Normativa e prassi

24 Giugno 2021

Cfp “Sostegni”: incassi dei distributori al netto del prezzo pagato al fornitore

L’ammontare dei ricavi o compensi dei distributori di carburante, da confrontare con il limite previsto per accedere al contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni” (articolo 1, Dl n. 41/2021), deve essere determinato al netto del prezzo corrisposto al fornitore, secondo le modalità descritte all’articolo 18, comma 10, del Dpr n. 600/1973.

In sostanza, osserva l’Agenzia delle entrate, in due identiche risposte (n. 440 e n. 441 del 24 giugno 2021) a due quesiti dello stesso tenore, le indicazioni contenute nella circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, in occasione del Cfp “Rilancio”, continuano a essere valide.
Al riguardo, ricorda che, con la stessa, ha precisato che “per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio videomagnetici, e per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio, sempre ai fini della determinazione del summenzionato limite, si ritiene sia necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In sintesi, …., al fine di rispettare la ratio della disposizione normativa volta a determinare l’ambito di applicazione del contributo a fondo perduto COVID-19, l’ammontare dei ricavi o compensi da confrontare con la soglia in commento deve essere determinata al netto del prezzo corrisposto al fornitore”.

Successivamente, con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, poi, ha ulteriormente precisato che “il rinvio nella Circolare n. 15/E citata alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è stato operato esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima di ricavi o compensi per l’accesso al contributo”.

La conclusione è supportata anche dalla circolare n. 5/E del 14 maggio scorso, secondo la quale “ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, in coerenza con la ratio del «CFP COVID-19 decreto sostegni» restano immutate le esigenze di semplificazione già menzionate nella circolare n. 15/E de l2020”.

Nelle istruzioni per la compilazione del modello di “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto Decreto Sostegni”, inoltre, si legge che: “Ai fini della compilazione dei campi riferiti all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, occorre dapprima determinare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 e nell’anno 2020. A tal fine valgono le seguenti indicazioni: … – per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA”.

Insomma, la prassi è tutta concorde nel sostenere la tesi secondo cui, anche ai fini del calcolo delle soglie di cui al comma 5 dell’articolo 1 del decreto “Sostegni”, i rivenditori di carburante devono fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del Dpr n. 600/1973. Quindi, per determinare l’ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel 2019 e nel 2020, devono considerare la nozione di fatturato descritta nei predetti documenti di prassi che, in relazione ai soggetti che operano nel comparto dei distributori di carburante, include il dato al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

Cfp “Sostegni”: incassi dei distributori al netto del prezzo pagato al fornitore

Ultimi articoli

Attualità 18 Aprile 2024

5×1000 per le Onlus 2024, online gli elenchi provvisori degli iscritti

È disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate l’elenco delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), iscritte all’Anagrafe delle Onlus, che hanno presentato domanda di accreditamento per l’accesso al beneficio del 5 per mille 2024, relativo all’anno d’imposta 2023, entro il termine ordinario fissato al 10 aprile scorso.

Attualità 18 Aprile 2024

Nuovi numeri da cellulare ed estero per il call center dell’Agenzia

Da lunedì prossimo, 22 aprile, cambiano i numeri per chiamare il call center dell’Agenzia da telefono cellulare e dall’estero.

Normativa e prassi 17 Aprile 2024

Depositari di scritture contabili: pronto il modello di fine incarico

Con il provvedimento del 17 aprile 2024, il direttore Ruffini ha dato il via libera al modello, con le relative istruzioni, per la comunicazione di cessazione dell’incarico, che gli “ex” depositari di libri, registri, scritture e documenti contabili possono inviare all’Agenzia, come previsto dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto Iva – introdotto dall’articolo 4 del Dlgs 1/2024 – qualora non vi abbia già provveduto il contribuente titolare.

Normativa e prassi 17 Aprile 2024

Irap, a punto le specifiche tecniche per Regioni e Province Autonome

Approvate, con il provvedimento firmato ieri, 16 aprile 2024, dal direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini, le specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2024.

torna all'inizio del contenuto