28 Gennaio 2022
“Sostegni-ter”, nuovi contributi e misure di sostegno all’economia
Nuovo ossigeno anti-Covid. Con il decreto “Sostegni-ter” (il Dl n. 4/2022) approdato in Gazzetta Ufficiale con l’edizione n. 21 di ieri, 27 gennaio 2022, con l’etichetta “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, e in vigore dallo stesso giorno, sono messe in campo, ancora una volta, misure di sostegno ai settori che hanno dovuto interrompere la loro attività a causa della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati. Tra questi parchi tematici, acquari, parchi geologici, organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering per eventi, bar-caffè e gestione piscine, tessile, moda, calzature, pelletteria e abbigliamento, turismo, stabilimenti termali, tour operator, discoteche, musei, spettacolo, cinema e audiovisivo, sport e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie.
Segue una sintesi delle principali misure introdotte dall’inedito decreto legge, dalla sospensione dei versamenti per le attività chiuse ai “sostegni” per le attività colpite dalla pandemia, dal “bonus affitti” in favore di imprese turistiche all’estensione del credito d’imposta rimanenze di magazzino, dagli interventi per contrastare il caro energia per le imprese e fino alla stretta sulle cessioni dei bonus edilizi ed emergenziali. Nei prossimi giorni, verranno pubblicati i contributi dedicati agli interventi più significativi.
“Misure di sostegno per le attività chiuse” (articolo 1)
Rifinanziato per l’anno 2022 il Fondo per il sostegno delle attività economiche, istituito dall’articolo 2 del decreto “Sostegni-bis”, in misura pari a 20 milioni di euro destinati alle attività che risultano chiuse al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto), per prevenire il diffondersi della pandemia, in base all’articolo 6, comma 2, del Dl n. 221/2021. Si tratta di sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022, il nuovo Dl fissa la sospensione dei versamenti
a) delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022
b) dell’Iva in scadenza a gennaio 2022.
In entrambi i casi, l’appuntamento è rinviato al 16 settembre 2022 senza sanzioni e interessi. Non potranno essere rimborsate le somme già versate.
“Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio” (articolo 2)
Arrivano nuovi indennizzi, pari a 200 milioni di euro, confluiti in un apposito fondo e destinati a sostenere la ripresa del commercio al dettaglio. L’aiuto, che arriva in forma di contributo a fondo perduto, è destinato alle imprese che svolgono le attività di commercio al dettaglio identificate dai codici Ateco indicati nell’articolo 2 del decreto stesso (Ateco 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99).
Per accedere all’agevolazione le imprese devono aver registrato, nel 2019, ricavi non superiori a 2 milioni di euro e aver subìto una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Inoltre, alla data di presentazione della domanda le stesse imprese devono avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese, non essere in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, non essere soggette a sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, lettera d), del Dlgs n. 231/2001).
L’ammontare del contributo a fondo perduto è calcolato in misura pari all’importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile degli stessi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:
– 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400mila euro
– 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro;
– 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
Le istanze per il riconoscimento dell’incentivo dovranno essere trasmesse online al Mise entro i termini e secondo le modalità definite con provvedimento dello stesso ministero.
Ondata di nuovi interventi a sostegno delle attività economiche colpite dalla pandemia (articolo 3)
Attivo anche per il 2022 il “Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità” (articolo 26 del Dl “Sostegni”). Le risorse stanziate per quest’anno ammontano a 20 milioni di euro da destinare a interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
Inoltre, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica, arrivano nuove energie anche per wedding e il settore intrattenimento. Il provvedimento rinomina i contributi previsti dal articolo 1-ter del Dl “Sostegni-bis”, ora chiamati “Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’horeca e altri settori in difficoltà”, e stanzia 40 milioni di euro da spendere nel 2022 come limite massimo di spesa ampliando anche la platea dei beneficiari. Destinatari del contributo sono le imprese di catering per eventi e banqueting, organizzatrici di feste e cerimonie, ristoranti, bar ed esercizi simili senza cucina, gestori di piscine, che possono chiedere il contributo se, nel 2021, hanno subìto una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto al 2019. Per le imprese costituite nel 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
E ancora, il “Sostegni-ter” estende, per il 2021, il credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, destinato dall’articolo 48-bis del decreto “Rilancio” alle attività manifatturiere e del commercio del settore tessile, della moda e degli accessori, anche alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Per la misura sono stanziati 250 milioni di euro per il 2022.
“Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili” (articolo 5)
Una dote di 128,1 milioni di euro per l’anno 2022 per le imprese del settore turistico, a disposizione sotto forma di credito d’imposta locazioni, previsto dal decreto “Rilancio” (articolo 28), in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Il “bonus affitti” spetta ai soggetti che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Per accedere al beneficio gli operatori economici devono presentare apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», previsti per gli aiuti di Stato. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione saranno stabiliti con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia. L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Maggiori risorse per turismo e cultura (articoli 4 e 8)
Incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022 il fondo unico nazionale turismo, istituito dall’ultima legge di bilancio, ed esteso l’esonero contributivo alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, rientranti nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022.
Aumenti anche al settore della cultura, con arrivo di maggiori risorse stanziate per i fondi istituiti per sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, per il fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali e per quello per la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica, con proroga fino al 30 giugno 2022 dell’esonero dal versamento del canone patrimoniale unico.
Sport (articolo 9)
Esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 81, decreto “Agosto”). L’importo complessivo di spesa destinato allo scopo è 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.
Viene inoltre incrementato di 20 milioni di euro il fondo, per l’anno 2022, per il risarcimento delle spese sostenute dal settore dello sport per attuare le disposizioni adottate in materia di sorveglianza sanitaria per contenere la diffusione del Covid-19. Lo stanziamento costituisce limite di spesa ed è destinato all’erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi del Covid-19 e di ogni altra spesa sostenuta per i protocolli sanitari, in favore delle società sportive professionistiche e delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Inoltre, è stabilito che le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” (articolo 1, comma 369, della legge n. 205/2017), possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo a favore delle Asd maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi. Parte dello stanziamento, fino a 30 milioni di euro, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport definirà le modalità e i termini di presentazione delle richieste di accesso al contributo, le modalità di erogazione e le procedure di controllo a campione.
“Piano transazione 4.0” (articolo 10)
Ritoccata la disciplina sul credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023. All’articolo 1, comma 1057-bis, della legge di bilancio 2021, sono aggiunti i seguenti periodi: “Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il credito d’imposta e’ riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.“.
Contenimento dei costi dell’energia elettrica (articolo 14-16)
“Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW” (articolo 14)
Il provvedimento dispone che, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
“Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore” (articolo 15)
Riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e eventuali, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo alo stesso periodo 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per gli stessi costi, a patto che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Il credito d’imposta può essere speso solo in compensazione (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997), non si applicano i limiti di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge n. 244/2007 e dell’articolo 34 della legge n. 388/2000. L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta sarà effettuato dal ministero dell’Economia e delle Finanze.
“Interventi sull’elettricita’ prodotta da impianti a fonti rinnovabili” (articolo 16)
Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, e sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia affidato al Gse (Gestore dei servizi energetici). Sulla base di tale meccanismo viene calcolata la differenza tra il prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fino al 31 dicembre 2020 e il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica.
“Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” (articolo 28)
I bonus edilizi (articolo 121 del decreto “Rilancio”) e quelli emergenziali (articolo 122 del decreto “Rilancio”) potranno essere ceduti una sola volta.
Tale limite vale anche per lo sconto in fattura: i fornitori e le imprese che effettuano lavori e praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, i quali però non avranno la possibilità di successiva cessione.
Il Dl stabilisce, inoltre, che i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cessione o sconto in fattura possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini previsti.
Tutti i contratti stipulati in violazione di dette disposizioni saranno considerati nulli.
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