Normativa e prassi

8 Giugno 2021

Iperammortamento garantito: conta l’ora dell’interconnessione

I carrelli elevatori, acquistati dal 2017 al 2020 da una società che svolge attività di noleggio, e l’apparecchio e il software, che li interconnetteranno nel corso del 2021, godono delle agevolazioni fiscali previste per gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale in chiave “industria 4.0”.
L’interconnessione tardiva non è di ostacolo, tant’è vero che con la circolare n. 4/2017, emanata in collaborazione con il ministero dello Sviluppo economico per far luce sulla disciplina dell’iperammortamento (articolo 1, commi 9 e seguenti, legge n. 232/2016) l’amministrazione finanziaria ha precisato che la fruizione dell’iperammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene e che solo da quest’ultimo è possibile iniziare a godere dell’iperammortamento, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene. Nell’ipotesi in cui, invece, l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’iperammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo.
Lo afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 394 dell’8 giugno 2021, specificando che, in considerazione della sostanziale analogia del credito di imposta istituito dal Bilancio 2020 (l’articolo 1, commi da 184 a 197, legge n. 160/2019), il quale ha rimpiazzato le discipline del super e iperammortamento, il chiarimento può essere esteso anche ai macchinari acquistati nel 2020, periodo in cui risulta applicabile il nuovo credito d’imposta.
 
In particolare la società proprietaria dei carrelli ha chiesto, in riferimento all’applicazione delle agevolazioni (super e iperammortamento) disposte prima dalla citata legge n 232/2016, mantenute in vigore con poche modifiche dalle successive leggi di bilancio (articolo 1, commi 30 e seguenti, legge n. 205/2017 e  articolo 1, commi 60 e seguenti, legge n. 145/2018), e infine sostituite dal credito d’imposta 4.0 (articolo 1, commi 184 e seguenti, legge  n. 160/2019 e articolo 1, commi 1051 e seguenti, legge n. 178/2020), se:

  • fosse necessario interconnettere il carrello entro una determinata data a partire dalla data di acquisto per usufruire delle agevolazioni richiamate
  • fosse possibile applicare l’iperammortamento o il credito di imposta 4.0, oltre che al costo di acquisto dell’apparecchio e del software che consentono l’interconnessione, anche al costo dei carrelli acquistati dal 2017 in poi

e ipotizzando l’utilizzo dell’agevolazione a partire dall’anno di interconnessione del bene, se:

  • fosse applicabile la disciplina vigente nel periodo di imposta di effettuazione dell’investimento e, quindi, di acquisto del carrello
  • al costo dell’apparecchio e del relativo software, necessari all’interconnessione, fosse necessario applicare la stessa agevolazione spettante per il macchinario sul quale viene montato oppure considerare la disciplina vigente nell’anno di acquisto.

 
Ripercorse le disposizioni di interesse, emanate negli ultimi cinque anni, e chiesto il competente parere del Mise, l’Agenzia osserva che quanto messo nero su bianco nella circolare n. 4/2017 può risolvere le perplessità dell’istante. Oltretutto, nel parere del Mise si legge che “quanto all’interconnessione, requisito il cui soddisfacimento dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene oggetto d’investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema informativo dell’impresa, è stato riconosciuto che lo stesso possa essere soddisfatto anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell’investimento e messa in funzione del bene; e ciò, proprio per consentire all’impresa di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi. Al riguardo, nella citata circolare 4/E del 2017 è stato precisato che: “…il “ritardo” nell’interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell’investimento) non è di ostacolo alla completa fruizione dell’iper ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio…. In tal senso, l’interconnessione, per così dire, “tardiva” dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene”.

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