26 Agosto 2021
Stop al contributo a fondo perduto agli eredi di un professionista
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 565 del 26 agosto 2021, ha chiarito che il decesso del professionista, avvenuto prima del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), determina la cessazione dell’attività e, quindi, la non spettanza del contributo a fondo perduto, previsto da tale normativa. Infatti, detta misura è diretta a sostenere gli operatori economici che abbiano subìto una riduzione del fatturato a seguito dell’emergenza pandemica.
L’istante è uno degli eredi di un professionista, che ha svolto la propria attività fino al momento del suo decesso. La partita Iva del de cuius risulta ancora attiva, al fine di definire i rapporti giuridici pendenti. L’attività del professionista, espone l’istante, rispetta tutte le condizioni, previste dall’articolo 1 del Dl n. 41/2021 (il decreto “Sostegni”), per l’erogazione del contributo a fondo perduto, sia per ammontare dei compensi percepiti nell’anno 2019 (inferiore a 10 milioni di euro) che per decremento dell’ammontare medio mensile del fatturato del 2020 (inferiore di oltre il 30%), rispetto a quello dell’anno precedente.
La richiesta di chiarimenti
Ciò premesso, l’istante intende conoscere se sia erogabile a sé e al figlio, in qualità di eredi del professionista, il cfp, considerato che il comma 2 dell’articolo 1 del decreto “Sostegni” prevede che il contributo “non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Ebbene, il dubbio interpretativo dell’istante riguarda il significato che viene attribuito alla nozione di “attività cessata” in relazione alla quale è collegata la spettanza o meno del contributo.
Secondo l’erede, infatti, benché il professionista sia deceduto alla data di entrata in vigore del Dl “Sostegni”, la sua attività, a tale data, non risulta essere cessata.
In questo senso, osserva l’istante, in presenza di alcuni presupposti, la cessazione della partita Iva non è contestuale alla data del decesso, in quanto l’attività professionale prosegue anche successivamente, fino all’integrale riscossione dei crediti professionali non ancora fatturati al momento della morte.
Quindi, l’erede ritiene che non trovi applicazione l’esclusione contenuta nel comma 2 menzionato e che, quindi, debba essere erogato al professionista (con istanza presentata dagli eredi) il contributo a fondo perduto, in presenza di tutte le altre condizioni prescritte dall’articolo 1 del decreto “Sostegni”.
La risposta dell’Agenzia
Non è dello stesso avviso l’Agenzia delle entrate.
L’amministrazione finanziaria, in proposito, premette che, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’articolo 1, comma 1 del Dl n. 41/2021 riconosce “un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”, alle condizioni previste nel comma 4 del medesimo articolo.
Il comma 2, inoltre, stabilisce che “il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto (…) “.
Come precisato con circolare n. 5/2021, “ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del decreto sostegni, sono esclusi dalla fruizione dell’agevolazione, in ogni caso: – i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto; (…)”.
Ebbene, dalla locuzione “non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto”, si evince che per poter usufruire dell’indennizzo, occorre, quale ulteriore requisito, che la relativa attività sia in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (23 marzo 2021), e che, al fine di appurare la cessazione della attività, si prescinda dalla volontà del soggetto di cessare la stessa.
Decesso = cessazione dell’attività
Pertanto, la cessazione dell’attività si verifica, in ogni caso, anche laddove, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge, abbia luogo il decesso del professionista, come nel caso in questione.
Non si condivide, pertanto, continua l’Agenzia, il riferimento dell’interpellante al fatto che la partita Iva del professionista sia ancora attiva, per escludere la cessazione della attività, che preclude l’accesso al contributo.
In sostanza, il fatto che la partita Iva sia tenuta aperta per potere riscuotere i compensi relativi a prestazioni professionali già fornite in precedenza non presuppone lo svolgimento di un’attività professionale, ma risponde alla finalità di regolare i flussi economici di attività già svolte e concluse, per tutelare il gettito erariale ai fini dell’Iva.
Invece, il contributo accordato ai sensi dell’articolo 1 del decreto “Sostegni” è diretto a sostenere gli operatori economici che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nello svolgimento delle proprie attività in seguito alla emergenza epidemiologica da Covid-19.
Infine, l’Agenzia ricorda che, nelle specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia del 23 marzo 2021, viene espressamente chiarito che “il soggetto richiedente il contributo non deve risultare deceduto (se persona fisica) alla data di presentazione dell’istanza ovvero cessato (se persona non fisica) alla data del 23 marzo 2021. Il mancato rispetto di tale requisito determina lo scarto della istanza in fase di accoglimento”.
In definitiva, risultando l’attività cessata e, pertanto, non essendo integrati tutti i requisiti per poter usufruire del contributo a fondo perduto di cui al Dl n. 41/2021, agli eredi del professionista non spetta la predetta misura di sostegno, in relazione alla attività professionale svolta dal de cuius.
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