20 Ottobre 2021
I registratori di cassa telematici non sono “iperammortizzabili”
L’interconnessione dei registratori di cassa telematici con il sistema informativo aziendale non comporta, di per sé, l’automatico riconoscimento dell’agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 9) e più volte prorogata (articolo 1, comma 30, Bilancio 2018 e articolo 1, comma 60, Bilancio 2019), meglio conosciuta come “iperammortamento”. Anzi, dopo il parere del Mise, è cosa certa. Lo afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta 715 dello scorso 15 ottobre.
La società che produce e commercializza articoli ceramici e da regalo nel territorio nazionale, nel chiedere l’opinione dell’amministrazione finanziaria in merito alla possibilità di far rientrare nell’agevolazione l’acquisto, nel 2019, di una serie di registratori di cassa interconnessi tra loro e destinati ai vari propri punti vendita, ipotizza di poter rientrare nel beneficio. Ma l’Agenzia, per capire se effettivamente sia possibile applicare l’agevolazione in argomento – la quale comporta, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il riconoscimento di una maggiorazione del costo di acquisizione, che varia a seconda delle disposizioni applicabili ratione temporis, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi elencati nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese) – ha dovuto chiedere un parere tecnico al ministero dello Sviluppo economico.
È proprio in tandem con questo ministero, infatti, che a suo tempo è stata predisposta la circolare n. 4/2017, dove è stato previsto che le indagini riguardanti l’effettiva riconducibilità di specifici beni materiali a una delle categorie ammissibili all’iperammortamento (elencate analiticamente nell’allegato A alla legge n. 232/2016) comportano accertamenti di natura tecnica che involgono la competenza del Mise.
Interpellato dall’Agenzia, il ministero ha rilevato che l’asserita interconnessione dei beni con il sistema informativo aziendale non comporta di per sé l’automatico riconoscimento dell’agevolazione. Infatti, l’applicazione della disciplina presuppone necessariamente la classificabilità dei beni materiali (o dei beni immateriali) in una delle voci ricomprese nell’allegato A (o B) alla legge n. 232 del 2016. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, i registratori di cassa telematici non risultano riconducibili ad alcuna voce dell’allegato A e, in particolare, alla seconda voce del secondo gruppo di tale allegato. Per il Mise si tratta, in sostanza, di strumenti che, pur efficientando, le operazioni di incasso e il collegamento tra le varie sedi dell’azienda, nonché la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate, non si configurano quali investimenti idonei per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma “4.0”, e quindi ammessi alla fruizione delle agevolazioni. In pratica, non determinano un significativo effetto sul processo di creazione del valore legato allo specifico processo di produzione di beni e/o servizi.
In conclusione, l’Agenzia si allinea al parere del ministero dello Sviluppo economico e risponde che i beni acquistati dalla società non sono “iperammortizzabili”. Tuttavia, aggiunge, resta ferma la possibilità per l’istante di applicare agli stessi le agevolazioni previste per i beni strumentali diversi da quelli riconducibili nei richiamati allegati A e B alla legge n. 232/2016.
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