9 Giugno 2026
Mancata o parziale dichiarazione Iva, arriva l’allerta e anche il rimedio
Al fine di promuovere l’adempimento spontaneo, l’Amministrazione informa e, nello stesso tempo, suggerisce come regolarizzare le eventuali violazioni anche con il ravvedimento operoso
L’Agenzia delle entrate avvisa gli operatori Iva della mancata presentazione o della presentazione incompleta della dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2025. Le comunicazioni sono effettuate via Pec (e contemporaneamente rese disponibili nel “Cassetto fiscale” degli interessati) dopo la verifica delle e-fatture e dei corrispettivi giornalieri trasmessi. Nel caso di presentazione della dichiarazione in forma incompleta, a mancare o a essere incompleto può essere il quadro VE o il quadro VJ (in presenza di operazioni soggette a reverse charge).
Lo stabilisce un provvedimento firmato oggi, 9 giugno 2026, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone, in attuazione di quanto previsto dalla Stabilità per il 2015 (articolo 1, commi da 634 a 636, legge n. 190/2014), con il quale vengono anche indicate le modalità con cui i destinatari possono richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Il provvedimento chiarisce anche come regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste.
La comunicazione è strutturata in modo da essere immediatamente utilizzabile dal contribuente. Oltre ai dati identificativi, contiene il numero e la data dell’atto, il periodo d’imposta, gli estremi della dichiarazione eventualmente trasmessa oppure, in caso di omissione, la data di elaborazione dell’anomalia. I dati contenuti nella comunicazione, inoltre, sono messi a disposizione della Guardia di finanza.
Un aspetto importante riguarda i canali di interlocuzione. Il contribuente può rispondere e interagire con l’Agenzia utilizzando le modalità indicate nella comunicazione, anche tramite intermediari abilitati, ma non può utilizzare la Pec di invio perché non è abilitata a ricevere messaggi.
Sul piano operativo, il provvedimento dedica particolare attenzione alle modalità di regolarizzazione. I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione possono farlo entro novanta giorni dalla scadenza ordinaria del 30 aprile 2026. In questo modo, la dichiarazione è considerata tardiva ma valida e consente di accedere al ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, lettera c), Dlgs n. 472/1997), con sanzioni ridotte, versando imposta, interessi e sanzione in misura attenuata. Se invece la dichiarazione è stata presentata ma è incompleta o errata, il contribuente può presentare una integrativa. Anche in questo caso è richiesto il pagamento delle eventuali maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni ridotte (articolo 13, comma 1, lettera a-bis), Dlgs n. 472/1997). Il provvedimento precisa, inoltre, che restano dovute anche le sanzioni per le violazioni prodromiche, cioè quelle collegate agli obblighi precedenti (ad esempio, errori nei dati trasmessi).
Tali comportamenti potranno essere adottati a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza. Il ravvedimento non è invece possibile se al contribuente sono già stati notificati un atto d’accertamento o una comunicazione di irregolarità (articoli 36-bis e 36-ter Dpr n. 600/1973 e 54-bis, Dpr n. 633/1972).
Fonte: FiscoOggi
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