15 Settembre 2021
Contributi previdenza complementare deducibili a prescindere da chi versa
Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi versati alle forme di previdenza complementare, nel limite di euro 5.164,57 euro, anche se versati dal datore di lavoro. Le modifiche apportate dal Dlgs n. 252/2005 alla disciplina tributaria della previdenza complementare portano ad ammettere la deducibilità anche nei casi di versamento da parte di uno solo dei soggetti del rapporto.
Lo afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 589 del 15 settembre 2021, nella quale ricorda al sostituto d’imposta istante (che, al contrario, ritiene che siano deducibili solo gli oneri sostenuti dal lavoratore dipendente) che con la circolare n. 70/2007, dove ha chiarito alcuni aspetti della nuova disciplina, ha già precisato che l’espressione contenuta nel comma 4 dell’articolo 8, del Dlgs n. 252/2005 ovvero “somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro” deve essere intesa nel senso di ammettere la deducibilità anche nelle ipotesi di versamento da parte di uno solo dei soggetti (lavoratore, collaboratore ovvero datore di lavoro, committente).
Una diversa interpretazione, che portasse a escludere la deducibilità in mancanza di versamenti congiunti, sarebbe in contrasto con le finalità del decreto, che intende favorire il ricorso alla previdenza complementare in assoluta libertà di scelta circa la forma previdenziale e l’ammontare del contributo da versare.
In sostanza, con riferimento ai contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari, nel tempo è stata completamente riscritta la lettera e-bis) dell’articolo 10 del Tuir, che ora prevede la deducibilità dal reddito complessivo dei “contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto”. Tale ultima norma stabilisce che “i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. (…) Ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del citato TUIR”.
Dal combinato disposto delle due disposizioni in argomento, con il supporto dell’interpretazione resa nella richiamata circolare n. 70/2007, l’Agenzia quindi conclude affermando che, come detto, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi versati alle forme di previdenza complementare, nel limite di 5.164,57 euro, anche se versati dal datore di lavoro.
Pertanto, entro questa soglia, il sostituto d’imposta, trattenendo l’onere dal cedolino del dipendente:
- deduce i contributi a carico del lavoratore
- non effettua la ritenuta su quelli a carico del datore di lavoro.
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