Attualità

4 Ottobre 2021

Accesso al bonus sanificazione: “finestra aperta” dal 4 ottobre

Da oggi, lunedì 4 ottobre, e fino al 4 novembre 2021 gli operatori economici, gli enti non commerciali – compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti – e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale possono inviare una richiesta di accesso al credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri mezzi idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19.

Il bonus sanificazione trae la sua origine dall’articolo 32 del decreto Sostegni-bis (vedi articolo “Dl Sostegni-bis – 3: in estate ritorna il “bonus sanificazione””) che ha riproposto l’analoga misura introdotta dall’articolo 125 del Dl “Rilancio” (vedi articolo “Sanificazione ambienti di lavoro: i criteri per fruire dei tax credit”) e ammonta fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200milioni di euro per il 2021. Per accedere al beneficio, è necessario comunicare all’Agenzia l’ammontare delle spese ammissibili sostenute in questi tre mesi, utilizzando il modello presente sul sito delle Entrate.

Con il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, il 15 luglio 2021 sono state definite le modalità e i criteri di applicazione del bonus ed è stato approvato il modello per comunicare le spese sostenute, con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la sua trasmissione (vedi articolo “Credito d’imposta sanificazione: il modello per la comunicazione”).

Tutto sul bonus
La platea dei destinatari dell’agevolazione è formata da esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali (compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) e strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Individuati i beneficiari, le spese agevolabili sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 sono quelle relative a:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività
  • somministrazione di tamponi ai lavoratori adibiti alle attività lavorative e istituzionali
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
  • acquisto di altre attrezzature di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, comprese le eventuali spese di installazione
  • acquisto di sistemi utilizzati per garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, comprese le eventuali spese di installazione.

Il modulo può essere trasmesso direttamente dal contribuente oppure da un intermediario, dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, esclusivamente in modalità telematica tramite i tradizionali canali o utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito, per comunicare alle Entrate l’importo delle spese effettuate nel trimestre estivo per le quali è previsto il credito d’imposta per la sanificazione, calcolato sulla base delle spese sostenute in proporzione alle risorse disponibili, per un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200milioni di euro per il 2021.

Entro cinque giorni dall’invio il sistema emette una ricevuta, che sarà messa a disposizione di chi ha trasmesso la comunicazione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, che attesta la presa in carico o l’eventuale scarto, corredato delle previste motivazioni, della richiesta.
Sempre nel medesimo arco temporale è possibile inviare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella trasmessa in precedenza o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta già comunicato.

Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online mediante i servizi telematici dell’Agenzia. Al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, sulla base delle richieste pervenute, l’Agenzia determinerà e renderà nota, con uno specifico provvedimento, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Accesso al bonus sanificazione: “finestra aperta” dal 4 ottobre

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