Analisi e commenti

7 Gennaio 2022

Il Fisco nella legge di bilancio – 4 Nuovo bonus per i giovani inquilini

La legge 234/2021 (Bilancio 2022) ha riscritto le regole dell’agevolazione in favore dei giovani che lasciano la casa d’origine e stabiliscono la residenza in un appartamento preso in affitto; l’incentivo spetta pure se la locazione riguarda soltanto una porzione dell’immobile. Il requisito anagrafico per aver diritto allo sconto in dichiarazione è ora fissato a 31 anni non compiuti.
A dettare la nuova disciplina del bonus affitti per giovani è il comma 155 dell’articolo 1, che ha integralmente sostituito il comma 1-ter dell’articolo 16 del Tuir.

La disciplina applicabile fino al 2021
Tale disposizione, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2021, si rivolge ai giovani tra i 20 e i 30 anni, con reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro e firmatari di un contratto di locazione per l’immobile adibito a propria abitazione principale (è quella nella quale il titolare del contratto o i suoi familiari dimorano abitualmente), assegnando loro, per i primi tre anni di durata contrattuale, una detrazione, rapportata al numero dei giorni nei quali la casa è stata adibita ad abitazione principale, di 991,60 euro; ad esempio, per un contratto stipulato nel 2018, il bonus spetta anche per il successivo biennio 2019-2020.
I requisiti anagrafico e reddituale del conduttore devono sussistere in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si intende fruire del beneficio; quello relativo all’età è soddisfatto anche se ricorre per una parte del periodo (circolare 7/2021, pagina 483). Ne consegue che, in caso di contratto stipulato nel 2019 e di compimento dei 30 anni nel corso del 2020, la detrazione, per quei due periodi d’imposta, spetta; non compete, invece, per il 2021, dal momento che il requisito anagrafico non è più presente. Inoltre, è richiesto che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato.

La disciplina applicabile dal 2022
Il riscritto comma 1-ter dell’articolo 16 del Tuir presenta alcune novità, migliorative, mantenendo comunque fermi alcuni princìpi dettati dalla precedente normativa:

  • deve trattarsi di contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 431/1998
  • l’unità immobiliare locata deve essere diversa dall’abitazione principale dei genitori del giovane inquilino o di coloro cui lo stesso è affidato
  • il reddito complessivo del locatario non deve superare i 15.493,71 euro
  • l’età minima per accedere al bonus è 20 anni.

Queste, invece, le modifiche:

  • è spostato a 31 anni non compiuti il limite anagrafico oltrepassato il quale la detrazione non spetta più
  • il beneficio è applicabile anche alle ipotesi in cui il contratto di locazione riguarda non un’intera unità immobiliare, ma soltanto una parte della stessa, ad esempio una singola stanza
  • il periodo di spettanza del bonus è esteso ai primi quattro anni del contratto (quindi, se questo è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025)
  • l’agevolazione spetta se l’immobile locato è adibito a residenza del conduttore
  • la detrazione è più consistente, dal momento che ora è pari al valore maggiore tra l’importo forfetario di 991,60 euro (previsto anche dalla precedente norma) e il 20% dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2mila euro. Ad esempio, in caso di contratto con canone annuo stabilito a 10.800 euro (900 euro al mese), si ha diritto alla detrazione massima di 2mila euro, in quanto il 20% di 10.800 (= 2.160) supera quel tetto; invece, per un canone annuo di 4.200 euro (350 euro al mese), il bonus spetta nella misura minima di 991,60 euro, poiché il 20% di 4.200, ossia 840, è inferiore a quell’importo.
BONUS PER I GIOVANI INQUILINI (differenze e identità tra le due discipline)
  Dal 2022 Fino al 2021
Destinatari giovani di età compresa
fra i 20 e i 31 anni non compiuti
giovani di età compresa
fra i 20 e i 30 anni
Oggetto della locazione intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza unità immobiliare da destinare
a propria abitazione principale
Spettanza primi quattro anni di durata contrattuale primi tre anni di durata contrattuale
Importo della detrazione 991,60 euro o, se superiore,
20% del canone di locazione,
entro il limite massimo di 2.000 euro
991,60 euro
Contratto ai sensi della legge 431/1998
Reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro
Unità immobiliare diversa dall’abitazione principale dei genitori
del giovane inquilino o di coloro ai quali lo stesso è affidato

continua
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 3 gennaio
La seconda puntata è stata pubblicata martedì 4 gennaio
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 5 gennaio

Il Fisco nella legge di bilancio – 4 Nuovo bonus per i giovani inquilini

Ultimi articoli

Dati e statistiche 5 Maggio 2026

Bollettino delle entrate tributarie: i risultati dei primi tre mesi del 2026

Il dipartimento delle Finanze ha pubblicato i dati dei flussi degli introiti erariali accertati nel primo trimestre 2026.

Attualità 5 Maggio 2026

Nuova campagna di phishing con false e-mail di notifica

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Analisi e commenti 4 Maggio 2026

La circolare sul Terzo settore, la qualificazione fiscale degli enti

Nel documento pubblicato lo scorso 19 febbraio l’Agenzia ha fornito chiarimenti sulla disciplina dei nuovi Ets.

Attualità 30 Aprile 2026

Precompilata 2026, in una guida le le informazioni utili per inviare il modello

Tutto quello che occorre sapere per visualizzare, accettare, modificare e integrare i dati già inseriti dall’Agenzia: 30 settembre e 2 novembre le due scadenze per 730 e Redditi È on line sul sito dell’Agenzia, oltre che su questa rivista, la guida “La dichiarazione precompilata 2026”.

torna all'inizio del contenuto