Normativa e prassi

31 Maggio 2021

Iva cessioni integratori alimentari, a ciascuno un’aliquota “ragionata”

Con sette distinte risposte, tutte del 31 maggio 2021, a sette interpelli, finalizzati a conoscere la corretta aliquota Iva da applicare alle cessioni di diversi tipi di “integratori alimentari a base di erbe e/o nutritivi”, l’Agenzia delle entrate, con il supporto dei pareri forniti dai laboratori chimici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, argomenta perché alcuni godono di un Iva ridotta al 10% e altri, invece, scontano l’imposta ordinaria. Gli integratori alimentari, infatti, non sono prodotti che di per sé beneficiano dell’aliquota ridotta, poiché non espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al decreto Iva (Dpr n. 633/1972). Quindi, per l’eventuale applicazione dell’Iva al 10% è stato necessario analizzare la composizione di ciascun integratore e capire se poteva rientrare nella voce 21.06.90 che riguarda solo le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”, con la conseguenza che solo agli integratori, classificati da Adm in detta voce, può essere riconosciuta l’aliquota agevolata.

Risposte n. 380 e n. 384
In questi casi, si è dovuta esprimere su integratori alimentari a base di erbe e/o nutritivi, ossia prodotti a base di gemmoderivati “costituiti da glicerina vegetale biodistillata, da acqua pura e dalle relative materie prime vegetali, che variano a seconda del prodotto”. Tali integratori, per l’Agenzia delle dogane, possono essere classificati alla voce 1302: “Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati” e, in particolare, al codice NC 13021970, “Succhi ed estratti vegetali”; — “altri”, — “altri“.
Per quanto concerne il trattamento Iva, l’Agenzia delle entrate osserva che il richiamo al capitolo 13 della Tariffa d’uso in vigore fino al 31 dicembre 1987 è contenuto esclusivamente nel n. 43) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva, che prevede l’applicazione dell’aliquota del 10% per cento per “43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03)”. La norma, tuttavia, non comprende tutti i succhi ed estratti vegetali, ma solo ed esclusivamente quelli di luppolo e la manna e, infatti, antepone “ex” alla voce doganale richiamata, quanto a significare che la voce ha una portata più ampia rispetto a quella della norma Iva.
Per “ex” si intende in sostanza “una parte di” e, pertanto, è necessario individuare all’interno della voce considerata solo i beni espressamente e tassativamente elencati nelle parti della Tabella allegata al decreto Iva.
Di conseguenza, agli integratori alimentari a base di gemmoderivati dovrà essere applicata l’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento.

Risposta n. 381
Sono 102 gli integratori costituiti da “estratti integrali – liquidi analcolici”, contraddistinti ciascuno da un diverso principio attivo, riguardo ai quali l’istante ha chiesto di poter applicare l’aliquota Iva ridotta. L’Agenzia, in tale ipotesi, ha ottenuto lo stesso parere tecnico dalle Dogane che hanno classificato tutti i prodotti nella voce della nomenclatura doganale 1302. Tuttavia, uno di questi è a base di luppolo. Pertanto, a 101 integratori andrà applicata l’Iva al 22%, mentre solo l’integratore “estratto integrale di luppolo” sconterà l’aliquota ridotta.
 
Risposte n. 382, n. 383, n. 385 e n. 386
Diverso il discorso per l’integratore alimentare che favorisce la regolarità del colon. Le Dogane lo hanno inserito direttamente nella voce 2106, che comprende anche “le preparazioni indicate spesso sotto il nome di complementi alimentari, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro. Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l’indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l’organismo in buona salute“. Detto ciò, il prodotto in esame fruisce dell’Iva al 10%, purché non si tratti di sciroppo.
Medesima classificazione e aliquota agevolata hanno ottenuto, infine, trentadue integratori a base di erbe, venti integratori alimentari a base di gemmoderivati con composizione chimica diversa dai precedenti e i prodotti consistenti in estratti liquidi analcolici a base di magnesio cloruro.

Iva cessioni integratori alimentari, a ciascuno un’aliquota “ragionata”

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