Normativa e prassi

8 Giugno 2026

Se il bonus edilizio spetta al 50% il successivo trasloco non conta

L’agevolazione maggiorata per interventi di ristrutturazione spetta se la casa è abitazione principale all’inizio dei lavori o, in alternativa, alla loro conclusione. Cambiamenti successivi non incidono

Con la risposta a interpello n. 119/2026, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione maggiorata al 50% per interventi di ristrutturazione edilizia prevista per le spese sostenute nel 2026 (articolo 16, comma 1 Dl 63/2013) spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale all’inizio o, in alternativa, al termine dei lavori. L’agevolazione viene mantenuta anche se, successivamente a questo momento, la situazione cambia.

Il caso in esame
Ad aver presentato il caso è un ufficiale delle Forze armate che, insieme alla moglie, a gennaio 2026 ha acquistato un’abitazione e vi ha trasferito la residenza, avviando interventi di ristrutturazione agevolati. Al momento della presentazione dell’istanza di interpello, il contribuente prevedeva di concludere i lavori a maggio. Ha chiesto dunque se può beneficiare della detrazione maggiorata al 50% anche se a giugno sarà trasferito d’autorità presso un’altra sede per circa due anni e con l’intera famiglia dimorerà presso una diversa abitazione, dando in locazione l’immobile appena ristrutturato.

I principi di diritto
Prima di rendere il parere l’Agenzia ha illustrato le disposizioni che disciplinano la materia.
L’articolo 16 bis del Tuir prevede una detrazione Irpef, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio elencati dalla disposizione, realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze. 

L’articolo 16, comma 1, del Dl n. 63/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013 e da ultimo modificato dalla legge n. 199/2025, n. 199, legge di bilancio 2026), prevede che, ferme restando le altre condizioni previste dalla disposizione citata, per le spese documentate  relative agli interventi indicati nel comma 1 dell’articolo 16bis, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 (escluse quelle per gli interventi di sostituzione  degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili  fossili), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute  negli anni 2025 e 2026 e al 30% delle spese sostenute nell’anno 2027, fino a un  tetto massimo di spesa non superiore a 96mila euro per unità immobiliare. La detrazione è elevata al 50% (per le spese sostenute nel 2025 e 2026) e al 36% (per quelle sostenute nel 2027), se i costi sono stati sostenuti dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

Affinché la detrazione sia riconosciuta con aliquota maggiorata, la circolare n. 8/2025 (paragrafo 2.2) ha richiesto, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025, che «il contribuente risulti titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare al momento di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente», e che «l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale».  Tale circolare ha, pertanto, ritenuto applicabile, conformemente ai chiarimenti resi in materia di Superbonus dalla circolare n. 13/2023, la definizione di “abitazione principale” contenuta nell’articolo 10, comma 3bis, del Tuir: tale è l’abitazione «nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata».

Al riguardo, sempre in linea con la circolare n. 13/2023, l’Agenzia precisa che, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione si applica alle spese sostenute per gli interventi edilizi «a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori». Inoltre, qualora siano rispettati i requisiti per accedere all’aliquota maggiorata (50% o 36%) per gli interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, il contribuente può continuare a beneficiare dell’aliquota potenziata se nel corso dei successivi periodi d’imposta di fruizione della detrazione l’immobile non è più destinato ad abitazione principale. 

L’Agenzia osserva inoltre che le disposizioni non prevedono deroghe specifiche a favore del personale appartenente alle Forze armate, quindi occorre fare riferimento unicamente alle disposizioni normative e alla prassi generali.

Il parere reso dall’Agenzia
Alla luce delle disposizioni richiamate, l’Agenzia ha espresso parere favorevole all’istanza del contribuente, chiarendo che, una volta maturato il diritto alla detrazione maggiorata, la successiva perdita della destinazione dell’immobile ad abitazione principale non comporta la decadenza dal beneficio. Pertanto, l’istante può fruire della detrazione nella misura del 50%, a condizione che l’immobile sia effettivamente adibito ad abitazione principale al termine degli interventi di ristrutturazione.

Nell’istanza di interpello, il contribuente aveva inoltre specificato di aver già avviato le procedure per ottenere i bonus per la ristrutturazione dell’immobile, pagando le relative fatture, intestate alla moglie, per i materiali e per i servizi. Prendendo spunto da questa precisazione, l’Agenzia ha ricordato le indicazioni della circolare n. 17/2023 per quanto riguarda gli obblighi documentali: se vi sono più  soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a chi non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia sostenuto  le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei documenti contabili. A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e l’indicazione della relativa percentuale. Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, in quanto è esclusa la possibilità di modificare la ripartizione della spesa nei periodi d’imposta successivi.

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