Normativa e prassi

9 Giugno 2026

Mancata o parziale dichiarazione Iva, arriva l’allerta e anche il rimedio

Al fine di promuovere l’adempimento spontaneo, l’Amministrazione informa e, nello stesso tempo, suggerisce come regolarizzare le eventuali violazioni anche con il ravvedimento operoso

Arriva via Pec e, inoltre, alloggia sia nel “Cassetto fiscale” degli interessati sia nel portale “Fatture e Corrispettivi” la comunicazione con cui l’Agenzia delle entrate avvisa gli operatori Iva che, dopo la verifica delle e-fatture e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, risulta l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2025, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a mille euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti effettuate nel medesimo periodo d’imposta e, infine, la mancata compilazione del quadro VJ in presenza di operazioni soggette a reverse charge. Gli stessi dati contenuti nella comunicazione, inoltre, sono messi a disposizione della Guardia di finanza.

La comunicazione è strutturata in modo da essere immediatamente utilizzabile dal contribuente. Oltre ai dati identificativi, contiene il numero e la data dell’atto, il periodo d’imposta, gli estremi della dichiarazione eventualmente trasmessa oppure, in caso di omissione, la data di elaborazione dell’anomalia.

Lo stabilisce un provvedimento firmato oggi, 9 giugno 2026, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone, in attuazione di quanto previsto dalla Stabilità per il 2015 (articolo 1, commi da 634 a 636, legge n. 190/2014), con il quale vengono anche indicate le modalità con cui i destinatari possono richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, e quelle attraverso le quali regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

Un aspetto importante riguarda i canali di interlocuzione. Il contribuente può rispondere e interagire con l’Agenzia utilizzando le modalità indicate nella comunicazione, anche tramite intermediari abilitati, ma non può utilizzare la Pec di invio perché non è abilitata a ricevere messaggi.

Sul piano operativo, il provvedimento dedica particolare attenzione alle modalità di regolarizzazione. I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione possono farlo entro novanta giorni dalla scadenza ordinaria del 30 aprile 2026. In questo modo, la dichiarazione è considerata tardiva ma valida e consente di accedere al ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, lettera c), Dlgs n. 472/1997), con sanzioni ridotte, versando imposta, interessi e sanzione in misura attenuata. Se invece la dichiarazione è stata presentata ma è incompleta o errata, il contribuente può presentare una integrativa. Anche in questo caso è richiesto il pagamento delle eventuali maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni ridotte (articolo 13, comma 1, lettera a-bis), Dlgs n. 472/1997). Il provvedimento precisa, inoltre, che restano dovute anche le sanzioni per le violazioni prodromiche, cioè quelle collegate agli obblighi precedenti (ad esempio, errori nei dati trasmessi).

Tali comportamenti potranno essere adottati a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza. Il ravvedimento non è invece possibile se al contribuente sono già stati notificati un atto d’accertamento o una comunicazione di irregolarità (articoli 36-bis e 36-ter Dpr n. 600/1973 e 54-bis, Dpr n. 633/1972).

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