30 Giugno 2021
Promozione della tax compliance, arriva la comunicazione dall’Agenzia
Per promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2020, o la presentazione della stessa senza il quadro VE, l’Agenzia delle entrate trasmette al domicilio digitale degli interessati una comunicazione contenente informazioni per una valutazione della correttezza dei dati in suo possesso e per consentire di fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia. La comunicazione è resa disponibile anche all’interno del “Cassetto fiscale” nell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia e nella sezione “Fatture e corrispettivi”. Lo stabilisce il provvedimento del 30 giugno 2021, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini.
Il documento direttoriale, attuando le disposizioni stabilite dall’articolo 1, comma 636, della legge n. 190/2014, individua le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di fatture elettroniche, dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione Iva per il periodo di imposta 2020 o la presentazione della stessa senza quadro VE.
Nella comunicazione l’Agenzia mette a disposizione del contribuente, in particolare, le seguenti informazioni:
- codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta
- data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione Iva entro i termini previsti
- data e protocollo telematico della dichiarazione Iva trasmessa per il periodo di imposta 2020, in caso di presentazione della dichiarazione senza il quadro VE
Le informazioni forniscono all’interessato elementi utili per presentare la dichiarazione Iva entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, o meglio i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione Iva per il periodo di imposta 2020 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2021, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta.
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta 2020 senza il quadro VE possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante ravvedimento operoso, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
Tale comportamento potrà essere attuato a prescindere dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità.
Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Giugno 2026
Mancata o parziale dichiarazione Iva, arriva l’allerta e anche il rimedio
Al fine di promuovere l’adempimento spontaneo, l’Amministrazione informa e, nello stesso tempo, suggerisce come regolarizzare le eventuali violazioni anche con il ravvedimento operoso Arriva via Pec e, inoltre, alloggia sia nel “Cassetto fiscale” degli interessati sia nel portale “Fatture e Corrispettivi” la comunicazione con cui l’Agenzia delle entrate avvisa gli operatori Iva che, dopo la verifica delle e-fatture e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, risulta l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2025, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a mille euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti effettuate nel medesimo periodo d’imposta e, infine, la mancata compilazione del quadro VJ in presenza di operazioni soggette a reverse charge.
Normativa e prassi 9 Giugno 2026
Il nuovo limite per la sostitutiva vale anche per i premi in benefit
Il nuovo tetto di 5mila euro deve considerarsi applicabile in tutti i casi in cui si utilizzano i premi di produttività agevolati, indipendentemente dalla forma in cui vengono erogati Premi di produttività: il nuovo limite di 5mila euro su cui applicare l’imposta sostitutiva dell’1%, prevista dall’ultima legge di bilancio, vale anche se detti premi, anziché in denaro, sono fruiti come benefit aziendali.
Normativa e prassi 8 Giugno 2026
Se il bonus edilizio spetta al 50% il successivo trasloco non conta
L’agevolazione maggiorata per interventi di ristrutturazione spetta se la casa è abitazione principale all’inizio dei lavori o, in alternativa, alla loro conclusione.
Normativa e prassi 8 Giugno 2026
Tettoia in legno come posto auto: regole precise per la detrazione Irpef
Va negato il beneficio sul reddito se è assente il vincolo di pertinenza all’abitazione principale nel titolo edilizio e se la capannina non è accatastata come autorimessa Con la risposta a interpello n.