31 Maggio 2021
Nautica da diporto: Iva ordinaria per le prestazioni in “zona” turistica
Le prestazioni di servizio relative alla nautica da diporto non possono beneficiare della disciplina agevolativa di non imponibilità Iva prevista dall’articolo 9, n. 6), del Dpr n. 633/1972. Il regime di favore non si riferisce ai porti turistici, dedicati all’attività da diporto, dal momento che il luogo in cui vengono rese le prestazioni non rientra nel concetto di porto, e viene accordato ai servizi prestati nei porti, in quanto aree in cui si svolgono attività commerciali internazionali.
Questo il chiarimento dell’Agenzia delle entrate contenuto nella risposta n. 379 del 31 maggio 2021 e supportato da una disamina dettagliata delle precisazioni presenti nelle norme interpretative e nella prassi.
Il dubbio questa volta è sollevato da un Comune che per la realizzazione di alcuni pontili destinati al diportismo nautico ha beneficiato della non imponibilità Iva sulle fatture delle ditte appaltatrici dei lavori. L’istante, ora, chiede se possono realizzarsi in regime di non imponibilità alcuni lavori e servizi, previsti nel piano regolatore del porto, relativi al funzionamento e alla manutenzione degli impianti portuali, ovvero all’attività di movimentazione di beni e persone, all’assistenza ai mezzi di trasporto, ordinariamente svolte nello stesso porto. In particolare, gli interventi riguardano:
1) la realizzazione di lavori di ampliamento e manutenzione, compresa l’installazione di pontili destinati al diportismo nautico, che saranno commissionati dal Comune con regolare appalto
2) la progettazione dei precedenti lavori che saranno commissionate dal Comune
3) la realizzazione di lavori di manutenzione delle infrastrutture portuali che saranno commissionati dal Comune con regolare appalto
4) i servizi di ormeggio commissionati dal Comune a ditta esterna con regolare appalto ed effettuati nei confronti dei titolari di imbarcazioni da diporto
5) il prezzo riscosso, da parte del Comune, dai titolari di imbarcazioni da diporto per l’assegnazione del posto barca presso i pontili gestiti dallo stesso Comune.
Il percorso argomentativo dell’Amministrazione per sciogliere chiarire il regime di tassazione è condotto a partire dal perimetro della cornice normativa, ossia dal Dpr n. 633/1972, in base al quale sono non imponibili Iva le operazioni relative a le cessioni all’esportazione (articolo 8), le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (articolo 8-bis), i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (articolo 9).
Il regime di non imponibilità ha recepito la direttiva n. 2006/112/Ce, riferita alle operazioni connesse alle esportazioni e al carattere internazionale dei traffici di beni e dei trasporti, nel cui ambito si inserisce la particolare disciplina per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative al settore navale e aeronautico, con carattere transnazionale.
In attuazione di tale disciplina, l’articolo 9, primo comma, n. 6) del decreto Iva prevede la non imponibilità dell’imposta per «i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari».
Sulla materia sono intervenute diverse norme interpretative sui profili oggettivi dell’agevolazione (Dl n. 90/1990 e legge finanziaria 2007) e di prassi in relazione al suo riconoscimento anche alle prestazioni di opere realizzate ex novo nelle preesistenti aree portuali e relative adiacenze (circolare n. 41/2008)
Per la non imponibilità, precisa l’Agenzia, dunque, è richiesto, da un lato, che le prestazioni di servizi siano rese in un determinato luogo (porto, aeroporto) e, dall’altro, che le stesse siano direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti ovvero all’attività di movimentazione di beni o di persone, nonché di assistenza ai mezzi di trasporto, che viene ordinariamente svolta nel luogo stesso (cfr. risoluzioni n. 176/2000 e n. 253/2007). E ancora, la non imponibilità si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi che rispondono ai requisiti posti dall’articolo 9, primo comma, n. 6) del Dpr n. 633/1972, e non anche alle cessioni di beni (risoluzione n. 247/2002).
Dal quadro delineato emerge che è rilevante il concetto di “area portuale”, da cui restano esclusi i porti turistici, dedicati all’attività da diporto. Sul punto la circolare n. 66/1988 ha chiarito la nozione fiscale di porto, inteso come “il complesso di opere ed attrezzature funzionalmente destinate a consentire gli scambi commerciali e le attività a questi strumentali, quali ad esempio il movimento dei mezzi di trasporto” e la circostanza che la disciplina agevolativa dell’articolo 9, punto 6), non può riferirsi ai porti turistici, dal momento che il luogo in cui vengono rese le prestazioni non può essere ricompreso nel concetto di porto.
Gli impianti marittimi realizzati per l’uso di aree demaniali, anche se definiti “porti turistico-pescherecci” e classificati nella categoria residuale dei porti di quarta classe, presentano in pratica, per il modo in cui vengono utilizzati, i caratteri propri dei “marina”, veri e propri parcheggi nautici. Si tratta di impianti destinati prevalentemente all’ormeggio di imbarcazioni da diporto e quasi esclusivamente a utenti con l’esclusiva del posto fisso; solo la parte residua dell’approdo è riservata all’uso pubblico, cioè agli utenti in transito, ma per una durata limitata. Tali impianti, pertanto, non risultano aperti all’uso della generalità, ma a uso eccezionale riservato a un limitato numero di utenti e, inoltre, non possono essere utilizzati per attività commerciali, essendo allestiti per offrire ormeggio e ricovero a imbarcazioni, per le loro caratteristiche di costruzione e del tipo di imbarcazione (da diporto).
Le descritte caratteristiche fanno escludere i “marina” dalla nozione di porto sopra richiamata. In sostanza, la norma accorda l’agevolazione della non imponibilità ai servizi prestati nei porti, in quanto luoghi in cui si svolgono attività commerciali internazionali.
Di conseguenza, le prestazioni di servizi rese negli impianti marittimi, compresi i contratti preliminari di ormeggio, le locazioni, o la concessione del posto barca, non rientrano nella non imponibilità Iva e i relativi corrispettivi vanno assoggettati a imposta nella misura ordinaria.
A conferma di tale interpretazione, la risoluzione n. 82/2002 esclude dalla nozione di porto i porti e gli approdi turistici e la risoluzione n. 322/2008 chiarisce che l’agevolazione Iva va correlata al fatto che il porto ove viene effettuata la prestazione, rientri nella cerchia dei porti in cui si svolgono attività commerciali internazionali e, quindi, che funzioni non come porto turistico.
Al riguardo, conclude l’Agenzia, l’articolo 2, comma 1, del Dpr n. 509/1997 dispone che: “Sono strutture dedicate alla nautica da diporto: a) il “porto turistico”, ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari“.
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