28 Luglio 2021
Dal Sostegni bis convertito – 4: bonus affitti, perimetro più ampio
Smussato il paletto che circoscriveva l’ambito applicativo del “bonus affitti” agli operatori economici con ricavi o compensi non eccedenti la soglia dei 15 milioni: l’accesso alla misura agevolativa è ora aperto anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio che superano quel limite; l’importo riconosciuto, tuttavia, è inferiore rispetto a quello attribuito agli altri soggetti. La spettanza del credito d’imposta rimane ancorata alla circostanza che l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno pandemico (1° aprile 2020 – 31 marzo 2021) sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello precedente (1° aprile 2019 – 31 marzo 2020).
La novità è contenuta nel nuovo comma 2-bis dell’articolo 4 introdotto dal Parlamento durante l’iter di conversione in legge del Dl n. 73/2021.
Cos’è il “bonus affitti”
È una delle misure adottate a maggio dell’anno scorso dal decreto “Rilancio” per mitigare gli effetti negativi derivanti dalle disposizioni di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza Covid. La norma originaria (articolo 28, Dl n. 34/2020 – vedi “Dl Rilancio a piccole dosi – 2. Credito d’imposta locazioni”) riconosceva per alcuni mesi, agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore di quel decreto e con un calo del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’esercizio precedente, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o di interesse turistico ovvero all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; il bonus era del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
La disciplina del “bonus affitti” è stata più volte ritoccata da successivi provvedimenti normativi emergenziali (questo è il settimo intervento modificativo), da ultimo proprio dal “Sostegni bis”, che, nella versione originaria, cioè prima della conversione in legge, già aveva apportato un paio di cambiamenti importanti (vedi “Dl Sostegni bis – 2: bonus affitti per immobili strumentali e aziende”). In particolare, il credito d’imposta sui canoni dei locali commerciali:
- per i soggetti cui spettava fino al 30 aprile 2021 e indipendentemente dal volume di ricavi registrato nel periodo d’imposta precedente (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator e stabilimenti termali), è stato prorogato per altri tre mesi, da maggio a luglio
- per gli altri operatori economici (esercenti attività d’impresa, arte o professione) e per gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, è stato ripristinato per i mesi da gennaio a maggio 2021, con contestuale rilevante ampliamento della platea di beneficiari, dal momento che il vecchio limite per l’accesso, fissato a 5 milioni di euro di ricavi o compensi, è stato triplicato, innalzato cioè a 15 milioni di euro.
L’estensione ai dettaglianti con ricavi oltre i 15 milioni
Il neo introdotto comma 2-bis allarga ulteriormente il perimetro di applicazione del “bonus affitti”, ammettendo alla misura agevolativa anche le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del “Sostegni bis”, ossia nel 2019 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare.
Il credito d’imposta spetta in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021, sempreché l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 (“anno pandemico”) sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’analogo periodo precedente (1° aprile 2019 – 31 marzo 2020). Si prescinde dal requisito relativo al calo di fatturato nei confronti di coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal l° gennaio 2019.
Per i dettaglianti con ricavi 2019 sopra i 15 milioni di euro, la misura del bonus è ridotta rispetto a quella riconosciuta agli altri soggetti; è pari:
- al 40% (invece che 60%) dell’ammontare mensile del canone, in caso di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo
- al 20% (invece che 30%), in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
continua
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 23 luglio
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 26 luglio
La terza puntata è stata pubblicata martedì 27 luglio

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