16 Settembre 2021
Ritenuta su contributi a imprese, si opera ogni volta, finché ritorna
Il contributo erogato dall’associazione alla cooperativa sociale, che se lo è aggiudicato insieme ad altri partner, già decurtato della ritenuta del 4%, al momento della sua distribuzione ai vari partecipanti, da parte della cooperativa sociale, dovrà essere nuovamente assoggettato a ritenuta. Con la risposta n. 586 del 15 settembre 2021, l’Agenzia delle entrate spiega il perché.
La vicenda, questa volta, riguarda una cooperativa sociale, Onlus di diritto, che svolge sia attività di servizi alla persona (servizi assistenziali, socioeducativi e formativi), sia attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Nell’ambito della prima tipologia di servizi, la cooperativa è risultata aggiudicataria, insieme ad altri partner, di un bando, che prevede l’erogazione di un contributo liberale.
Il contributo è liquidato da un’associazione alla cooperativa che, quale soggetto responsabile del progetto, provvede a ripartirlo tra gli altri partner in relazione alle spese sostenute o da sostenersi per la realizzazione delle attività del progetto.
La cooperativa sociale istante fa presente che quando l’associazione procede all’erogazione del contributo nei suoi confronti, deve operare la ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi del comma 2 dell’articolo 28 del Dpr n. 600/1973. Pertanto, l’istante chiede se, in fase di ripartizione del contributo tra i partner debba operare la stessa ritenuta.
La soluzione al quesito posto dalla cooperativa in questione, che ritiene di non dover a sua volta operare lo scomputo, è, dunque, nell’articolo 28 del Dpr n. 600/1973. Tale norma, al comma 2 dispone che le “regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”.
La ritenuta a titolo di acconto, in sostanza, costituisce un’anticipazione dell’imposta dovuta dal soggetto e non un ulteriore onere fiscale a carico di quest’ultimo, che potrà recuperare la ritenuta subìta sul contributo percepito con la dichiarazione dei redditi, riducendo l’Ires dovuta, ovvero generando un credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione, oppure da chiedere a rimborso.
La disposizione in esame identifica con precisione coloro su cui grava l’obbligo di operare la ritenuta, identificandoli nelle Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati e stabilisce che la ritenuta deve essere operata a condizione che:
– il destinatario del contributo sia un’impresa
– i contributi non siano destinati all’acquisto di beni strumentali.
Riguardo i destinatari del contributo, l’Agenzia specifica che il termine “imprese” fa riferimento sia a soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori commerciali, sia a soggetti che, pur non rivestendo tale qualifica, abbiano conseguito redditi di natura commerciale o che posseggano, più in generale, redditi la cui determinazione ha luogo sulla base delle disposizioni disciplinanti il reddito d’impresa.
La norma, evidenzia l’Agenzia, non individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, limitandosi a indicare quelli esclusi e dettando, sostanzialmente, un principio di carattere generale, in forza del quale tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province, comuni, dagli enti pubblici e privati subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, con la sola esclusione dei contributi per l’acquisto di beni strumentali.
Tanto detto, in relazione alla domanda se l’istante debba operare la ritenuta prevista dall’articolo 28, nel momento in cui, quale soggetto promotore e responsabile, ripartisce tra i partner, in base a quanto spettante, il contributo incassato, l’Agenzia, nell’osservare che in pratica la cooperativa istante agisce anche per “conto degli altri enti ed organizzazioni (soggetti della partnership) indicati nella Proposta di Progetto approvata“, che il “contributo potrà essere liquidato (…) esclusivamente al Soggetto responsabile (…) che provvederà a ripartirlo tra gli altri soggetti della Partnership in relazione alle spese sostenute o da sostenersi per la realizzazione delle attività“, conclude che la stessa opera come mandatario in nome proprio e per conto anche degli altri partner. Cioè agisce in forza di un mandato senza rappresentanza e infatti, contabilizza l’intero contributo ricevuto quale “contributo in conto esercizio”, così come fanno anche i partner.
La natura di contributo, dunque, permane anche in capo ai partner e, pertanto, all’atto dell’erogazione del contributo a loro favore l’istante dovrà operare la ritenuta del 4% prevista dall’articolo 28, comma 2, del Dpr n. 600/1973.
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