21 Luglio 2021
Azienda sequestrata, titolare defunto: gli obblighi dell’amministratore
La risposta n. 496 del 21 luglio 2021 consente all’Agenzia di chiarire le modalità con cui devono esplicarsi gli obblighi dichiarativi, di versamento delle imposte e di fatturazione elettronica, gravanti sull’amministratore giudiziario di un’impresa, in cui il titolare era defunto, l’erede aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario ma non era nella disponibilità dell’azienda, perchè oggetto di confisca.
L’istante, amministratore giudiziario di un’impresa individuale, riferisce che, nel 2018, un Tribunale ha disposto la confisca dell’impresa, ma è pendente il processo d’appello. A seguito del decesso del titolare dell’impresa in parola, l’erede ha accettato l’eredità con beneficio di inventario.
L’istante spiega che, nel 2021, è stato presentato il modello AA9 per la variazione dei dati, rilevanti ai fini Iva, relativi all’impresa individuale in questione, al fine di indicare nel quadro D del modello l’erede quale “Rappresentante” con il codice carica “7”, relativo appunto all’erede.
Tale adempimento, continua l’amministratore, si è reso necessario per versare mediante modello F24 i contributi previdenziali dovuti all’Inps, in ragione delle retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, in quanto non era possibile inserire il codice fiscale di un soggetto deceduto, senza indicare, altresì, un erede quale soggetto coobbligato. Ai fini previdenziali e nei rapporti con l’Inps, in seguito al decesso del titolare dell’impresa, si è reso, inoltre, necessario provvedere alla cancellazione dell’impresa individuale in parola dall’Albo artigiani.
L’amministratore giudiziario riferisce, poi, che, ad oggi, per tutte le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione Iva effettuate dall’impresa individuale, è stata emessa fattura elettronica, inviata al Sistema d’interscambio (Sdi), con l’indicazione della partita Iva e del codice fiscale del defunto, non avendo gli eredi del de cuius la disponibilità e il possesso dell’azienda oggetto di sequestro, in ragione del perdurare dell’amministrazione giudiziaria, in attesa della confisca definitiva dell’azienda sequestrata o della restituzione della stessa agli eredi del defunto, attesa l’esposta vicenda processuale.
Fatte le premesse, l’istante chiede chiarimenti in merito agli adempimenti dell’amministratore giudiziario di un’impresa individuale in seguito al decesso dell’imprenditore.
In pratica, i quesiti avanzati si articolano in tre punti, riguardo al comportamento che egli intende adottare, ossia:
– adempiere correttamente agli obblighi dichiarativi vigenti ai fini Irpef, Irap e sostituti d’imposta, relativi all’impresa individuale e riguardanti l’intero periodo d’imposta 2020, presentando le relative dichiarazioni (modello Redditi Pf 2021, modello Irap 2021 e modello 770/2021), intestandole a nome del defunto, con l’ulteriore indicazione, nel relativo frontespizio, dei dati anagrafici dell’istante in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario (codice carica 5)
– assolvere correttamente agli obblighi di versamento relativi a Irpef e Irap, relative all’impresa individuale in parola, mediante presentazione di un modello F24 intestato a nome al de cuius, con l’ulteriore indicazione, nel frontespizio, del codice fiscale dell’erede, in qualità di coobbligato, con indicazione dei codice carica 7 (erede);
– con riguardo a tutte le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione Iva, emettere fattura elettronica, da inviare al Sistema d’interscambio (SdI), con l’indicazione della partita Iva dell’azienda sequestrata e del codice fiscale del defunto titolare, non avendo gli eredi la disponibilità e il possesso dell’azienda oggetto di sequestro, in ragione del perdurare dell’amministrazione giudiziaria, in attesa della confisca definitiva dell’azienda sequestrata o della restituzione della stessa agli eredi del de cuius.
La posizione dell’Agenzia
Richiamando il proprio recente parere (risposta n. 276/2021), in cui sono stati forniti chiarimenti in merito agli adempimenti fiscali a carico dell’amministratore giudiziario con riferimento agli immobili oggetto di “sequestro antimafia”, l’Agenzia ricorda che “il trattamento tributario dei redditi derivanti dai beni sottoposti al cosiddetto <<sequestro antimafia>> è stato approfondito dalla circolare n. 156/E del 2000, che ha ritenuto applicabile all’amministrazione giudiziaria dei beni oggetto della misura cautelare … la disciplina relativa all’eredità giacente, dettata dall’articolo 187 Tuir, e dall’articolo 5-ter Dpr n. 322/1998. Le motivazioni di tale indirizzo interpretativo si fondano sulla provvisorietà della situazione determinatasi in pendenza di sequestro. In particolare, nella citata circolare, viene chiarito che, in attesa della confisca o della restituzione al proprietario, il titolare dei beni non è individuato a titolo definitivo e per questo motivo non ha la disponibilità dei medesimi. La veste di soggetto passivo d’imposta spetta a colui che assume, con effetto retroattivo, la titolarità dei beni sequestrati e quindi il soggetto passivo d’imposta è individuato a posteriori, seppure con effetto ex tunc nello Stato o nell’indiziato, a seconda che il procedimento si concluda con la confisca oppure con la restituzione dei beni”.
E’ stato, altresì, precisato che, “l’amministratore giudiziario, poiché in pendenza di sequestro opera, come già chiarito, nella veste di rappresentante in incertam personam, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato, utilizza il codice fiscale del titolare dei beni senza bisogno di chiedere un codice fiscale intestato alla procedura. Ciò analogamente a quanto precisato con la citata circolare n. 156/E del 2000, dove si esclude espressamente l’apertura di una nuova partita Iva per le aziende“. In particolare, al fine di “assolvere, per conto e in luogo di ciascuno dei titolari, a tutti gli obblighi fiscali riferibili agli immobili sequestrati, compreso l’obbligo di fatturazione dei proventi riferibili agli immobili appartenenti alle società, l’amministratore deve utilizzare il c.f. e la partita Iva (ove esistente) di ciascun soggetto, ed assolvere con riferimento a ciascun titolare, agli obblighi dichiarativi dei redditi relativi agli immobili, indicando, il codice carica 5 <<Commissario giudiziale>> (amministrazione controllata), <<custode giudiziario>> (custodia giudiziaria) ovvero <<amministratore giudiziario>> in qualità di rappresentante dei beni sequestrati. Il modello dichiarativo da utilizzare va individuato in base alla natura giuridica del soggetto (persona fisica o giuridica) titolare del bene“.
Dichiarazioni, versamenti, obblighi di fatturazione
Nel caso in questione, continua l’Agenzia, compilando il Quadro D del modello AA9 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (Imprese individuali e lavoratori autonomi)“, è stata comunicata l’intenzione dell’erede di non proseguire l’attività d’impresa, senza procedere alla contestuale cessazione dell’attività con conseguente chiusura della partita Iva presumibilmente in ragione della rappresentata indisponibilità dei beni oggetto di confisca.
L’erede, dunque, non può dirsi titolare dell’attività sottoposta a vincolo di indisponibilità, sia pure coobbligato nei confronti dei terzi, in quanto erede.
Di conseguenza, l’Agenzia ritiene corretto che l’amministratore giudiziario assolva agli obblighi dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2020, intestando le dichiarazioni (modello Redditi Pf 2021, modello Irap 2021 e modello 770/2021) al de cuius – con l’indicazione del codice fiscale del defunto e della partita Iva dell’impresa individuale – inserendo altresì i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario (codice carica 5).
Con esclusivo riferimento al modello Redditi Pf 2021, nel frontespizio, nella sezione “Dati del contribuente“, deve essere barrata la casella 7 (tutelato) relativa al caso di “dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati“.
Inoltre, a parere dell’Agenzia, l’amministratore giudiziario assolve gli obblighi di versamento relativi alle imposte afferenti all’impresa individuale, mediante presentazione di un modello F24 intestato a nome del titolare dell’impresa de cuius – inserendo il codice fiscale del defunto – con l’ulteriore indicazione, nel relativo frontespizio, del codice fiscale dell’erede in qualità di coobbligato, con indicazione dei codice carica 7 (erede).
Infine, lo stesso amministratore giudiziario assolve gli obblighi di fatturazione elettronica con l’indicazione della partita Iva dell’impresa sequestrata e del codice fiscale del titolare defunto.
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