Normativa e prassi

6 Ottobre 2021

Accollo debito altrui, identificato il codice da inserire nell’F24

Il pagamento del debito tributario altrui deve essere effettuato tramite il modello F24, presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, indicando il codice identificativo “80” istituito con la risoluzione n. 59/E del 6 ottobre 2021. La somma non può essere utilizzata per compensare i crediti dell’accollante, pena il rifiuto della delega di pagamento.

La possibilità di prendere in carico il debito di un altro contribuente, previsto dallo Statuto dei diritti dal contribuente, è stato disciplinato dal collegato alla legge di bilancio 2020 (articolo 1,  Dl n. 124/2019).
La norma stabilisce che per il pagamento non possono essere utilizzati in compensazione i crediti dell’accollante e che in caso contrario il versamento sarà considerato non avvenuto a tutti gli effetti di legge, con applicazione di sanzioni.

Alla disposizione legislativa ha fatto seguito il provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 24 settembre, con il quale sono state messe a punto le regole per il versamento (vedi articolo “Accollo del debito d’imposta, pagamenti solo con F24 pena lo scarto”).
In particolare, è stato previsto che:

  • chi si accolla il debito fiscale procede al versamento tramite F24, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del modello
  • la delega è respinta in caso di utilizzo in compensazione dei crediti dell’accollante
  • in sede di compilazione del modello, nella sezione “Contribuente” sono indicati:
    • nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario
    • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante, soggetto che effettua il versamento al posto dell’accollato.

Il provvedimento rimandava a una successiva risoluzione per l’istituzione dell’identificativo dell’operazione da inserire nel modello F24. Il codice non si è fatto aspettare ed è arrivato oggi con la risoluzione n. 59/2021 che inaugura:

  • il codice identificativo: “80” denominato – “Accollante del debito di imposta”.

La codifica deve essere esposta nell’omonimo campo della sezione “Contribuente” della delega di pagamento insieme al codice fiscale di chi si accolla il debito, il cui posto è nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.
La risoluzione, in linea con la norma e il provvedimento su richiamati, precisa che:

  • il codice “80” va utilizzato soltanto in caso di versamento dell’accollante dei debiti dell’accollato tramite F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia
  • chi prende in carico il debito fiscale altrui non può utilizzare in compensazione i propri crediti, pena lo scarto del modello F24
  • il saldo del modello F24 è addebitato sul conto intestato al codice fiscale dell’accollante
  • se il pagamento dei debiti d’imposta dell’accollato può essere effettuato, in tutto o in parte, utilizzando in compensazione i crediti dello stesso accollato, quest’ultimo deve provvedere autonomamente a presentare uno o più modelli F24 nei quali saranno indicati, con le consuete modalità, i propri debiti pagati e crediti.

Le modalità stabilite con la risoluzione odierna prenderanno il via dal prossimo 12 ottobre.

Accollo debito altrui, identificato il codice da inserire nell’F24

Ultimi articoli

Normativa e prassi 4 Ottobre 2024

Adempimento collaborativo, codice di condotta più semplice

Più snella la procedura di adesione al regime di adempimento collaborativo (Dlgs n.

Normativa e prassi 4 Ottobre 2024

Riacquisto con diritto di usufrutto, non conta per i benefici prima casa

In caso di vendita, prima dei cinque anni, dell’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”, l’acquisto del diritto di usufrutto di altro immobile non consente di evitare la perdita dei benefici fruiti.

Attualità 4 Ottobre 2024

Bonus cinema, istruttorie terminate nuovi beneficiari e nuovi decreti

Nuovi beneficiari per gli investimenti nelle sale cinematografiche e nelle industrie tecniche del settore.

Analisi e commenti 4 Ottobre 2024

Branch o residenza fiscale, l’esame va caso per caso

I prezzi di trasferimento intercompany, fenomeno collegato alla doppia imposizione (o doppia non imposizione) internazionale, sono una tematica analizzata dalle Amministrazioni fiscali e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?