8 Giugno 2021
Due tax credit cinema nell’F24, nascono i codici 6944 e 6945
Due crediti d’imposta per il cinema ottengono i codici tributo per entrare in F24 e consentire alle industrie tecniche e di post-produzione, inclusi i laboratori di restauro, e alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di fruire degli sconti fiscali previsti dagli articoli 17, comma 2 e 15 della legge n. 220/2016. Si tratta dei codici 6944 e 6945, istituiti con la risoluzione n. 42/E dell’8 giugno 2021.
L’articolo 17, comma 2, della legge n. 220/2016, prevede il riconoscimento alle industrie tecniche e di post-produzione, inclusi i laboratori di restauro, di un credito d’imposta, in misura non inferiore al 20% e non superiore al 30% delle spese sostenute per l’adeguamento tecnologico e strutturale del settore.
Inoltre, l’articolo 15 della stessa legge riconosce alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva un tax credit, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 40%, del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.
Le disposizioni applicative contenute nei decreti del ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, del 3 e 4 febbraio 2021, prevedono, tra l’altro, l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997), tramite presentazione del modello F24, utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Inoltre, l’ammontare del bonus speso in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dalla direzione generale Cinema e audiovisivo del ministero della Cultura, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta, la risoluzione odierna istituisce i codici tributo:
“6944” denominato “TAX CREDIT INDUSTRIE TECNICHE – art. 17, c. 2, legge n. 220/2016”
“6945” denominato “TAX CREDIT OPERE DI FORMAZIONE E RICERCA – art. 15, legge n. 220/2016”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente deve procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
L’importo dello sconto spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti Iva/Agevolazioni utilizzabili”.
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