24 Giugno 2021
Cfp “Sostegni”: incassi dei distributori al netto del prezzo pagato al fornitore
L’ammontare dei ricavi o compensi dei distributori di carburante, da confrontare con il limite previsto per accedere al contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni” (articolo 1, Dl n. 41/2021), deve essere determinato al netto del prezzo corrisposto al fornitore, secondo le modalità descritte all’articolo 18, comma 10, del Dpr n. 600/1973.
In sostanza, osserva l’Agenzia delle entrate, in due identiche risposte (n. 440 e n. 441 del 24 giugno 2021) a due quesiti dello stesso tenore, le indicazioni contenute nella circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, in occasione del Cfp “Rilancio”, continuano a essere valide.
Al riguardo, ricorda che, con la stessa, ha precisato che “per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio videomagnetici, e per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio, sempre ai fini della determinazione del summenzionato limite, si ritiene sia necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In sintesi, …., al fine di rispettare la ratio della disposizione normativa volta a determinare l’ambito di applicazione del contributo a fondo perduto COVID-19, l’ammontare dei ricavi o compensi da confrontare con la soglia in commento deve essere determinata al netto del prezzo corrisposto al fornitore”.
Successivamente, con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, poi, ha ulteriormente precisato che “il rinvio nella Circolare n. 15/E citata alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è stato operato esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima di ricavi o compensi per l’accesso al contributo”.
La conclusione è supportata anche dalla circolare n. 5/E del 14 maggio scorso, secondo la quale “ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, in coerenza con la ratio del «CFP COVID-19 decreto sostegni» restano immutate le esigenze di semplificazione già menzionate nella circolare n. 15/E de l2020”.
Nelle istruzioni per la compilazione del modello di “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto Decreto Sostegni”, inoltre, si legge che: “Ai fini della compilazione dei campi riferiti all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, occorre dapprima determinare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 e nell’anno 2020. A tal fine valgono le seguenti indicazioni: … – per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA”.
Insomma, la prassi è tutta concorde nel sostenere la tesi secondo cui, anche ai fini del calcolo delle soglie di cui al comma 5 dell’articolo 1 del decreto “Sostegni”, i rivenditori di carburante devono fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del Dpr n. 600/1973. Quindi, per determinare l’ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel 2019 e nel 2020, devono considerare la nozione di fatturato descritta nei predetti documenti di prassi che, in relazione ai soggetti che operano nel comparto dei distributori di carburante, include il dato al netto del prezzo corrisposto al fornitore.
Ultimi articoli
Attualità 25 Maggio 2026
Corte di Cassazione: natura tributaria per il canone unico degli enti locali
In base al precedente orientamento, che lo inquadrava fra le entrate patrimoniali, le relative delibere non erano assoggettate agli obblighi di pubblicazione previsti per i tributi locali Punto di svolta nella disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dalla legge n.
Normativa e prassi 22 Maggio 2026
Fatture dei debitori iscritti a ruolo, ampliato l’accesso alle informazioni
L’Agenzia rende disponibili all’Agente della riscossione i dati sui corrispettivi e le fatture di debitori e coobbligati, in attuazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2026 Definite, con un provvedimento del 22 maggio, le modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto, per le attività di analisi finalizzate all’avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabili.
Analisi e commenti 22 Maggio 2026
Principio contabile Oic 10, emendamenti in consultazione
La revisione del documento si è resa necessaria a seguito di un’attività di Post implementation review (Pir) effettuata su un campione significativo di 1030 rendiconti finanziari L’Organismo italiano di contabilità il 20 maggio ha pubblicato in consultazione una bozza di revisione del principio contabile Oic 10, dedicato al Rendiconto finanziario.
Attualità 21 Maggio 2026
5 per mille 2025: sono online gli elenchi dei beneficiari
Oltre 96mila gli ammessi al contributo. Le somme assegnate derivano direttamente dalle preferenze espresse dai contribuenti al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi Disponibili da oggi, 21 maggio 2026, sul sito dell’Agenzia delle entrate, gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2025.