Attualità

28 Luglio 2021

Via dalle dichiarazioni dei redditi i contributi e le indennità Covid

Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto contributi e indennità erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica, non devono indicare il relativo importo né nel modello Redditi né nella dichiarazione Irap. La novità, portata dal Dl Sostegni-bis convertito, è annunciata con un’avvertenza pubblicata ieri sul sito delle Entrate. Di conseguenza, oggi 28 luglio, il modello Irap e le istruzioni per la compilazione sono stati aggiornati.
 
In particolare, l’articolo 1-bis del Dl n. 73/2021 (il “Sostegni-bis”), introdotto dalla legge di conversione (la n. 106/2021), ha abrogato il comma 2 dell’articolo 10-bis del Dl n. 137/2020. Pertanto, l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 dello stesso articolo 10-bis, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
 
Per questo motivo, come detto, gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i suddetti indennizzi non devono riportarli nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (coloro che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello Irap (coloro che determinano il valore della produzione ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs n. 446/1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16).
Inoltre, non sono tenuti neppure a compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei modelli con i codici aiuto 24 (per Redditi) e 8 (per Irap).
 
I contribuenti che hanno già presentato le due dichiarazioni, seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni, non sono tenuti a rettificarle per adeguarsi alla novità.

Altre istruzioni arrivano con le faq
Come anticipato, sullo stesso argomento, pubblicate anche le risposte che chiariscono i dubbi più diffusi tra i contribuenti a proposito di bonus e contributi a fondo perduto erogati dall’amministrazione finanziaria a seguito delle misure anti-Covid e del loro collocamento nei modelli Redditi Pf, Sp, Sc ed Enc e Irap, quali aiuti di Stato.
 
Per quanto riguarda i redditi, ad esempio, l’Agenzia conferma che, nel prospetto degli aiuti di stato del quadro Rs, non deve essere indicato l’importo relativo ai sostegni economici accreditati in virtù delle misure straordinarie adottate per far fronte alla crisi pandemica (codici 20, 22, 23, 27 e 28 della “Tabella codici aiuti di Stato” disponibile nelle istruzioni al modello Redditi), in quanto già conosciuto dal Fisco e, quindi, desumibile ai fini dell’inserimento nel Registro nazione degli aiuti di Stato. L’annotazione dell’assegnazione del cfp nel prospetto va fatta tenendo conto della data di erogazione della somma. Non interessa neanche il risparmio d’imposta conseguente alla loro detassazione.
 
Il tax credit per la sanificazione degli ambienti di lavoro e il bonus locazioni previsti dal decreto “Rilancio”, specifica un’altra faq, non devono essere segnalati nel quadro RE del modello Redditi e neppure nella dichiarazione Irap, ma soltanto nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.
Fuori dal prospetto anche le somme erogate da altre amministrazioni (come l’indennità di 600 euro versate dall’Inps per gli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti), non qualificabili come aiuti fiscali automatici. Stessa regola per i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia.
 
In tema di Irap, i cfp accreditati dalle Entrate devono essere riportati tra le variazioni in diminuzione con codice 99 se indicati nel conto economico in una voce rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, mentre non compaiano nel quadro IQ se il contribuente applica il metodo fiscale.

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