26 Gennaio 2022
“Disallineamenti da ibridi”; pronti i chiarimenti definitivi
Chiusa la consultazione pubblica relativa a un primo schema di circolare sull’applicazione, alle controlled foreign companies, della disciplina dei “disallineamenti da ibridi” (vedi articolo “Disallineamenti da ibridi; aperta la consultazione pubblica”) introdotta dal decreto “Atad” (articoli 6 e 11 del Dlgs n. 142/2018), l’Agenzia recepisce i contributi ricevuti dagli operatori interessati e li mette nero su bianco nella circolare definitiva (la n. 2/E del 26 gennaio 2022), dopo i chiarimenti già forniti in materia con la circolare n. 18/2021 (vedi articolo “Cfc: chiarimenti e nuovi criteri post consultazione pubblica“).
In particolare, per entrare nel vivo dell’argomento, ricordiamo che il Dlgs n. 142/2018, in attuazione della direttiva del Consiglio Ue n. 2016/1164, come modificata dalla direttiva del Consiglio Ue n. 2017/952, ha “immesso” nel nostro ordinamento le norme idonee a contrastare le pratiche di elusione fiscale, che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno dell’Unione, relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi. In linea generale, con il termine ibridi (cioè transazioni o entità economico-finanziarie trattate fiscalmente in modo diverso in due ordinamenti giuridici) si individuano gli accordi o le strutture, riconducibili a diverse tipologie come: strumenti finanziari ibridi, entità ibride, trasferimenti finanziari ibridi, entità con doppia residenza. In pratica, attraverso complesse transazioni attuate tramite strutture ibride, le multinazionali perseguono una riduzione del carico fiscale complessivo, attraverso diversi meccanismi: doppia deduzione di componenti negative (in entrambi gli Stati coinvolti), deduzione in uno Stato e non tassazione nell’altro (deduzione non inclusione), percezione di indebiti crediti di imposta per imposte pagate all’estero. In sostanza, il decreto “Atad” contiene una serie di misure volte a prevenire l’evasione delle multinazionali, impedendo loro di sfruttare le differenze tra le diverse giurisdizioni fiscali, con la finalità di erodere le basi imponibili.
Nell’odierno documento di prassi, in estrema sintesi, l’amministrazione affronta e chiarisce i molteplici aspetti delle disposizioni, che prevedono norme di reazione ai disallineamenti da ibridi. Le norme di reazione sono idealmente suddivise in due distinte categorie:
- quelle che agiscono sulla “causa ibrida”
- quelle che neutralizzano gli “effetti ibridi” di deduzione senza inclusione (DNI) o di doppia deduzione (DD),
e si attivano in presenza di:
- di un disallineamento, ossia un effetto di doppia deduzione o di deduzione senza inclusione
- di una causa ibrida, secondo le fattispecie tipiche previste dal decreto “Atad”
- di un elemento soggettivo.
Il documento di prassi affronta diverse casistiche fornendo schemi ed esempi pratici.
Inoltre, seppure non rientrante in senso stretto nelle tipologie dei disallineamenti da ibridi, la circolare n. 2/E affronta anche la tematica della duplicazione (“double dip” o “foreign tax credit generator”) del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (quale rimedio contro la doppia imposizione giuridica). E, a ulteriore specificazione, fornisce precisazioni in merito al coordinamento delle disposizioni che mirano a eliminare gli effetti derivanti da disallineamenti da ibridi, prevedendo una gerarchia nell’applicazione delle reazioni, primaria e secondaria, volta ad assicurare il necessario coordinamento tra le giurisdizioni coinvolte e a evitare reazioni multiple, che determinino fenomeni di doppia imposizione.
Al riguardo, il compito di rimuovere gli effetti dei disallineamenti da ibridi spetta, prioritariamente, alla giurisdizione chiamata ad applicare la reazione primaria. Solo in assenza di tale previsione emergeranno i presupposti per l’applicazione della reazione secondaria da parte dell’altra giurisdizione.
Tra le principali scelte interpretative contenute nella circolare, la precisazione che le disposizioni decreto “Atad” si applicano solo alle imposte sui redditi d’impresa e non all’Irap, che non è un’imposta sul reddito ma un’imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate. E ancora, l’Agenzia chiarisce che le disposizioni anti ibridi hanno natura di “norme di sistema” e non di “norme antiabuso”, e, pertanto, non possono essere disapplicate a seguito di interpello disapplicativo.
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