Analisi e commenti

3 Agosto 2021

Dal Sostegni bis convertito – 7: maxi bonus per l’utilizzo del Pos

L’articolo 11-bis del Dl n. 73/2021, che recupera il contenuto dell’articolo 1 del Dl n. 99/2021 (decreto “Lavoro e imprese”, abrogato dallo stesso “Sostegni-bis”), oltre a potenziare il credito d’imposta per le transazioni effettuate con carte di credito, di debito o prepagate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 (comma 10), ne istituisce un altro per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di dispositivi che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici (comma 11). Il bonus spetta in misura variabile, a seconda dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono state sostenute le spese agevolabili, ed è più consistente in caso di acquisto, avvenuto nel 2022, di strumenti di pagamento evoluti.
Le due novità arrivano con un doppio intervento sul Dl n. 124/2019, il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020: per il credito d’imposta sulle commissioni, è stato inserito un nuovo comma 1-ter nell’articolo 22; dopo questo, è stato aggiunto un articolo 22-bis per il bonus legato all’acquisto o noleggio di strumenti “fiscalmente idonei”. Entrambe le agevolazioni vanno applicate nel rispetto delle condizioni e dei limiti posti dalle norme europee in materia di aiuti de minimis.

Al 100%, per un anno, il bonus sulle commissioni
Il credito d’imposta in favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, ordinariamente pari al 30% delle commissioni addebitate loro dagli intermediari finanziari per i pagamenti ricevuti mediante carte di credito, di debito o prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili (e spettante sempre che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente non superino i 400mila euro), è innalzato al 100% per le commissioni maturate tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022.
L’operatore economico che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di privati ha diritto al credito d’imposta in misura potenziata se adotta:

  • strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche che saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni-bis”, collegati a strumenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, che ne garantiscono inalterabilità e sicurezza (articolo 2, comma 3, Dlgs n. 127/2015), ossia i registratori telematici
  • sistemi di incasso evoluti che consentono di assolvere agli obblighi di memorizzazione e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri (articolo 2, comma 5-bis, Dlgs n. 127/2015).

Il nuovo credito per gli strumenti di pagamento elettronico
Doppia veste per il tax credit introdotto a favore degli operatori economici che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che si dotano di strumenti di pagamento fiscalmente idonei. L’importo spettante, la cui entità cambia a seconda sia dello strumento acquisito sia delle dimensioni del contribuente, può essere sfruttato soltanto in compensazione mediante modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997) dopo il sostenimento della spesa e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle successive, fino a quando se ne conclude l’utilizzo. La somma non concorre alla formazione né del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).

Agli esercenti attività d’impresa, arte o professione che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico – in conformità alle caratteristiche tecniche stabilite dall’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni-bis” – collegati ai registratori telematici, il bonus, parametrato al costo di acquisto, noleggio o utilizzo e alle spese di convenzionamento o per il collegamento tecnico tra gli strumenti, spetta, entro il tetto di spesa di 160 euro, nella misura:

  • del 70%, se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non superano 200mila euro
  • del 40%, se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente superano 200mila euro e fino a 1 milione
  • del 10%, se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente superano 1 milione di euro e fino a 5 milioni.

Più corposo il credito d’imposta per coloro che, nel corso del 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Il limite massimo di spesa agevolabile è doppio, 320 euro, e il bonus spetta nella misura:

  • del 100%, se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non superano 200mila euro
  • del 70%, se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente superano 200mila euro e fino a 1 milione

del 40%, se i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente superano 1 milione di euro e fino a 5 milioni.

continua
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 23 luglio
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 26 luglio
La terza puntata è stata pubblicata martedì 27 luglio
La quarta puntata è stata pubblicata mercoledì 28 luglio
La quinta puntata è stata pubblicata venerdì 30 luglio
La sesta puntata è stata pubblicata lundì 2 agosto

Dal Sostegni bis convertito – 7: maxi bonus per l’utilizzo del Pos

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