23 Giugno 2021
No al bonus adeguamento anti-Covid se il locale non è aperto al pubblico
La fondazione che svolge attività commerciale non può beneficiare del credito d’imposta previsto dal decreto “Rilancio” in relazione alle spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure anti-Covid perché non in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla norma. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 432 del 23 giugno 2023.
Il quesito è di una fondazione che si occupa della diffusione ed elaborazione della cultura. Fa presente di dichiarare i ricavi conseguiti tramite i modelli relativi agli enti commerciali.
Nel 2020 ha effettuato alcuni investimenti per garantire la didattica a distanza e consentire lo smart working (software, licenze per l’utilizzo di piattaforme webinar, laptop, eccetera) e ritiene di poter beneficiare, per le spese sostenute al riguardo, del credito d’imposta riconosciuto dal decreto “Rilancio”, in caso di investimenti di “carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa”.
Il bonus cui si riferisce la fondazione è disciplinato dall’articolo 120 del Dl n. 34/2020 e prevede un credito d’imposta pari 60% dei costi sostenuti nello scorso anno, fino a un massimo di 80mila euro, per gli interventi diretti all’adeguamento degli ambienti in modo da consentire, contemporaneamente, il proseguimento dell’attività lavorativa e il rispetto delle norme per il contenimento del Coronavirus. Il beneficio è destinato agli esercenti attività d’impresa, arte o professione in determinati luoghi aperti al pubblico (alberghi, bar, terme, musei, teatri, eccetera).
Le spese per le quali è riconosciuto il beneficio sono state suddivise in due gruppi: uno relativo agli interventi agevolabili (ad esempio di tipo edilizio e di messa in sicurezza degli edifici) e l’altro agli investimenti, che comprendono, tra l’altro, l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Le modalità applicative della misura e della cessione del relativo credito d’imposta, ricorda l’Agenzia, sono state definite con il provvedimento 10 luglio 2020 mentre la circolare n. 20/2020, pari data, ha fornito in primi chiarimenti interpretativi (vedi articolo “Sanificazione e protezioni: i bonus per lavorare in sicurezza”).
Destinatari del credito d’imposta, ha specificato l’Agenzia delle entrate con la suddetta circolare, sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che operano nei luoghi aperti al pubblico individuati dal decreto “Rilancio” stesso. Il credito spetta in relazione agli interventi effettuati per l’apertura o riapertura in sicurezza dei locali.
Possono, inoltre, beneficiare dell’agevolazione anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi quelli del terzo settore, che, come ha puntualizzato l’Agenzia con la circolare n. 9/2020, non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 de Tuir, anche se non svolgono una delle attività individuate dalla misura agevolativa aperte al pubblico.
La fondazione istante, come risulta dallo stesso interpello, è un ente commerciale (articolo 73, comma 1, lettera b), del Tuir) e dichiara di svolgere attività commerciale, quindi, non rientra tra gli organismi senza scopo di lucro ammessi al beneficio, secondo la circolare n. 20/2020 (le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi quelli del terzo settore). Né può usufruire del tax credit per l’attività d’impresa perché non opera in uno dei settori con codice Ateco ammesso all’agevolazione.
In sintesi, la fondazione non può beneficiare del credito d’imposta per mancanza del requisito soggettivo.
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