail fraudolenta induce il destinatario a utilizzare un servizio telematico inesistente dell’Agenzia per effettuare la dichiarazione del proprio patrimonio in valuta virtuale L’Agenzia delle entrate segnala l’ennesimo caso di phishing finalizzato a ottenere i dati degli utenti.

torna all'inizio del contenuto