8 Marzo 2022
Demolizione della nave senza Iva serve la “navigazione in alto mare”
Per fatturare in regime di non imponibilità Iva il lavoro di demolizione di una nave soggetta a sequestro da svariati anni che, di conseguenza, non ha effettuato nell’anno precedente alcun viaggio in alto mare, è necessario attivare la procedura dell’Agenzia che attesta la condizione della navigazione in alto mare, facendo riferimento all’ultimo anno di utilizzo del mezzo. La richiesta dovrà avvenire tramite l’apposito modello approvato con provvedimento del direttore delle Entrate del 15 giugno 2021 (vedi articolo “Imbarcazioni da diporto e in alto mare, online il modello di comunicazione”). Il fornitore diretto, quindi, deve comunicare gli estremi del protocollo della dichiarazione, rilasciato dalla stessa Agenzia, ai propri cedenti e prestatori (fornitori indiretti), che abbiano titolo ad applicare il regime di favore indicato nell’articolo 8-bis del Dpr n. 633/1972. Infatti, ciascun fornitore, diretto o indiretto, è tenuto ad indicare il protocollo della dichiarazione rilasciato dall’Agenzia nelle fatture emesse.
Con la risposta n. 97 dell’8 marzo 2022 l’Agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti sul regime di non imponibilità ai fini Iva per i lavori di demolizione di una nave.
L’Agenzia ricorda in via preliminare che in base all’articolo 8-bis, comma terzo del decreto Iva, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell’anno solare precedente o effettua nell’anno in corso, in caso di primo utilizzo, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento.
L’Agenzia ricorda inoltre che tale principio è stato oggetto di diverse pronunce della Corte di giustizia europea. Secondo i giudici comunitari “l’applicazione del criterio della navigazione d’alto mare non consente l’esenzione per molte navi adibite alla navigazione in mare che esercitano attività commerciali, industriali o della pesca, se queste attività non sono svolte in alto mare. Se si dovesse intendere che tale disposizione non riguarda soltanto le navi adibite alla navigazione d’alto mare, il n. 4, lett. b), del medesimo articolo, che prevede anch’esso un’esenzione del genere per le navi adibite alla pesca costiera, sarebbe superfluo” (Corte di Giustizia C-181/04 e C-182/04).
La disciplina dell’articolo 8-bis presuppone la sussistenza del requisito della “navigazione in alto mare” per tutte le tipologie di navi (quelle destinate ad attività commerciali, alla pesca, alla pesca costiera, alle operazioni di salvataggio e a quelle di demolizione, escluse quindi quelle da diporto) e per tutte le prestazioni di servizio inclusi gli interventi di demolizione del natante.
Considerato che nel caso in esame la nave è stata soggetta a sequestro da diversi anni e che di conseguenza non ha effettuato viaggi in alto mare l’anno precedente, occorre fare riferimento, come chiarito con la risoluzione n. 6/2018, alla percentuale di navigazione in alto mare effettuata nell’ultimo anno di utilizzo del mezzo.
In conclusione, solo in presenza di tali requisiti sostanziali e procedurali sarà possibile per l’istante emettere fattura in regime di non imponibilità.
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