14 Gennaio 2022
Non c’è Iva sulla danza a distanza anche se lo studente è “fuori sede”
Dal momento che la sede operativa, da cui sono erogati i corsi di danza, è situata nella Regione che ha concesso alla società l’accreditamento delle prestazioni formativo educative, le stesse sono esenti dall’Iva, anche se fornite a partecipanti dislocati fisicamente fuori dal territorio regionale, mediante didattica a distanza attraverso una piattaforma in modalità sincrona, ovvero con interazione in tempo reale tra docente e studente. In pratica, precisa l’Agenzia nella risposta n. 25 del 14 gennaio 2022, è rispettato il collegamento richiesto dalla norma tra l’erogazione delle attività di formazione e la Regione che le ha accreditate.
Fuga, in tal modo, il dubbio dell’istante fondato sulla lettura di una precedente risposta, la n. 85/2021 (vedi articolo “Niente esenzione Iva per la succursale se la formazione è fuori regione”), con la quale l’amministrazione aveva escluso l’applicazione del regime di esenzione nei casi in cui la formazione viene svolta fuori dai confini della Regione accreditatrice.
L’Agenzia, in particolare, osserva che, con la richiamata risposta, aveva sì chiarito che è impossibile concedere l’esonero dall’Iva alle attività di formazione svolte al di fuori dell’ambito della Regione che ha rilasciato l’accreditamento, senza però affrontare il tema dei corsi effettuati mediante didattica a distanza. Sollecitata, lo fa ora, asserendo che la modalità di fruizione “a distanza” dei servizi di insegnamento, non fa mutare la natura delle operazioni svolte, che rimangono pur sempre delle prestazioni di insegnamento, cioè quelle esonerate dall’applicazione dell’imposta dall’articolo 10, primo comma, n. 20), del decreto Iva.
La circostanza che gli insegnamenti, come affermato dall’istante, siano resi nei confronti sia di studenti fisicamente presenti nella sede in cui viene erogato il corso, sia di studenti che assistono alle lezioni tramite una piattaforma con modalità a distanza, per cui potrebbero trovarsi anche al di fuori della Regione di accredito, non rileva ai fini dell’esenzione dall’Iva, anche perché la fruizione del corso avviene in modalità sincrona, con la possibilità di interazione in tempo reale tra docente e studente.
Quindi, constatato che la sede operativa da cui sono erogate le prestazioni didattiche è localizzata nella Regione che ha fornito l’accreditamento dei corsi alla società, l’Agenzia conclude che, nel caso alla sua attenzione, appare rispettato il collegamento tra l’erogazione delle attività di formazione e la Regione che ha rilasciato l’accreditamento per l’attività formativa, che è senza dubbio esente anche se a distanza.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.