Attualità

24 Agosto 2021

L’Agenzia delle dogane e monopoli a tutela della proprietà intellettuale

Con la determinazione firmata il 6 agosto 2021 dal direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Marcello Minenna, vengono forniti chiarimenti riguardo alle informazioni che gli operatori economici, legittimati a presentare un’istanza di intervento dell’autorità doganale, devono fornire, al fine di consentire all’Agenzia di agire tempestivamente a tutela del diritto di proprietà intellettuale.

Il regolamento (Ue) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione di tale diritto da parte delle autorità doganali ha previsto formulari in cui sono presenti campi che il titolare del diritto o il suo rappresentante devono obbligatoriamente o facoltativamente compilare. A tal proposito, l’articolo 6 del regolamento elenca quali siano le informazioni che vanno fornite per consentire alle autorità doganali di individuare prontamente le merci oggetto di tutela.
Il successivo articolo 7 del regolamento, riguardo il trattamento delle domande incomplete, consente all’autorità doganale di sollecitare la trasmissione da parte del richiedente delle informazioni mancanti entro 10 giorni lavorativi dalla notifica della richiesta.

L’Adm, alla luce di un attento monitoraggio delle istanze, ha rilevato che vengono compilati i soli campi strettamente necessari per l’accettazione della domanda da parte del sistema telematico Falstaff impedendo, in questo modo, di sfruttare appieno le potenzialità dello strumento di tutela.
Allo scopo di contrastare la messa in commercio di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale e in considerazione dell’importanza di acquisire le informazioni necessarie a impostare un’efficiente e tempestiva analisi dei rischi da parte dell’Agenzia, la determinazione direttoriale stabilisce che gli operatori legittimati a presentare, tramite il portale Falstaff, una richiesta di intervento dell’autorità doganale devono fornire tutte le informazioni indicate dall’articolo 6, paragrafo 3 del citato regolamento, necessarie a consentire alle Dogane di agire prontamente a tutela del diritto di proprietà intellettuale.

Nel caso in cui l’ufficio competente dell’Adm ritenga che la domanda sia priva di tutte le informazioni richieste ne sospende l’accettazione e sollecita il richiedente a trasmettere le informazioni mancanti entro 10 giorni lavorativi dalla notifica della richiesta. Lo stesso ufficio accetterà le sole istanze in cui sono compilati i campi obbligatori in modo corretto e integrale e provvederà a respingere quelle prive di tali informazioni; inoltre nel caso in cui non vengono compilate le ulteriori informazioni facoltative l’Agenzia non assicura l’effettiva tutela del diritto di proprietà intellettuale.

Infine, l’Agenzia fa presente che la puntuale e completa comunicazione delle informazioni rappresenta il parametro di valutazione della compliance degli operatori economici, ai fini del rilascio, mantenimento e revoca del riconoscimento di operatore economico autorizzato (Aeo – Authorized economic operator).

L’Agenzia delle dogane e monopoli a tutela della proprietà intellettuale

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