Normativa e prassi

5 Ottobre 2021

Da uno a quattro immobili post opera, il tetto del bonus non è moltiplicabile

Nel caso di una ristrutturazione edilizia, che determina la suddivisione di un immobile in più unità abitative, il limite di spesa ammesso in detrazione è di 96mila euro. Le spese eccedenti non sono agevolate e, quindi, non hanno rilievo per la fruizione dello sconto. Lo ribadisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 659 del 5 ottobre 2021.

L’istante, comproprietario con tre fratelli di un complesso immobiliare, ha effettuato nel 2019 interventi di recupero del patrimonio edilizio, che hanno comportato la realizzazione di quattro appartamenti, per un costo complessivo di 400mila euro più Iva. Duecentomila sono stati pagati tramite bonifici bancari, mentre i restanti 200mila, mediante permuta di parte dell’immobile non interessato dai lavori. In sostanza, il contribuente chiede di poter fruire della detrazione anche sulla parte di spesa sostenuta attraverso la permuta, in quanto, anche se avvenuta con modalità diverse da quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3, del Dm n. 41/1998, è possibile comunque individuare i beneficiari del pagamento, i sostenitori della spesa e a quale fattura si riferisce l’operazione, mediante indicazione puntuale in atto pubblico.

L’Agenzia, con le norme di riferimento (articolo 16-bis del Tuir, articolo 11, comma 1, Dl n. 83/2012 e articolo 16, comma 1, del Dl n. 63/2013) e la propria prassi alla mano, taglia corto affermando, come sinteticamente anticipato, che per gli interventi edilizi, i quali comportino l’accorpamento o la suddivisione in più unità immobiliari, il limite di spesa ammesso in detrazione va calcolato con riferimento al numero delle unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Tale limite è annuale e riguarda il singolo immobile e, nel caso di prosecuzione degli interventi, ai fini della sua determinazione, occorre tener conto delle spese sostenute negli anni precedenti (circolare 19/2020).

Da quanto detto, nonostante il “tetto” massimo sia stato nel tempo innalzato (Dl n. 83/2012), si evince chiaramente che l’istante ha superato il limite di spesa agevolabile già con i 200mila euro pagati con i bonifici, pertanto il quesito posto non assume rilievo ai fini della fruizione della detrazione per le ristrutturazioni edilizie.

Da uno a quattro immobili post opera, il tetto del bonus non è moltiplicabile

Ultimi articoli

Normativa e prassi 23 Aprile 2024

Regime premiale per gli Isa 2023, pronte le regole di accesso

Si rinnova anche per il periodo d’imposta 2023 la possibilità di fruire di vantaggi e agevolazioni fiscali, per i contribuenti Isa che presentano elevati profili di affidabilità.

Attualità 23 Aprile 2024

Agenzia delle entrate-Riscossione, un webinar dedicato agli intermediari

Nei giorni scorsi si è svolto il webinar rivolto agli iscritti all’Istituto nazionale dei revisori legali (Inrl) sulle funzionalità operative dell’area riservata EquiPro e i relativi servizi maggiormente utilizzati, disponibile sul portale www.

Attualità 22 Aprile 2024

La nuova autotutela tributaria, tra l’obbligatoria e la facoltativa

Il decreto legislativo n. 219/2023 ha introdotto cambiamenti di grande rilevanza nell’ambito dell’autotutela tributaria, precedentemente disciplinata dal Dm 37/1997, ora abrogato.

Attualità 22 Aprile 2024

Da oggi attivi i nuovi numeri per il call center dell’Agenzia

Da oggi, lunedì 22 aprile, sono attivi i nuovi numeri per chiamare il call center dell’Agenzia delle entrate da cellulare e dall’estero.

torna all'inizio del contenuto