Normativa e prassi

17 Settembre 2021

Comunicazione super-Ace: online il modello e le specifiche tecniche

Con il provvedimento del 17 settembre 2021, siglato da direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta relativo all’Ace “rinnovata”, introdotto dall’articolo 19 del decreto “Sostegni-bis”. Messe a punto anche le modalità attuative per la cessione del credito e approvato il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ACE”, con le relative istruzioni.

L’argomento è la “super-Ace”, introdotta con lo scopo di favorire la capitalizzazione e la patrimonializzazione delle aziende. L’agevolazione è rafforzata rispetto alla versione precedente (articolo 1, Dl n. 201/2011) e rientra tra le misure messe in campo per aiutare le attività produttive a riemergere dalla crisi scatenata dall’emergenza epidemiologica.
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, il Dl n. 73/2021 ha previsto la possibilità di fruire, in modo alternativo, della deduzione del rendimento nozionale del beneficio Ace, valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale corrispondente agli incrementi di capitale proprio, tramite un credito d’imposta da determinare applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef e Ires, previste dagli articoli 11 e 77 del Tuir, in vigore nel 2020.
Per accedere a tax credit, gli interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate la variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, il rendimento nozionale calcolato sulla base dell’aliquota del 15% e il credito d’imposta determinato.
A tal fine, al provvedimento in esame è allegato il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ACE” e le relative istruzioni. Allegato anche il tracciato informatico da utilizzare.

Modalità e termini di presentazione
La comunicazione deve essere inviata per via telematica, direttamente dall’interessato o da un soggetto abilitato alla trasmissione, esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento stesso.
Il modello può essere presentato dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il termine coincide con l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla data indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta” della comunicazione.
Ogni modello può accogliere uno o più aumenti di capitale proprio. Nell’ipotesi di successivi incrementi va presentata un’ulteriore comunicazione senza che siano riportati i valori di crescita indicati nella precedente.
Negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per la presentazione è possibile rettificare una comunicazione errata che verrà integralmente sostituita dalla nuova. In ogni caso, il credito d’imposta risultante dalla prima è utilizzabile fino a concorrenza del minor importo risultante dalla differenza con la rettificativa.
Stesse modalità e tempi anche per la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Le comunicazioni Ace, stabilisce il provvedimento, sono gestite dal centro operativo di Cagliari.

Il via al tax credit
L’Agenzia delle entrate comunica entro 30 giorni dalla presentazione dei modelli il riconoscimento o il diniego del bonus. Fanno eccezione le richieste per crediti superiori a 150mila euro sottoposte a verifiche specifiche.
Una volta riconosciuta l’agevolazione si potrà usufruire della somma dal giorno successivo al versamento del conferimento in denaro o alla rinuncia o alla compensazione di crediti oppure alla delibera dell’assemblea che stabilisce di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
Il credito d’imposta può essere fruito in compensazione tramite il modello di pagamento F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, oppure chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi in cui è indicato.
Con una successiva risoluzione saranno istituti gli appositi codici tributo da esporre nel modello F24.
In alternativa, il beneficiario può cedere il tax credit a terzi con facoltà, da parte di quest’ultimi, di successiva cessione ad altri soggetti. Chi lo acquisisce potrà usufruirne con le stesse modalità previste per il cedente.

Cessione del credito…la storia si ripete
In caso di trasferimento del credito ad altri, esclusivamente il cedente dovrà comunicare la cessione attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione può avvenire dal momento stesso in cui la somma risulta spendibile.
Il cessionario, a sua volta, deve comunicare direttamente di accettare il bonus tramite la stessa piattaforma. A questo punto potrà utilizzare la somma con le stesse modalità previste per il cedente.
Il credito potrà essere ulteriormente trasferito e quindi accettato da altri soggetti, ma sempre secondo le modalità seguite in occasione del primo passaggio.
L’amministrazione finanziaria, in sede di verifica al beneficiario originario controllerà il possesso dei presupposti necessari per usufruire dell’agevolazione e la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo.
I cessionari dovranno preoccuparsi invece soltanto di utilizzare correttamente la somma e di non spendere un importo maggiore di quello ricevuto.
Nel caso in cui l’Agenzia rilevi la mancanza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario.

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