3 Giugno 2021
Chiarimenti sul trattamento Iva delle attività di una srl “sociale”
Con la risposta n. 388 del 3 giugno 2021, l’Agenzia delle entrate, su input di un’amministrazione regionale, fa il punto sul trattamento Iva delle prestazioni rese da un Raggruppamento temporaneo di imprese (cooperative sociali), in favore di videolesi ospiti fissi e non di un Convitto, che dopo essersi aggiudicato l’appalto, intende costituire un’“impresa sociale” ai sensi del codice del Terzo settore (Dlgs n. 112/2017) in forma di srl.
In particolare, le prestazioni consistono in attività di tutoraggio, ginnico-sportive e agonistiche, di laboratorio, per il tempo libero, di assistenza materiale continuativa e infermieristica di base, di accoglienza e alloggio, di fornitura pasti e servizio di trasporto.
La Regione istante, considerato che, al momento, le prestazioni erogate dall’“Raggruppamento” sono fatturate con l’aliquota Iva del 5%, vuole sapere se l’accennato mutamento di forma comporti, ai fini della gestione delle attività e dei servizi stabiliti nel contratto, un cambiamento della disciplina Iva applicabile e, soprattutto, in quali termini.
In proposito, afferma che per l’aggiudicatario “la costituenda società di scopo impresa sociale, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sarebbe a tutti gli effetti un Ente del Terzo Settore, (articolo 4, comma 1, Cts) iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, come da DM Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, art. 3, comma 1, punto d), con la possibilità di procedere alla fatturazione in esenzione da Iva. Difatti, le prestazioni oggetto dell’affidamento rientrano in quelle previste dal comma 20, nonché dal comma 21 e dal comma 27 ter dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972“.
Innanzitutto, l’Agenzia, ripercorrendo la norma di interesse, fa notare che le parole “e da enti del Terzo settore di natura non commerciale”, sono state aggiunte dall’articolo 89, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), il quale, come previsto dall’articolo 104, comma 2, dello stesso decreto legislativo, troverà applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea, necessaria per alcune disposizioni fiscali contenute nel Codice e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la cui istituzione è stabilita dal medesimo Codice. Pertanto, fino a quel momento, l’ambito soggettivo di applicazione del regime di favore previsto dal novellato articolo 10 del decreto Iva, resta quello che prevede l’esenzione delle richiamate prestazioni solo se rese da Onlus iscritte nella relativa Anagrafe.
Nel dettaglio, riguardo all’esenzione prevista dal comma 21 dell’articolo 10, l’amministrazione, attraverso molteplici documenti di prassi, ha chiarito che le prestazioni elencate nello stesso comma sono esonerate, a prescindere da chi le eroga, solo quando con le stesse si assicura l’alloggio in via primaria – eventualmente in combinazione con altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale – a persone che per il loro status sono bisognose di protezione, assistenza e cura. Quindi, nel caso in esame, l’esenzione trova spazio esclusivamente per quelle attività che la srl “sociale” somministra all’interno del Convitto (cioè le prestazioni che includono anche il servizio di alloggio), da fatturare separatamente rispetto a quelle svolte in modalità semiresidenziale e in regime di semiconvitto che invece, dovranno essere fatturate secondo il regime proprio delle stesse (anche in esenzione Iva, nell’ipotesi rientrino in altre tipologie previste dall’articolo 10).
Con riferimento, poi, ai sevizi disciplinati dal comma 20, vale a dire le attività di natura educativa e didattica, che ai fini del regime di favore devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni o approvate e finanziate da enti pubblici (circolare n. 22/2008). Nel finanziamento della gestione e dello svolgimento del progetto educativo e didattico è insita, infatti, l’attività di controllo e di vigilanza da parte dell’ente pubblico (nel caso in argomento la Regione).
La conclusione è che queste precise attività sono esenti dall’Iva.
Infine, per quanto riguarda le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale indicate nel comma 27-ter dell’articolo 10 n. 27-ter), l’Agenzia precisa che l’esenzione non può trovare applicazione perché a fornirle è un’ “impresa sociale” costituita nella forma di società a responsabilità limitata.
Al riguardo, infatti, l’articolo 10, comma 10, del Dlgs n. 460/1997 prevede che “non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative”.
Pertanto, fino al momento in cui la predetta modifica della parola “Onlus” in “enti del Terzo settore di natura non commerciale” troverà applicazione, cioè dal termine previsto dall’articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo settore, le prestazioni socio-sanitarie e di assistenza domiciliare o ambulatoriale rese dall’“impresa sociale” in favore di soggetti con disabilità sensoriale (non vedenti e ipovedenti) all’interno del Convitto, non possono rientrare nel campo di applicazione della norma agevolativa.
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