Art. 1 (modificato) Contributo a fondo perduto |
Ripristinato e dettagliatamente disciplinato il contributo a fondo perduto a favore dei titolari di reddito agrario e degli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 compresi tra i 10 e i 15 milioni di euro, il cui riconoscimento era legato, in base alla versione originaria del “Sostegni-bis”, alla circostanza che avanzassero risorse dai fondi stanziati per gli altri cfp e all’emanazione di un decreto ministeriale di attuazione (comma 30 – abrogato). Invece, viene ora previsto che a tali soggetti, sempreché in possesso degli altri requisiti per l’accesso al contributo del primo “decreto Sostegni” e a quelli “alternativi” disciplinati dal “Sostegni-bis”, vale a dire l’esistenza della partita Iva attiva al 26 maggio 2021 e il calo di fatturato di almeno il 30% (vedi “Dl Sostegni bis – 1: contributi a due vie, con conguaglio finale”), spetta un indennizzo, da determinare secondo le tre diverse modalità di calcolo già “sperimentate” per i contribuenti con ricavi/compensi sotto i 10 milioni di euro (l’argomento sarà approfondito in un successivo intervento). A tale misura sono destinati 529 milioni di euro (commi da 30-bis a 30-quater – nuovi). |
Art. 1-bis (nuovo) Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza da Covid-19 |
Abrogate due disposizioni del “decreto Ristori”. La prima (articolo 6-bis, comma 9, Dl n. 137/2020), in riferimento a una serie di contributi a sostegno dei settori del turismo e della cultura e per l’internazionalizzazione, ne stabiliva la non concorrenza alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap e la non rilevanza ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La detassazione di tali somme è in ogni caso assicurata da un’altra norma dello stesso Dl n. 137 (articolo 10-bis, comma 1), secondo la quale tutti i contributi e le indennità erogati a seguito dell’emergenza Covid agli esercenti impresa, arte o professione e ai lavoratori autonomi non concorrono a formare l’imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione ai fini Irap e non rilevano ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La seconda abrogazione riguarda il comma 2 del richiamato articolo 10-bis del “Ristori”, che, in riferimento alla detassazione riconosciuta dal comma 1, ne condizionava l’applicabilità al rispetto dei limiti e delle condizioni definite dalla Commissione europea nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. |
Art. 1-ter (nuovo) Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’Horeca |
Stanziati 60 milioni di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis” un decreto Mise/Mef dovrà definire le modalità applicative della norma, la cui efficacia è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. |
Art. 1-quater (nuovo) Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore |
Incrementato di 60 milioni di euro, per il 2021, il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore: 20 sono destinati al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli enti non commerciali, degli enti religiosi civilmente riconosciuti e delle Onlus iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita Iva, fiscalmente residenti in Italia e che effettuano prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali nei confronti di anziani non autosufficienti e disabili. |
Art. 1-quinquies (nuovo) Sostegno economico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza |
Stanziati, per il 2021, 10 milioni di euro per assicurare alle Ipab un sostegno economico a titolo compensativo per i maggiori costi sostenuti a causa dell’emergenza Covid per la sanificazione e per l’adeguamento strutturale dei locali nonché per l’adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori. Criteri e modalità d’attuazione arriveranno con un decreto interministeriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del “Sostegni-bis”. |
Art. 1-sexies (nuovo) Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione |
Nuovamente ridefinito il calendario per il pagamento delle somme dovute nel biennio 2020-2021 a seguito dell’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (“rottamazione-ter”), inclusa quella riguardante le risorse proprie dell’Ue e l’Iva all’importazione, e alla procedura di “saldo e stralcio” per contribuenti in difficoltà: il versamento si considera tempestivo e non pregiudica l’efficacia della definizione se è effettuato integralmente entro: il 31 luglio 2021 (per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020); il 31 agosto 2021 (rata del 31 maggio 2020); il 30 settembre 2021 (rata del 31 luglio 2020); il 31 ottobre 2021 (rata del 30 novembre 2020); il 30 novembre 2021 (rate del 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021). È espressamente prevista l’applicazione della tolleranza per i pagamenti lievemente tardivi, ossia la norma secondo cui, nei casi di ritardo non superiore a cinque giorni, non si determina inefficacia della definizione né sono dovuti interessi (articolo 3, comma 14-bis, Dl 119/2018). |
Art. 2 (modificato) Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse |
Due ritocchi alla norma che dispone la concessione di contributi per le attività economiche costrette a chiudere tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione in legge del “Sostegni bis” a causa delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica: è ridotto da quattro mesi a 100 giorni il periodo di chiusura considerato ai fini del riconoscimento dei benefici (in tal modo aumenta la platea dei potenziali destinatari) ed è incrementata da 100 a 140 milioni di euro la dotazione dell’apposito fondo (commi da 1 a 4 – modificati). Destinati ulteriori 50 milioni di euro, per l’anno 2021, al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere a causa dell’emergenza Covid e al ristoro degli operatori che erogano servizi di logistica e trasporto e di allestimento, i cui ricavi derivano, per oltre il 51%, da attività riguardanti fiere e congressi. L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (commi da 4-bis a 4-quater – nuovi). |
Art. 3-bis (nuovo) Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali |
Raddoppiata, da 5 a 10 milioni di euro, la dotazione del Fondo istituito dalla legge di bilancio 2021 per compensare le città portuali economicamente danneggiate dal calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia. |
Art. 4 (modificato) Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda |
“Bonus affitti” esteso alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a 15 milioni di euro. Il credito d’imposta spetta in riferimento ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021, sempreché l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 (requisito non necessario per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019). Per tali soggetti, il bonus è inferiore rispetto a quello spettante a chi ha avuto ricavi entro i 10 milioni di euro: è pari al 40% (anziché il 60%) del canone mensile per la locazione di immobili a uso non abitativo e al 20% (invece che il 30%) dei canoni per affitto d’azienda (commi 2-bis e 2-ter – nuovi). |
Art. 4-bis (nuovo) Modifica dell’articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 |
Perfezionata la norma del primo “decreto Sostegni” secondo la quale, nei casi in cui il locatario ha subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi per le restrizioni sanitarie, la crisi economica di taluni comparti e la riduzione dei flussi turistici a causa della pandemia, locatario e locatore devono collaborare tra loro per rideterminare il canone di locazione. Viene ora specificato che, se il locatario non ha avuto accesso, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall’emergenza ovvero non ha beneficiato di altri strumenti di supporto economico/finanziario concordati con il locatore, le parti sono chiamate a collaborare tra loro in buona fede per la ridefinizione del canone per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021. La disposizione vale per gli operatori economici che nel periodo l° marzo 2020 – 30 giugno 2021 hanno registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi inferiore almeno del 50% rispetto a quello del periodo 1° marzo 2019 – 30 giugno 2020 e la cui attività è rimasta obbligatoriamente chiusa per almeno 200 giorni, anche non consecutivi, a partire dall’8 marzo 2020. |
Art. 4-ter (nuovo) Esenzione dal versamento dell’imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori |
Azzerata l’Imu 2021 ai proprietari di immobili i cui inquilini hanno lo sfratto sospeso a seguito delle norme emergenziali. La misura di favore riguarda le persone fisiche che possiedono un immobile concesso in locazione a uso abitativo, per il quale è stato convalidato lo sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, ma con procedura bloccata sino al 30 giugno 2021; l’esenzione dal versamento dell’imposta si applica anche agli immobili locati come abitazione per i quali la convalida dello sfratto è intervenuta dopo il 28 febbraio 2020, con esecuzione sospesa fino al 30 settembre 2021 o al 31 dicembre 2021. Chi ha pagato la prima rata in scadenza lo scorso 16 giugno ha diritto al rimborso di quanto versato, con le modalità che saranno stabilite da un decreto Mef entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”. |
Art. 6-bis (nuovo) Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi |
Sensibilmente abbassato, per l’anno 2021, il canone minimo annuo dovuto per l’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative o legate alle tradizioni locali svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro o per finalità di interesse pubblico. L’importo è fissato a 500 euro, a fronte dei 2.500 euro previsti, dal “decreto Agosto”, per le concessioni demaniali marittime con altre finalità (articolo 100, comma 4, Dl n. 104/2020). |
Art. 7 (modificato) Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi |
Incrementate, per il 2021, le risorse destinate ad alcuni Fondi istituiti a sostegno di categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza Covid: 10 milioni di euro per le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, titolari di partita Iva, che non sono risultati beneficiari dei contributi riconosciuti in base alle disposizioni attuative dettate dal decreto Mibact 440/2020; 5 milioni di euro per i danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus che svolgono servizi internazionali e interregionali nonché servizi di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico; 10 milioni di euro per le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti (commi da 6-ter a 6-sexies – nuovi). |
Art. 7-bis (nuovo) Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione |
Ampliato l’ambito oggettivo del “tax credit vacanze” introdotto dal “decreto Rilancio” (articolo 176, Dl 34/2020): il credito d’imposta per i pagamenti dei servizi turistici usufruiti in Italia, utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, può essere sfruttato anche per il pagamento di “pacchetti turistici” (comma 1). Esteso anche il perimetro di operatività del Fondo per le agenzie di viaggio e i tour operator istituito dal “decreto Rilancio” (articolo 182, Dl 34/2020): se ne possono avvalere anche le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici (comma 2). Creato un Fondo, con dotazione di 5 milioni di euro per il 2021, destinato al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività di bed & breakfast. La ripartizione delle risorse avverrà secondo i criteri che saranno stabiliti da un successivo decreto interministeriale (commi 3 e 4). |
Art. 8 (modificato) Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica |
Messi a disposizione 10 milioni di euro, per il 2021, a favore dell’industria conciaria. Ne sono destinatari i distretti del settore riconosciuti da norme regionali, esclusi i soggetti già beneficiari dello specifico contributo istituito dall’ultima legge di bilancio (Unione industriale biellese). Le modalità di attuazione in un decreto Mise/Mef, che dovrà essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”. La concessione delle risorse deve avvenire nel rispetto del “Temporary Framework”, ossia del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” delineato dalla Commissione europea (commi da 2-bis a 2-sexies – nuovi). |
Art. 9 (modificato) Proroga del periodo di sospensione dell’attività dell’agente della riscossione, dei termini relativi all’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all’omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 |
Concessi ulteriori due mesi di “tregua” fiscale rispetto alla proroga prevista dal testo originario del decreto: si concluderà il 31 agosto 2021 (non più il 30 giugno) il periodo di sospensione dei termini per il versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito nonché di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione, che il primo “decreto Sostegni” aveva già differito dal 28 febbraio al 30 aprile (vedi “Dl Sostegni – 2: riscossione in stand-by fino a tutto aprile”); i versamenti in questione andranno effettuati entro il 30 settembre. È prorogata al prossimo 31 agosto anche l’efficacia della norma del “decreto Rilancio” (articolo 145, Dl 34/2020) che, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, ha sospeso l’applicazione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo. Le disposizioni in questione facevano parte dell’abrogato Dl 99/2021, ora confluito nel “Sostegni bis” (comma 1 – modificato). |
Prorogato di un anno il bonus investimenti nei comuni delle regioni dell’Italia centrale (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 (articolo 18-quater, Dl 8/2017): in quei territori, spetterà fino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali, previsto nelle misure del 25% (grandi imprese), del 35% (medie imprese) e del 45% (piccole imprese) (commi 1-bis e 1-ter – nuovi). |
Esenzione Imu/Tasi a lunga gittata per i comuni terremotati dell’isola d’Ischia: i fabbricati ubicati a Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, sono esenti dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili a partire dalla rata in scadenza dopo quella data fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati e, comunque, fino all’anno d’imposta 2023 (anziché 2020). Chi ha pagato la prima rata dell’Imu in scadenza lo scorso 16 giugno ha diritto al rimborso della cifra versata (commi da 1-septies a 1-novies – nuovi). |
Art. 9-bis (nuovo) Differimento della Tari |
Concesso un extratime di un mese alle amministrazioni locali per approvare tariffe e regolamenti della tassa rifiuti (Tari) e della tariffa corrispettiva per l’anno 2021: potranno provvedervi fino al prossimo 31 luglio. Sono comunque considerate valide a tutti gli effetti le deliberazioni adottate dopo il previgente termine del 30 giugno e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”, quindi in ritardo rispetto alla precedente scadenza, ora prorogata. |
Art. 9-ter (nuovo) Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale |
Prorogati al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, in scadenza nel periodo tra il 30 giugno e il 31 agosto. Destinatari del differimento sono i contribuenti Isa, cioè quelli che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito. La proroga vale anche per chi presenta cause di esclusione dall’applicazione degli Isa, compresi i “minimi” e i “forfetari”, nonché per quanti partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza e svolgono attività soggette agli indici. |
Art. 10 (modificato) Misure di sostegno al settore sportivo |
Incrementato da 56 a 86 milioni di euro il Fondo istituito per riconoscere, alle società sportive professionistiche che nel 2020 non hanno superato i 100 milioni di euro di valore della produzione e alle società e associazioni dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici, un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sostenute per effettuare test di diagnosi dell’infezione da Covid-19. Il contributo viene esteso anche alle spese di sanificazione e prevenzione. Inoltre, è innalzata da 180 a 190 milioni di euro la dotazione extra per il 2021 attribuita al “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, istituito dal “decreto Ristori” (articolo 3, Dl 137/2020) per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di chi ha sospeso l’attività sportiva (commi 3-6 – modificati). |
Art. 10-bis (nuovo) Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo |
Destinati, come limite massimo di spesa: 30 milioni di euro per contributi a fondo perduto alle associazioni e società sportive iscritte al registro Coni, affiliate alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, per le spese sostenute, dal 1° marzo 2020 e fino alla conclusione dello stato di emergenza, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle norme emergenziali; un milione di euro per gli organizzatori di eventi del Campionato mondiale MotoGP, in relazione ai costi sostenuti, non coperti dai ricavi per assenza di pubblico; 6 milioni di euro per il bando “Sport nei parchi”, finalizzato a valorizzare la pratica sportiva all’aperto, anche per controbilanciarne il forte calo causato dalla pandemia. |
Art. 11-bis (nuovo) Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d’imposta Pos |
Pausa di riflessione, nel secondo semestre di quest’anno, per il cashback: l’operatività della disciplina che incentiva l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, attribuendo misure premiali a chi vi prende parte, è sospesa nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021, sia per i rimborsi “ordinari” del 10% sia per quelli “speciali” di 1.500 euro; resta in piedi il programma di rimborso per l’ultimo periodo in calendario, dal 1° gennaio al 30 giugno 2022. Tra le altre modifiche apportate al regolamento (decreto Mef 156/2020), segnaliamo che: il rimborso speciale per ciascuno dei semestri dal 1° gennaio al 30 giugno degli anni 2021 e 2022 sarà erogato entro il 30 novembre dell’anno di riferimento, non più entro 60 giorni dalla fine del semestre; contro la mancata o inesatta contabilizzazione del rimborso riferito al primo semestre 2021 e al primo semestre 2022 è possibile presentare reclamo a partire dal quindicesimo giorno dal termine del periodo di riferimento (15 luglio 2021 e 15 luglio 2022) ed entro il successivo 29 agosto, non più entro 120 giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento; la Consap Spa (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) deve pronunciarsi sul reclamo entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione, non più dalla data in cui lo riceve. Le disposizioni in materia di cashback erano contenute nell’abrogato Dl 99/2021 (commi 1-9). |
Azzerate, di fatto, per un anno le commissioni sui pagamenti elettronici: passa dal 30 al 100% la misura del credito d’imposta spettante per le commissioni pagate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, se l’operatore economico adotta strumenti di pagamento elettronico (Pos) collegati ai registratori telematici ovvero strumenti di pagamento evoluto. Inoltre, per coloro che, in quello stesso intervallo temporale, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici, spetta un credito di imposta – utilizzabile esclusivamente in compensazione – in riferimento al costo sostenuto, nel limite massimo di spesa di 160 euro e nella misura del 70% (soggetti con ricavi e compensi nel periodo d’imposta precedente non superiori a 200mila euro), del 40% (ricavi/compensi fino a 1 milione), del 10% (ricavi/compensi fino a 5 milioni). Incentivi ancor più allettanti per chi, nel 2022, acquista, noleggia o utilizza strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi; in questo caso, il limite massimo di spesa agevolabile passa a 320 euro, mentre il bonus spetta nella misura del 100%, del 70% o del 40% a seconda dei ricavi/compensi relativi al periodo d’imposta precedente. Anche le misure su commissioni e crediti d’imposta Pos erano presenti nel Dl 99/2021 (commi 10-12). |
Art. 14 (modificato) Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative |
Più tempo per portare a termine la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021 (articolo 1, commi 1122 e 1123, legge 178/2020). La relativa imposta sostitutiva potrà essere versata, fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 15 novembre 2021 (precedentemente, la scadenza era fissata al 30 giugno). Stesso slittamento, dal 30 giugno al 15 novembre, per il termine entro cui occorre effettuare la redazione e il giuramento della perizia (comma 4-bis – nuovo). |
Articolo 14-bis (nuovo) Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l’anno 2021 |
Cala, dal 1° agosto, l’imposta di consumo sulle sigarette elettroniche. In particolare, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, fino al 31 luglio continuano a scontare l’imposta nell’attuale misura pari, rispettivamente, al 15% e al 10% dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette; per la parte restante dell’anno, le percentuali vengono abbassate al 10% e al 5%. Ricordiamo che le norme vigenti, dettate dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 1124, legge 178/2020), prevedono, dal 1° gennaio 2022, il passaggio al 20% e al 15% e, dall’anno successivo, al 25% e al 20%. |
Articolo 18-bis (nuovo) Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto |
Sancita, per il resto dell’anno, l’equiparazione fiscale tra gli animali vivi ceduti per attività venatoria e quelli destinati all’alimentazione umana. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis” e fino al 31 dicembre 2021, anche i primi scontano l’Iva ridotta al 10%, già applicata ai secondi, e rientrano nello speciale regime Iva per i produttori agricoli (articolo 34, Dpr 633/1972), che consente di detrarre l’imposta sugli acquisti non in maniera analitica, sulla base di quanto pagato ai fornitori, ma forfetariamente, attraverso percentuali di compensazione stabilite con decreto ministeriale. |
Articolo 19-bis (nuovo) Proroga degli incentivi per le società benefit |
Altri sei mesi di proroga per la misura agevolativa introdotta dal “decreto Rilancio” (articolo 38-ter, Dl 34/2020), con efficacia fino al 31 dicembre 2020 e già estesa al 30 giugno 2021 dal “decreto Proroga termini” (articolo 12, comma 1-bis, Dl 183/2020), allo scopo di promuovere il sistema delle società benefit (vedi “Il Rilancio post conversione – 4. Un impulso per le società benefit”). È ora previsto che è possibile usufruire del credito d’imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, viene specificato che l’importo massimo di bonus utilizzabile in compensazione è pari a 10mila euro per ciascun contribuente e che tra i costi agevolabili rientrano le spese notarili, di iscrizione nel registro delle imprese e quelle inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza per la costituzione o trasformazione in società benefit. |
Articolo 25-bis (nuovo) Misure di sostegno del settore aeroportuale |
Stop all’addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri in partenza dagli aeroporti nazionali che nel 2019 hanno registrato un traffico di utenti in partenza non superiore a un milione di unità. La misura si applica dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis” fino al 31 dicembre 2021. A tale scopo, i gestori degli scali devono comunicare al Mef e all’Enac il numero di passeggeri partiti in ciascun mese entro il 25 del mese successivo. |
Art. 31 (modificato) Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci |
Il credito d’imposta pari al 20% dei costi sostenuti, dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, dalle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini (vedi “Dl Sostegni bis – 6: farmaci innovativi, premiata l’attività di ricerca”), spetta in riferimento ai farmaci nuovi e non più, come previsto dal testo originario del decreto, per i farmaci innovativi (comma 1). |
Art. 31-bis (nuovo) Credito d’imposta per la ricerca biomedica |
Istituito un nuovo credito d’imposta, pari al 17% delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l’acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica. Per la misura agevolativa, operativa in via sperimentale per il solo anno 2021, il tetto di spesa complessivo è fissato in 11 milioni di euro. Il bonus è spendibile esclusivamente in compensazione, senza applicazione degli ordinari limiti vigenti in materia di utilizzo dei crediti d’imposta. L’efficacia della norma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e all’adozione di un decreto interministeriale che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”, dovrà definire le relative modalità di attuazione. |
Art. 31-ter (nuovo) Riduzione dell’aliquota dell’Iva su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell’ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da fondi europei |
Tassazione Iva agevolata, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, per i reagenti e le apparecchiature diagnostiche destinati a progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina finanziati dall’Unione europea e acquistati da università, enti pubblici di ricerca, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed enti di ricerca privati senza finalità di lucro: tali prodotti, nel secondo semestre del corrente anno, saranno assoggettati all’aliquota del 5%. |
Art. 32 (modificato) Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione |
Semplificato l’accesso dei bed and breakfast al bonus sanificazione, ossia al credito d’imposta del 30% delle spese sostenute per “bonificare” ambienti e strumenti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi a tutela della salute di lavoratori e utenti, ripristinato per i mesi di giugno, luglio e agosto (vedi “Dl Sostegni bis – 3: in estate ritorna il bonus sanificazione”): l’incentivo spetta anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite – viene ora specificato – dello specifico codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate tramite autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di B&B (comma 1). |
Art. 42 (modificato) Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo |
Sancita l’esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per i contributi e le indennità di qualsiasi natura corrisposti dalle Regioni o dalle Province autonome, sulla base di disposizioni emesse da quegli stessi enti in relazione all’emergenza epidemiologica, a favore di lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il rapporto di lavoro. L’esenzione spetta anche se le somme sono integrative o aggiuntive rispetto a misure di sostegno riconosciute dalla disciplina statale (comma 8-bis, nuovo). |
Art. 43-bis (nuovo) Contributi per i servizi della ristorazione collettiva |
Stanziati, per l’anno 2021, 100 milioni di euro per il riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva. Le modalità di attuazione della disposizione, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, saranno definite da un decreto Mise/Mef, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”. |
Art. 48-bis (nuovo) Credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti |
Introdotto, a favore delle imprese, un nuovo credito d’imposta per la formazione professionale di alto livello. Il bonus è pari al 25% delle spese sostenute nel 2021, fino a un massimo di 300mila euro, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato in corsi di specializzazione e perfezionamento, di durata non inferiore a sei mesi, legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0. Il credito, che non concorre alla base imponibile dei redditi e dell’Irap, è utilizzabile soltanto in compensazione, senza applicazione dei vigenti limiti in materia. Un decreto Mise/Mef dovrà fissare le disposizioni attuative entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”. |
Art. 60-bis (nuovo) Modifica del comma 536 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 |
Riscritta la norma dell’ultima legge di bilancio che, per sostenere l’investimento capitale umano in settori strategici per lo sviluppo del Paese e promuovere l’inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo, ha istituito un bonus in relazione alle donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 per finanziare iniziative formative finalizzate allo sviluppo e acquisizione di competenze manageriali promosse da università, istituti di formazione avanzata e scuole di formazione manageriale (articolo 1, comma 536, legge 178/2020). Queste le principali novità: il credito d’imposta spetta alle imprese (il testo originario parlava di soggetti pubblici e privati) e si può usare solo in compensazione (indicazione prima non presente); sarà un decreto interministeriale (Università e ricerca, Economia e finanze), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”, a dettare le disposizioni attuative (precedentemente era stato previsto un decreto Mef, sentiti Università e ricerca e Sviluppo economico, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio). |
Art. 65 (modificato) Misure urgenti per la cultura |
Esteso fino al 31 dicembre 2021 l’esonero, in favore degli esercenti attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante, dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per lo svolgimento di tali attività, danneggiate dall’emergenza Covid. L’agevolazione, inizialmente, era prevista fino al 31 agosto 2021 (commi 6 e 7 – modificati). |
Art. 65-bis (nuovo) Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico |
Istituito un Fondo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno dei due anni. A valere su tali risorse, alle persone fisiche che detengono immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, non utilizzati nell’esercizio d’impresa, è riconosciuto un credito d’imposta, pari al 50% delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la loro manutenzione, protezione o restauro. Il bonus, non cumulabile con alcun altro contributo o finanziamento pubblico né con la specifica detrazione prevista dal Tuir per i beni vincolati (articolo 15, comma 1, lettera g), Dpr 917/1986), è utilizzabile in compensazione o può essere ceduto a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Un decreto interministeriale (Cultura ed Economia e finanze) stabilirà le modalità attuative della disposizione. |
Art. 66 (modificato) Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo |
Decretata la non tassabilità delle indennità riconosciute dall’Inps ai lavoratori autonomi dello spettacolo, in possesso di determinati requisiti, per la disoccupazione involontaria. Pertanto, con l’inserimento dell’avverbio “non”, è completamente ribaltato il senso della disposizione originaria del decreto, secondo cui “l’indennità di cui ai commi da 7 a 15 concorre alla formazione del reddito…” (comma 16 – modificato). |
Art. 67 (modificato) Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari |
Esteso al 2021 il “bonus carta” in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, già riconosciuto nel 2020, in riferimento alle spese del 2019, dal “decreto rilancio” (articolo 188, Dl 34/2020). Questa volta, il credito d’imposta è pari al 10% dei costi sostenuti nel 2020 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. Il tetto di risorse finanziarie a disposizione per tale misura è fissato in 30 milioni di euro (commi da 9-bis a 9-quater – nuovi). |
Art. 67-bis (nuovo) Credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 |
Introdotto, per favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata su aree pubbliche o aperte al pubblico, un nuovo credito d’imposta in riferimento al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il bonus è destinato ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale (anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini), diverse dalle insegne di esercizio. Spetta in misura proporzionale all’importo dovuto nel 2021 a titolo di canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi e nel rispetto delle regole Ue sugli aiuti di Stato de minimis. Un provvedimento delle Entrate dovrà stabilire le modalità di attuazione della misura agevolativa, per la quale viene fissato un tetto massimo di spesa di 20 milioni di euro. |
Art. 68-quater (nuovo) Misure a sostegno del settore della birra artigianale |
Stanziati, per il 2021, 10 milioni di euro per riconoscere un contributo a fondo perduto ai produttori di birra artigianale. Il sostegno è pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico nel registro della birra condizionata o nel registro di magazzino nell’anno 2020, sulla base dei dati riportati nella dichiarazione riepilogativa che tali operatori sono tenuti a presentare annualmente. |
Art. 73-quater (nuovo) Sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera |
Per fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico nei porti italiani e promuovere la ripresa delle attività turistiche connesse, è disposta, per le navi da crociera, la non applicazione della tassa d’ancoraggio (legge 82/1963). La sospensione, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, opera a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis” e fino al 31 dicembre 2021. |
Art. 73-quinquies (nuovo) Disposizioni in materia di incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti |
Ripristinati gli ecoincentivi per l’acquisto di macchine a basso impatto ambientale. Nel dettaglio: sono prorogati dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 i contributi introdotti, dall’ultima legge di bilancio, nella misura di 1.500 euro, per chi acquista autoveicoli di classe non inferiore a Euro 6 con rottamazione di un veicolo vecchio di almeno dieci anni, e in misura diversificata in funzione della massa totale a terra, del tipo di alimentazione e dell’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria, per chi acquista veicoli commerciali o autoveicoli speciali; vengono destinati ulteriori 350 milioni di euro al Fondo per agevolare l’acquisto di veicoli meno inquinanti istituito dalla legge di bilancio 2019, ripartendo le risorse tra le varie categorie di mezzi a ridotte emissioni rispetto alle quali è possibile accedere al contributo, compresa la nuova ipotesi di acquisto di autoveicoli usati (l’argomento sarà approfondito in un successivo intervento). |