24 Agosto 2021
C’è tempo fino al 2 settembre, per il contributo “alternativo”
È giovedì 2 settembre l’ultimo giorno a disposizione dei contribuenti individuati dall’articolo 1, commi da 5 a 15, del decreto “Sostegni-bis” per accedere al contributo a fondo perduto “alternativo”. È riconosciuto, a seguito di presentazione dell’istanza, ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, di lavoro autonomo o di reddito agrario in Italia, che abbiano conseguito nel 2019 un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 10 milioni di euro e abbiano subìto un calo di almeno il 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021.
Con il provvedimento del 2 luglio 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono state definite le regole operative e la finestra temporale, tra il 5 luglio e il 2 settembre 2021, entro la quale va inviata telematicamente l’istanza per accedere all’indennizzo (vedi articolo “Contributo a fondo perduto alternativo, pronto il provvedimento attuativo”).
Inoltre, contestualmente, è stata pubblicata la guida dedicata “I contributi a fondo perduto del decreto Sotegni-bis“, nella sezione del sito internet “l’Agenzia informa” e su questa rivista.
Vediamo ora nello specifico di cosa si tratta.
Innanzi tutto va ricordato che il contributo “Sostegni-bis per le attività stagionali”, individuato come già detto dai commi 5 a 15 del Dl n. 73/2021, è alternativo al cfp “Sostegni-bis automatico” individuato dai commi da 1 a 4 dello stesso articolo. Per coloro a cui viene erogato il contributo “Sostegni-bis automatico”, l’importo del contributo “Sostegni-bis attività stagionali” erogato a seguito della presentazione dell’istanza viene determinato in base ai valori indicati su di essa e viene diminuito dell’importo del contributo “Sostegni-bis automatico” percepito, che viene quindi in questo caso conteggiato come un acconto del contributo “Sostegni-bis attività stagionali”.
Chi ne può beneficiare
I titolari di partita Iva attivata in data non successiva al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del citato decreto) e la cui attività e partita Iva non sia cessata alla stessa data possono presentare l’istanza utilizzando il modello, con le relative istruzioni, pubblicato insieme al provvedimento del 2 luglio scorso. Si tratta dei soggetti che sono residenti o stabiliti in Italia e che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo o sono titolari di reddito agrario, mentre ne risultano esclusi gli enti pubblici, i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e le società di partecipazione.
L’accesso al contributo “alternativo” è riservato ai contribuenti che
- nell’anno 2019 hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 10 milioni euro
- hanno una media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo 1° aprile 2020 e 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto a quella del periodo 1° aprile 2019 e 31 marzo 2020.
Il requisito del calo del fatturato deve sussistere sempre, poiché non è prevista, come per i precedenti contributi a fondo perduto, la deroga per coloro che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019.
Il calcolo del quantum contributo spettante dipende da diverse percentuali, individuate in base a due fattori: l’ottenimento o meno del precedente contributo “Sostegni” e la fascia di ricavi dell’anno 2019.
I soggetti Iva che hanno beneficiato del contributo “Sostegni” potranno applicare alla differenza tra le due medie mensili le percentuali del 60, 50, 40, 30 e 20%, a seconda della fascia di ricavi 2019.
Successivamente all’elaborazione positiva dell’istanza, a tali soggetti verrà erogato un importo pari alla differenza tra il contributo determinato in base ai valori indicati sull’istanza e il contributo “Sostegni-bis automatico” percepito.
I soggetti Iva che non hanno beneficiato del contributo “Sostegni” potranno invece applicare alla differenza tra le due medie mensili le percentuali del 90, 70, 50, 40 e 30%, a seconda della fascia di ricavi 2019. Successivamente all’elaborazione positiva dell’istanza, a tali contribuenti verrà erogato l’intero importo del contributo determinato in base ai valori indicati sull’istanza.
Il contributo “Sostegni-bis attività stagionali” non prevede un importo minimo e può essere richiesto per un importo massimo di 150mila euro.
La domanda
La richiesta di contributo può essere presentata, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o da un intermediario che può avere una delega onnicomprensiva o una specifica per il contributo “Sostegni-bis attività stagionali”. Le procedure che si possono utilizzare per la compilazione e trasmissione telematica dell’istanza sono due:
- una procedura web messa a disposizione dall’Agenzia all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”
- un software per la compilazione e il canale telematico Entratel/Fisconline per l’invio.
Il contributo “stagionale” è considerato un aiuto di Stato ascrivibile a due diverse sezioni tra quelle contemplate dal cosiddetto “Temporary Framework” (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni): la sezione “3.1 – Aiuti di importo limitato” e la sezione “3.12 – Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”.
Per poter ottenere il contributo, il richiedente o il suo rappresentante deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui viene attestato il rispetto da parte del richiedente dei requisiti previsti dalle suddette sezioni.
Qualora, prima di presentare istanza al contributo, il richiedente abbia già superato il limite massimo di aiuti di Stato, non può procedere con la richiesta.
Il contribuente dovrà scegliere la modalità di erogazione del contributo, mediante:
- accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica)
- riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.
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