3 Agosto 2021
Rivalutazione beni d’impresa, niente bollatura e vidimazione
La società che applica il regime contabile semplificato può rivalutare i beni d’impresa beneficiando della misura introdotta dal decreto “Agosto” senza obbligo di bollatura e vidimazione del prospetto – da presentare, a richiesta, all’amministrazione finanziaria – dal quale risultino i prezzi di costo e la modifica dei valori. L’adempimento è stato abolito e non è più previsto dal nuovo articolo 2215 del codice civile. Sono quindi attuali, precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 526 del 3 agosto 2021, i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 14/2010.
L’istante applica il regime di contabilità semplificata previsto per le imprese minori e intende procedere alla rivalutazione dei beni della società secondo le modalità dell’articolo 110 del Dl n. 104/2020 (decreto “Agosto”). La disposizione rinvia, tra l’altro, all’articolo 15, comma 2, della legge n. 342/2000, in base al quale i contribuenti in contabilità semplificata possono procedere con la rivalutazione a patto che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino prezzo e rivalutazione compiuta. Quest’ultima disposizione, tuttavia, ricorda l’istante, è stata superata dalla successiva soppressione dell’obbligo di bollatura e vidimazione dei libri contabili (articolo 8, legge n. 383/2001) e da qui il chiarimento fornito con la risoluzione n. 14/2010, con la quale l’amministrazione chiariva che alla luce della nuova normativa, così come avviene per la contabilità ordinaria, “anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono iscrivere i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione privo di bollatura e vidimazione”.
A rimettere le carte in tavola sembra essere stata, successivamente, la circolare n. 14/2017, con la quale torna in ballo la condizione prevista dall’articolo 15 richiamato e, quindi, la tenuta, ai fini della rivalutazione dei beni d’impresa, di un prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi e rivalutazione.
Il dubbio dell’istante è se effettivamente la circolare abbia inteso superare le precisazioni fornite con la precedente risoluzione oppure no. Più semplicemente la società chiede se l’operazione possa essere conclusa senza la bollatura e la vidimazione del prospetto di rivalutazione così come indicato dalla risoluzione n. 14/2010.
L’Agenzia riporta i passaggi legislativi che hanno portato all’abolizione della bollatura e vidimazione dei libri contabili e dell’obbligo di bollare i libri tenuti ai fini fiscali (circolare n. 92/2001).
L’adempimento, prima della soppressione, era previsto anche per i contribuenti a regime semplificato con lo scopo di allinearli ai contribuenti a regime ordinario. Caduto l’obbligo per quest’ultimi, concludeva la risoluzione n. 14/2010, anche i primi potevano beneficiare della stessa semplificazione.
La successiva circolare n. 14/2017, riferendosi all’applicazione della rivalutazione dei beni d’impresa introdotta dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi da 556 a 562) ha chiarito che la maggiorazione dei valori è subordinata, in caso di contabilità semplificata, come prevede l’articolo 15 della legge n. 342/2000, alla redazione di “un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta”.
Sembra, quindi, giustificato il dubbio dell’istante.
L’Agenzia ritiene che la circolare, seppur più recente, non ha inteso contraddire i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 14/2010. Il documento di prassi ha riportato semplicemente il dettato dell’articolo 15, mancando il coordinamento tra detta norma e il nuovo articolo 2215 del codice civile che non richiede più la bollatura e la vidimazione per il libro degli inventari se non per espressa previsione di legge. In caso contrario, osservano le Entrate, la circolare avrebbe espressamente evidenziato l’intenzione di superare l’interpretazione della precedente risoluzione.
La risposta conferma, in sintesi, l’attualità dei chiarimenti forniti con la risoluzione n. 14/2010. Dunque l’istante potrà procedere alle modifiche dei valori tramite la semplice redazione di un prospetto, da presentare a richiesta all’amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.
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