15 Settembre 2021
Contributi Covid: detassati, ma solo a precise condizioni
Con la risposta n. 588 del 15 settembre 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i contributi e le indennità corrisposti alle imprese e ai lavoratori autonomi per l’emergenza pandemica, previsti dal decreto “Ristori”, non concorrono al reddito dei percipienti, solo se dette misure sono diverse da quelle esistenti prima della stessa emergenza epidemiologica.
La Regione istante eroga aiuti cofinanziati da diversi fondi europei, nell’ambito degli obiettivi di programmazione previsti dal regolamento Ue n. 1303/2013.
L’Unione europea, prendendo atto delle gravi conseguenze della pandemia Covid-19, ha introdotto alcune modifiche sostanziali alla normativa che disciplina l’utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei del ciclo 2014-2020, per consentire interventi di rafforzamento dei sistemi sanitari e di contrasto e mitigazione degli effetti economici e sociali che ne sono conseguiti.
Il Dl n. 34/2020 (il decreto “Rilancio”) ha, quindi, disciplinato l’utilizzo del fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all’emergenza Covid-19 e il contributo dei fondi strutturali europei al contrasto dell’emergenza Covid-19, per facilitare le scelte di riprogrammazione degli obiettivi degli originari programmi e la possibilità di finalizzare le risorse nazionali del fondo sviluppo e coesione per ogni impiego utile a fronteggiare l’emergenza pandemica, in raccordo con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali e regionali hanno posto in essere nell’ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020.
In tale cornice regolamentare sono stati sottoscritti dal Ministro per il Sud specifici accordi con le amministrazioni centrali e regionali volti a definire regole comuni per tali riprogrammazioni, al fine di destinare risorse per interventi di contrasto dell’emergenza sanitaria e, anche, per l’istruzione e la formazione, per le attività economiche, per il lavoro e il sociale.
La posizione della Regione
Pertanto, la Regione istante, con l’approvazione di uno schema di accordo con il Ministro per il Sud, ha proceduto alla riformulazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del decreto “Rilancio”, rappresentando che le risorse originariamente provenienti dal bilancio europeo, per finanziare progetti con fondi strutturali, sono state ritirate per consentire la certificazione delle spese emergenziali. Detti progetti sono ora finanziati con risorse nazionali, attraverso il fondo per lo sviluppo e la coesione.
In questo senso, la Regione chiede ai contributi erogati, con fondi nazionali e non più europei, alle imprese che abbiano partecipato a bandi di progetti europei, debba essere applicata la ritenuta del 4% prevista dall’articolo 28 Dpr n. 600/1973, alla luce del disposto dell’art. 10-bis del decreto “Ristori”, specificando che i predetti contributi si riferiscono a forme di finanziamento preesistenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Secondo l’ente, alla luce sia dell’articolo 132 regolamento Ue n. 1303/2013 che della stessa prassi dell’Agenzia (cfr. risoluzione n. 51/2010), i contributi, le cui risorse derivavano originariamente da fondi europei, sono attualmente di fonte nazionale (quindi, teoricamente soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto, ex articolo 28 menzionato), tuttavia, ritiene applicabile la disposizione agevolativa prevista dall’articolo 10-bis del decreto “Ristori”, che esclude l’assoggettamento a imposizione delle predette somme.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia osserva, anzitutto, che l’articolo 10-bis Dl n. 137/2020, rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza Covid-19», prevede che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir”.
Con tale disposizione, il legislatore ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (cfr. articolo 27 Dl n. 18/2020, il “Cura Italia” e articolo 25 del decreto “Rilancio”). Tuttavia, ai fini della non concorrenza al reddito degli stessi, è necessario che questi ultimi siano finalizzati a sostenere, tra l’altro, i soggetti esercenti impresa, arte o professione per affrontare la situazione emergenziale da Covid-19, e siano diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.
Ebbene, tenuto conto che la Regione istante ha precisato che i contributi si riferiscono a forme di finanziamento preesistenti alla pandemia, nel caso in esame non può trovare applicazione l’articolo 10-bis del decreto “Ristori”. Di conseguenza che i contributi rileveranno fiscalmente nei confronti delle imprese beneficiarie.
Considerato, infine, che, tali contributi sono finanziati da fondi nazionali e non più da risorse europee, la Regione istante, al momento dell’erogazione dei contributi in esame dovrà applicare la ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’articolo 28, comma 2 Dpr n. 600/1973.
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