Analisi e commenti

27 Gennaio 2022

Il Fisco nella legge di bilancio – 12 Professionista malato, termini sospesi

I liberi professionisti ammalati o infortunati possono temporaneamente saltare gli appuntamenti con il Fisco, purché la forzata astensione dal lavoro duri più di tre giorni. La sospensione si applica se esiste un mandato professionale con il cliente sottoscritto prima del ricovero in ospedale o dell’inizio delle cure domiciliari. A tracciare la disciplina che affranca i professionisti inabili da responsabilità e sanzioni per omessi adempimenti tributari, i commi 927-944 dell’articolo 1, legge 234/2021.

Non più soltanto per il Covid
La legge di bilancio ha, dunque, ampliato la tutela dei professionisti (e, di fatto, anche dei loro clienti) che, per motivi di salute, non rispettano le scadenze tributarie, commettendo irregolarità di norma punite con sanzioni pecuniarie o penali nei loro stessi confronti o nei confronti dei contribuenti per conto dei quali agiscono.
Un primo passo verso questa direzione era stato compiuto, nella primavera scorsa, con il “decreto Sostegni”, che ha introdotto una disposizione ad hoc per i professionisti alle prese con le problematiche connesse al Covid 19 (articolo 22-bis, Dl 41/2021). In quella circostanza, è stato stabilito che la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze ovvero il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, se dovuti a impedimento del professionista per motivi connessi all’infezione da coronavirus (ricovero in ospedale, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, quarantena con sorveglianza attiva), non comporta decadenza, non costituisce inadempimento verso la pubblica amministrazione e non produce effetti nei confronti né del professionista né del suo cliente, a condizione che tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari. In queste ipotesi, la sospensione dei termini opera dall’inizio dell’impedimento fino a trenta giorni dopo la sua cessazione, momento che viene individuato nella data di dimissione dalla struttura sanitaria o in quella di conclusione della permanenza domiciliare o della quarantena. Finito il periodo di sospensione, il professionista ha altri sette giorni a disposizione per provvedere all’adempimento.

Dal 1° gennaio di quest’anno, invece, la sospensione dei termini relativi ad adempimenti tributari (non anche previdenziali o giudiziari) a carico del libero professionista scatta per tutti gli infortuni e le malattie, non solo quando correlati al lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che determini l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. Rientrano nel perimetro di applicazione della norma le scadenze ricadenti nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento, in relazione alle quali nessuna responsabilità è imputata al professionista o al suo cliente. Per libero professionista – puntualizza la norma – s’intende la persona fisica che esercita come attività principale una di quelle di lavoro autonomo per le quali è obbligatoria l’iscrizione ai relativi albi professionali (quindi, i professionisti non ordinistici non possono beneficiare della disciplina).
Le novità trovano applicazione anche se la professione è esercitata in forma associata o societaria (studi associati e società tra professionisti), a condizione che il numero complessivo degli associati/soci sia inferiore a tre ovvero che il professionista inabilitato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico professionale conferito dal cliente.

Sospensione degli adempimenti e successiva effettuazione
Il giorno del ricovero in ospedale o dell’inizio delle cure domiciliari rappresenta il momento a partire dal quale decorre la sospensione dei termini degli adempimenti, che si protrae fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle terapie casalinghe.
La sospensione è attivabile soltanto nel caso in cui, tra le parti, esista un mandato professionale sottoscritto prima del ricovero ospedaliero o dell’inizio delle cure domiciliari. Per applicarla, una copia dei mandati, unitamente a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante che attesta la decorrenza dell’evento, deve essere consegnata a mano o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata, ai competenti uffici della pubblica amministrazione, i quali hanno la facoltà di rivolgersi alle Asl per eventuali visite di controllo nei confronti dei professionisti che richiedono l’applicazione dello stop agli adempimenti.
Questi andranno eseguiti il giorno successivo a quello in cui termina il periodo di sospensione. Sui tributi saranno dovuti gli interessi al tasso legale (dal 1° gennaio 2022 è pari all’1,25%), da calcolare con decorrenza dalla scadenza originaria e fino alla data di effettivo pagamento e da versare contestualmente agli importi sospesi.

Altre casistiche tutelate
Oltre alle malattie e agli infortuni inabilitanti per almeno quattro giorni, la norma tutela anche le ipotesi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese.
Nella prima circostanza, i termini relativi agli adempimenti tributari sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite raccomandata a/r o via Pec un certificato medico attestante lo stato di gravidanza con la data presunta della sua conclusione, la data di ricovero e quella del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
Nella seconda ipotesi, invece, la sospensione dei termini degli adempimenti opera fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione della gravidanza. In questo caso, la professionista, entro il quindicesimo giorno dall’evento, deve produrre, con le modalità già indicate, un certificato medico attestante lo stato di gravidanza con indicazione della data presunta del suo inizio e quella dell’interruzione; anche in tale circostanza, va allegata copia dei mandati professionali dei clienti.
Più lunga, infine, la tutela in caso di decesso del professionista: la sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari dura sei mesi, a partire dalla data della morte. Per beneficiarne, il cliente, entro trenta giorni dall’evento, è tenuto a consegnare o inviare tramite raccomandata a/r o con Pec ai competenti uffici della Pa copia del mandato professionale conferito in data antecedente al decesso.

Le sanzioni per “furbetti e sodali”
Particolarmente severa la punizione per chi beneficia illegittimamente della sospensione dei termini degli adempimenti tributari sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione: sono previsti l’arresto da sei mesi a due anni e una sanzione pecuniaria da 2.500 a 7.750 euro. Per qualsiasi altra violazione delle disposizioni che disciplinano la materia è fissata una sanzione da 250 a 2.550 euro.
Identico trattamento è riservato a chi favorisce il compimento di tali illeciti, ad esempio il medico che rilascia una certificazione non veritiera.

continua
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 3 gennaio
La seconda puntata è stata pubblicata martedì 4 gennaio
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 5 gennaio
La quarta puntata è stata pubblicata venerdì 7 gennaio
La quinta puntata è stata pubblicata mercoledì 12 gennaio
La sesta puntata è stata pubblicata venerdì 14 gennaio
La settima puntata è stata pubblicata lunedì 17 gennaio
L’ottava puntata è stata pubblicata martedì 18 gennaio
La nona puntata è stata pubblicata mercoledì 19 gennaio
La decima puntata è stata pubblicata venerdì  21 gennaio
L’undicesima puntata è stata pubblicata merrcoledì 26 gennaio
 

Il Fisco nella legge di bilancio – 12 Professionista malato, termini sospesi

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